Annullamento con effetti ex tunc dell’atto impugnato: è principio derogabile

Redazione 16/05/11
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Gli atti impugnati possono conservare i propri effetti sino a che la P.A. non li modifichi o li sostituisca. Così può disporre, in alcuni casi, il giudice amministrativo: è quanto sostenuto dalla VI sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2755 del 10 maggio 2011. La innovativa decisione sembra in contrasto con una regola fondamentale da sempre affermata dal Consiglio di Stato, ossia quella secondo cui, per il principio di effettività della tutela, l’accoglimento del ricorso comporta normalmente l’eliminazione integrale degli effetti dell’atto lesivo per il ricorrente, risultato difforme dal principio di legalità. Tuttavia l’applicazione di tale regola può, in alcuni casi, risultare inadeguata o, addirittura ingiusta, ossia proprio in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale; in tali ipotesi, dunque, la regola dell’annullamento con effetti ex tunc dell’atto impugnato può essere derogata, o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti, ovvero con la loro decorrenza ex nunc, ovvero ancora escludendo del tutto gli effetti dell’annullamento e disponendo esclusivamente gli effetti conformativi.

D’altra parte, la vigente legislazione non impedisce al giudice amministrativo di determinare gli effetti delle proprie sentenze di accoglimento, anzi tutt’altro: dalla lettura degli articoli 121 e 122 del Codice del processo amministrativo si rileva che la fondatezza di un ricorso d’annullamento può comportare l’esercizio di un potere valutativo del giudice, in merito alla determinazione dei concreti effetti della propria pronuncia.

Inoltre, non osta alla deroga neanche la giurisprudenza comunitaria, la quale ha da tempo affermato che il principio dell’efficacia ex tunc dell’annullamento, sebbene costituisse la regola, non ha portata assoluta e che la Corte di Giustizia UE può dichiarare che l’annullamento di un atto abbia effetto ex nunc o che, addirittura, l’atto medesimo conservi i propri effetti sino a che l’istituzione comunitaria modifichi o sostituisca l’atto impugnato.

“Si deve, pertanto, analogamente ritenere – si legge nella sentenza – che il giudice amministrativo abbia pure il potere di statuire la perduranza, in tutto o in parte, degli effetti dell’atto risultato illegittimo, per un periodo di tempo che può tenere conto non solo del principio di certezza del diritto e della posizione di chi ha vittoriosamente agito in giudizio, ma anche di ogni altra circostanza da considerare rilevante. Quindi, anche il giudice amministrativo nazionale può differire gli effetti di annullamento degli atti impugnati, risultati illegittimi, ovvero non disporli affatto, statuendo solo gli effetti conformativi, volti a far sostituire il provvedimento risultato illegittimo”. (Biancamaria Consales)

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