Agevolazioni prima casa: no se l’immobile si trova in una “zona” di ville

Redazione 17/05/16
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Non spetta alcun beneficio fiscale per l’immobile costruito in una zona destinata alla costruzione di ville indipendentemente dal presupposto che l’immobile non abbia i requisiti di abitazione di lusso.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. Tributaria, con la sentenza n. 8344 depositata il 27 aprile 2016.

Il caso

Due contribuenti ricorrevano avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate revocava il beneficio cosiddetto “prima casa” previsto dall’art. 1, Nota II-bis, Parte I, Tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all’acquisto di “una porzione di un villino familiare”, avendo l’Ufficio considerato l’abitazione di “lusso” in quanto compresa in una “zona” destinata alla costruzione di “ville”.

In primo e secondo grado i contribuenti vedevano accolte le loro ragioni.

In particolare, la CTR argomentava nel senso che «la definizione di destinazione della lottizzazione (…….) intesa come realizzazione di ville, non corrispondeva assolutamente alla destinazione urbanistica risultante dalla Convenzione della lottizzazione e dal vigente piano regolatore del Comune di (……..)» e osservava che «il regolamento edilizio redatto in data antecedente alla emanazione del D.M. 2/8/69 e poi in base all’approvazione ed adozione del PRG Comunale non prevede tipologie di costruzioni a ville».

Contro la sentenza della CTR, l’ Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.

La decisione

Per l’Agenzia delle Entrate la perdita dell’agevolazione conseguiva alla semplice inserzione dell’abitazione in “zona” destinata a “ville”.

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo del Fisco.

In effetti la CTR, che nella sostanza ha dato atto che in quella “zona” il “regolamento edilizio” prevedeva la costruzione di “ville”, ha ritenuto che le stesse non fossero da considerarsi tali.

E questo sia perché le costruzioni permesse dal PRG non presentavano le caratteristiche delle “ville” e sia perché il citato “regolamento edilizio” non poteva dare una definizione di “ville” conforme a quella di cui all’art. 1 del d.m. 2 agosto 1969 in quanto emanato “in data antecedente”.

Gli Ermellini hanno evidenziato che la valutazione sulle caratteristiche “intrinseche” che le abitazioni debbono avere per essere considerate “ville” è contraria a legge atteso che la perdita del beneficio in parola consegue invece alla semplice inserzione dell’abitazione in una “zona” destinata alla costruzione di “ville”.

In conclusione la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha cassato l’impugnata sentenza compensando integralmente le spese di giudizio.

Redazione

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