Annullata la cartella di pagamento notificata al contribuente oltre i termini di decadenza

Redazione 18/03/13
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INTITOLAZIONE:

Riscossione – Ruolo – Termini per l’iscrizione e notifica della relativa cartella di pagamento a seguito dei controlli previsti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Termine stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 – Perentorietà – Sussistenza – Conseguenze – Decadenza dell’azione da parte dell’Ufficio.

 

ANNOTAZIONI:

Per quanto riguarda la riscossione da parte delle Concessionarie, è bene ricordare che nel contesto tributario l’esecuzione forzata, come l’ipoteca o l’espropriazione, si atteggia come una misura cautelare conservativa strumentalmente e dunque soggetta all’applicazione non solo della disposizione dell’ art. 77 del DPR n. 602/1973 ( Espropriazione immobiliare) ma anche dei precetti consacrati negli artt. 49 e seguenti ( Espropriazione forzata – Disposizioni Generali).

L’ ipoteca, infatti, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata in senso stretto, rimane comunque un provvedimento funzionale alla fase esecutiva.

Come giustamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), l’ iscrizione d’ ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – “è preordinata all’espropriazione “.
Tali procedure esecutive, così come stabilito dal recente articolo 7, comma 2, lettera gg-decies, della Legge n. 106/2011, disposizione normativa preceduta dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili-Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077 e Commissione Tributaria di Cosenza, Sez. 1 Sent. n. 429/01/2007 depositata il 05/11/2007, non potranno rendersi più operative nei confronti del ricorrente, in quanto l’importo dovuto è inferiore a otto mila euro.

Al riguardo, infatti, la Legge n. 106/2011 ha previsto la sospensione dell’esecuzione forzata per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti.

Relativamente, invece, alla legittimità della cartella di pagamento impugnata, perché sia valida a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, occorre che, nei termini di decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, non solo l’Amministrazione finanziaria abbia formato il ruolo, ma che anche la relativa cartella di pagamento, «incorporante» il ruolo, sia stata legalmente notificata al contribuente.

Con il primo aspetto sopra descritto, relativo all’esecuzione forzata, la CTP di Messina ha sospeso l’esecutiva della riscossione della cartella di pagamento, mentre sul merito della legittimità, ha annullato la cartella di pagamento consolidando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di merito.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fatto

1.1 Con ricorso depositato in data 30 marzo 2012, il ricorrente, difeso dal Dott. Antonio Cogode, tributarista di Messina, ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2011 00041699 43 notificata in data 09/01/2012 dall’agente di riscossione Serit Sicilia SpA (società partecipata di Equitalia) per l’anno d’imposta 2007.

1.2 Con la cartella, emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2008 relativo all’anno di imposta 2007, la Serit Sicilia SpA, aveva intimato il pagamento totale di € 3.801,58 di cui € 413,54 per iscrizione a ruolo di Irpef e Addizionali; € 25,08 per compensi di riscossione e diritti di notifica della concessionaria ed € 3.362,96 richiesti dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate) per sanzioni civili.

2.1 Il ricorrente, in via cautelativa, si è opposto alla riscossione coattiva richiedendone la sospensione per violazione dell’art.7, comma 2, lettera gg.decis, della legge n.106/2011.

2.2 La Serit Sicilia SpA non si è costituita in giudizio.

2.3 La commissione dell’ottava sezione, dopo aver avvisato le parti sulla trattazione di pubblica udienza avvenuta in data 08/11/2012, ha emesso il dispositivo di ordinanza n.336/08/12 depositato l’8/11/2012 e riportante il seguente testo: “ (…) Sospende l’esecuzione dell’atto impugnato (…)”

Diritto

3.1 Il ricorrente si è opposto alla cartella impugnata sulla base dei seguenti motivi di diritto: assenza di partecipazioni azionarie nella controllante Equitalia; Mancato invio della comunicazione prevista dall’art.6 comma 5 della legge 212/2000; omessa indicazione della data di consegna del ruolo e violazione dell’art.25 DPR 602/1973; sottoscrizione della cartella da parte di soggetti non legittimati (equivalente ad omessa sottoscrizione); Inesistenza della notifica inviata per posta senza l’ausilio di soggetti abilitati; decadenza dei termini di notifica della cartella.

3.2 Per quanto riguarda quest’ultimo punto, il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento impugnata per decadenza dei termini di riscossione, non essendo stato il suo ruolo portato ad effettiva conoscenza del contribuente mediante la notifica entro il termine previsto dall’art. 25, comma 1, lett. a, del D.P.R. n. 602/1973, in conformità al principio della «conoscenza degli atti» di cui all’art. 6, comma 1, della legge n.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Motivazione

4.1 Ha rilevato il Collegio che in materia di Imposte sul reddito, l’articolo 25 del D.P.R. n.602/1973, così come modificato dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, n.106, articolo 1, com,ma 5 ter, prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;

  2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato D.P.R. n.600 del 1973;

  3. del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

4.2 Alla stregua della riportata normativa, la cartella impugnata, recante il ruolo scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione Mod.UNICO 2008, relativo al periodo d’imposta 2007, notificata in data 09.01.2012, e dunque oltre al terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, deve ritenersi nulla per decadenza dei termini di notifica

PQM

Si è accolto il ricorso e si è condannata la la SERIT SICILIA SPA alle spese del giudizio che si sono quantificati forfettariamente in € 300,00.

 

NOTE FINALI

La sentenza che si è annotata, come accennato in precedenza, ha fatto seguito a precedenti giudizi (anch’essi conformi), in riferimento ai termini di notifica della cartella di pagamento sui controlli cosiddetti “automatizzati”, previsti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

A ciò va aggiunto che una diversa interpretazione del termine stabilito dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 violerebbe ineluttabilmente tutta una serie di principi costituzionalmente garantiti, abbandonando il contribuente all’indefinita soggezione dell’Amministrazione finanziaria.

La sentenza emessa dai giudici messinesi, pertanto, è conforme a quelle precedenti che hanno ben argomentato le esigenze di certezza del diritto, di definitività del rapporto tributario e non da ultimo il rispetto del diritto di difesa del contribuente.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MESSINA

riunita con l’intervento dei Signori: SEZIONE 8

□ RENDE MARIO Presidente e Relatore REG.GENERALE

□ GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA Giudice N.1867/12

□ STURNIOLO SANTI Giudice UDIENZA DEL

31/01/2013 ore 09:00

SENTENZA

N.163/8/13

PRONUNCIATA

31/1/13

DEPOSITATA IN

SEGRETERIA IL 28/2/13

 

ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

– sul ricorso n.1867/12 Il Segretario

depositato il 30/03/2012

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Nicolò ZANGHI’

 

– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 295 2011 0004 1699 43 IRPEF-ALTRO 2007

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MESSINA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

 

proposto dal ricorrente:

****

difeso da:

COGODE ANTONIO

VIA MALVIZZI 4 98122 MESSINA ME

Il ricorrente sig. Cucè Benigno Impugna la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, recante l’iscrizione a ruolo di € 432,77 omesso pagamento, IRPEF e ADDIZ. Scaturente dal controllo automatico ex 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2007.

Oppone l’illegittimità della cartella impugnata per i seguenti motivi:

la carenza di legittimazione della SERIT SICILIA SPA a procedere alla riscossione dei tributi perché non ha partecipazioni azionarie nella controllante; Mancato invio della comunicazione previsto dall’art.6 comma 5 legge 212/2000; omessa indicazione della data di consegna del ruolo e violazione dell’art.25 DPR 602773; omessa sottoscrizione autografa dl responsabile del procedimento (La cartella reca solo il nome del responsabile in stampigliature; inesistenza della notifica inviata per posta, senza l’ausilio di soggetti abilitati; decadenza dei termini di notifica; nullità della cartella per decadenza dei termini di notifica

la SERIT SICILIA SPA non si è costituita.

MOTIVI

Rileva il collegio che in materia di Imposte sul reddito, l’articolo 25 del D.P.R. n.602/1973, così come modificato dal Decreto Legge del 17 giugno 2005, n.106, articolo 1, comma 5 ter, prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

 

  1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;

  2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato D.P.R. n.600 del 1973;

  3. del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Alla stregua della riportata normativa, la cartella impugnata, recante il ruolo scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione Mod.UNICO 2008, relativo al periodo d’imposta 2007, notificata in data 09.01.2012, e dunque oltre al terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, deve ritenersi nulla per decadenza dei termini di notifica

PQM

Si accoglie il ricorso e si condanna la la SERIT SICILIA SPA alle spese del giudizio che si quantificano forfettariamente in € 300,00

IL PRESIDENTE RELATORE.

Redazione

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