Antenne radioamatoriali nella proprietà del vicino: è lecito?

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Radioamatori in condominio: il diritto di collocare nella proprietà del vicino antenne destinate alla ricezione di servizi radioamatoriali

Non vi è dubbio che la facoltà per il radioamatore di installare un’antenna al fine dell’esercizio della sua attività, costituisca espressione del diritto all’informazione e alla libera manifestazione del pensiero e ricezione di quello altrui.

     Indice

  1. Il quadro normativo
  2. I limiti all’installazione dell’antenna del radioamatore

1. Il quadro normativo

La giurisprudenza inquadra il diritto di installazione di antenne, comprese quelle amatoriali, nell’alveo dei principi costituzionali; in particolare si ritiene che la facoltà del radioamatore di installare un’antenna ricetrasmittente costituisca un diritto soggettivo pieno e perfetto non suscettibile di valutazione economica, quale quello della manifestazione del pensiero. In altre parole, si afferma che tale diritto costituisce esplicazione del più generale diritto di libertà di manifestazione del pensiero e di informazione, costituzionalmente garantito dall’art. 21 della Costituzione. Si tratta, però, di una facoltà non priva di limitazioni. Infatti è sancito dall’art. 209 D.Lgs. n. 259/93, secondo il quale (primo comma) i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi all’installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali, specificando, però, al comma 2, che le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà. In ogni caso, si deve considerare che la stessa disciplina normativa richiama espressamente l’art. 91 con la conseguenza che il condominio può procedere all’installazione dell’antenna destinata alla ricezione di servizi radioamatoriali solo dimostrando di essere costretto ad utilizzare la proprietà esclusiva di altro condomino (che ex art 92 D.Lgs. n. 259/93 non ha diritto a nessuna indennità) o una parte comune.


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 2. I limiti all’installazione dell’antenna del radioamatore

Alla luce della disciplina sopra vista, si può osservare che in un condominio il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne destinate alla ricezione di servizi radioamatoriali è subordinato all’impossibilità per il radioamatore di utilizzare spazi propri: in caso contrario, altrimenti, sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto al proprietario dell’immobile gravato, considerato che il diritto all’installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l’antenna (Cass. civ., sez. II, 21 aprile 2009, n. 9427). Qualora si arrivasse ad una diversa conclusione si dovrebbe, infatti, ammettere che le norme sopra dette sono irragionevolmente vessatorie in quanto ingiustificatamente volte a privilegiare gli interessi di una parte a danno di quelli dell’altra, anche quando non è necessario per il loro soddisfacimento. Al contrario, il diritto del radioamatore di installare e mantenere l’antenna sul lastrico di proprietà del condomino vicino è condizionato alla dimostrazione dell’impossibilità di effettuare siffatta installazione su beni propri o di proprietà condominiale (App. Bari 29 aprile 2021 n. 829 nel caso di specie gli appellanti non hanno fornito alcuna prova, ai fini di una ottimale ricezione del segnale radio, della necessità dell’installazione dell’antenna sul lastrico solare di proprietà esclusiva, mentre secondo il CTU incaricato dal giudice d’appello, la migliore ubicazione dell’antenna, sia dal punto di vista dell’efficacia del segnale, sia dal punto di vista dell’accesso indisturbato della proprietà del terrazzo, era sul muro del torrino delle scale con aggancio diretto alle staffe del palo dell’antenna TV degli appellanti o su un nuovo palo di sostegno, con annessi tiranti e staffe di fissaggio); Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2017, n. 16865). Naturalmente, l’onere di provare – se del caso anche con una perizia – che non è possibile utilizzare uno spazio proprio o condominiale per l’installazione dell’antenna in questione, grava sul condomino che intenda effettuarla. Se tale prova viene fornita l’esercizio di tale diritto all’installazione, pertanto, non può essere impedito né dall’assemblea di condominio né dal regolamento condominiale, in quanto l’eventuale ritardo nella posa dell’antenna potrebbe indurre il radioamatore a chiedere un provvedimento di urgenza e il risarcimento dei danni per ritardo o mancata installazione. In ogni caso una delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può far accertare il proprio diritto all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall’art. 1137 c. c. o, essendo stato presente all’assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa.

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