Agevolazione prima casa: non può essere negata sulla base della mera dichiarazione che trattasi di casa di lusso

Redazione 12/12/13
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Biancamaria Consales

È quanto deciso dalla sesta sezione civile della Suprema Corte di cassazione, che con ordinanza n. 27485 del 9 dicembre 2013, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro ipo-catastale presentato dall’Agenzia dell’entrate, relativo all’acquisto di un immobile da destinare a prima casa.

Nella fattispecie, l’Amministrazione finanziaria non aveva ritenuto applicabile il beneficio delle agevolazioni ex art. 1 della tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986, avendo qualificato detto immobile come casa di lusso.

proponendo ricorso per cassazione, il contribuente si doleva, tra l’altro, del fatto che la sentenza di secondo grado fosse stata redatta  (sul punto della sussistenza dei requisiti della abitazione non di lusso) in modo tale da rendere impossibile la determinazione delle ragioni di fatto e di diritto che possano giustificare le conclusioni ritenute nel dispositivo.

“É denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ., – ha sostenuto la Corte –  il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi su motivazione omessa o “apparente”, qualora, cioè, “il giudice di merito pretermetta del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica.

Nella specie di causa il giudicante si è indotto ad accogliere l’appello principale dell’Agenzia delle entrate sulla scorta di argomenti stereotipi e privi di specifica concludenza (rispetto alle doglianze prospettate), senza che emerga quali sono le specifiche ragioni per le quali le censure sono state ritenute fondate”.
In conclusione, non essendo possibile per la Cassazione “assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale”, il ricorso è stato accolto e rinviato al giudice dell’appello.

 

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