Aggravante disponibilità armi: configurabilità per partecipe

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Quando è configurabile a carico del partecipe la circostanza aggravante della disponibilità di armi prevista dall’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis, co. 4)
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Corte di Cassazione -sez. VI pen.– sentenza n. 25289 del 4-04-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma di quella di primo grado emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, escludeva nei confronti dell’imputato la qualità di capo di associazione di tipo mafioso e riconosceva, nei confronti di un altro, le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena in anni 14 di reclusione per il primo e in anni 9 di reclusione per il secondo.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli imputati, per il tramite dei loro difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente, per quello che rileva in questa sede, alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’associazione armata, in assenza, per la difesa, di elementi idonei a provare a suo carico gli estremi oggettivi e soggettivi della stessa.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il motivo summenzionato era ritenuto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (così: Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito quando è configurabile a carico del partecipe la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che siffatto elemento accidentale di questo reato associativo è configurabile a carico di ciascun sodale, purché costui sia a contezza del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso.
Ove dunque la pubblica accusa acquisisca una prova atta a dimostrare siffatta colpevolezza o tale ignoranza per colpa, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di questa aggravante speciale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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