Concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi

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    Indice

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

1. La questione

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, rigettava una richiesta di riesame presentata avverso una ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di concorso nella detenzione e porto di armi alterate e ricettazione, con l’aggravante di agevolare un’associazione mafiosa (artt. 110, 648, 416-bis.1 cod. pen., 2 e 7 I. n. 895 del 1967, 23 I. n. 110 del 1975).

Avverso tale provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato e, tra i motivi addotti, per quello che rileva in questa sede, vi era uno con cui si prospettata la violazione di legge in riferimento alle fattispecie incriminatrici summenzionate. 

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso proposto fondato con riguardo alla gravità indiziaria del delitto di concorso nella detenzione e nel porto di armi, restando assorbita la questione dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen..

Invero, ad avviso della Suprema Corte, l’ordinanza impugnata appariva essere affetta dal denunciato vizio motivazionale poiché essa si fondava su risultanze investigative reputate privi di convergente e specifica validità indiziante, sicché il provvedimento impugnato appariva essere illogico.


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Più nel dettaglio, a conferma di quanto appena esposto, gli Ermellini richiamavano quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne» (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019), oltre che quell’approdo ermeneutico secondo cui «integra un’ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell’abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi» (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020; Conf., altresì, n. 12916/80).

La sentenza impugnata, pertanto, era annullata con rinvio al Tribunale del riesame perché procedesse, nella assoluta libertà delle proprie determinazioni di merito, a nuovo giudizio, nel rispetto dei richiamati principi giurisprudenziali e procedendo a sanare i rilevati vizi motivazionali.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa consiste il concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi.

Difatti, come appena visto, si afferma in siffatta pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento interpretativo, da un lato, che, ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne, dall’altro, che integra un’ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell’abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza (o meno) del concorso di persone in ordine a tale specifica ipotesi di reato.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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