Amianto: per il risarcimento del danno occorre una esposizione qualificata

Redazione 20/07/11

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15286 del 12 luglio 2011, si è pronunciata in merito al riconoscimento del beneficio contributivo nei confronti dei lavoratori che hanno prestato lavoro a contatto con l’amianto.

Ad avviso dei giudici di legittimità «il fatto costitutivo del diritto in questione non si identifica con la mera durata ultradecennale di una attività lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui era presente l’amianto, bensì con l’esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa dell’inspirazione – per oltre un decennio – di fibre di amianto presenti in quel luogo in quantità superiore ai valori limite prescritti dalla normativa di prevenzione del D.Lgs. n. 277 del 1991. Ne consegue che l’accertamento giudiziale della semplice durata di quell’attività, senza accertamento del rischio effettivo e, quindi, senza l’apprezzamento di una esposizione qualificata, non costituisce, di per sé, ragione di riconoscimento del diritto al ripetuto beneficio contributivo e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato».

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