Agenzia delle Entrate e RAI: vietato raccogliere i dati di chi compra un televisore

Redazione 03/06/16
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Per i Giudici della Suprema Corte di Cassazione l’Agenzia delle Entrate e la RAI non possono raccogliere e trattare i dati personali degli acquirenti di apparecchi radiotelevisivi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. I Civile, con la sentenza n. 11140 depositata il 30 maggio 2016.

Il caso. 

Il Garante per la protezione dei dati personali avviava una istruttoria in merito alla procedura adottata dalla RAI al fine di raccogliere i dati personali degli acquirenti da parte dei rivenditori di apparecchi radiotelevisivi, anche mediante richiesta di informative e documenti rivolta alla stessa RAI e all’Agenzia delle Entrate.

All’esito di tale procedura, il Garante censurava la procedura e segnalava all’Agenzia delle Entrate (quale titolare del trattamento dei dati) e alla RAI (quale responsabile del trattamento dei dati) la necessità di «interrompere la raccolta ed il trattamento dei dati personali […] e di astenersi dal loro ulteriore trattamento, fornendo entro il 31 gennaio 2002 all’Ufficio del Garante copia delle determinazioni adottate».

Per l’Ufficio del Garante, infatti, la soppressione del registro di carico e scarico di apparecchi e materiali radioelettrici, conseguente all’entrata in vigore del D.L. n. 357 del 1994, aveva eliminato i presupposti normativi di legittimità della procedura di raccolta dei dati personali degli acquirenti di apparecchi televisivi, effettuata dai rivenditori per conto della concessionaria del servizio radiotelevisivo nazionale (e per oggetto e finalità reputata insuscettibile di consenso informato ai sensi degli arti 10, 11, 12,13 e 27 della legge n. 675 del 1996).

RAI e Agenzia delle Entrate impugnavano il provvedimento.

La decisione.

Gli Ermellini hanno affermato che il provvedimento del Garante non è viziato né per eccesso di potere o per violazione di legge, né nel merito.

Secondo il Collegio, infatti, l’atto impugnato «si sostanziava in manifestazione d’intento non direttamente autoritativo ed interdittivo ma persuasivo».

Tale atto ha quindi legittimamente assunto la veste del provvedimento, rientrando tra i compiti del Garante quello di «segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti» (cfr. art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996).

Inoltre, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 675 del 1996 e per la funzione istituzionale involta dall’accertamento, riscossione e lotta all’evasione del canone di abbonamento al servizio pubblico, la raccolta diretta ed il trattamento dei dati personali di clienti ed acquirenti da parte della RAI è soggetta a riserva relativa di legge.

Tuttavia, la fonte normativa dell’iniziativa non è evincibile poiché nel 1994 i registri di carico e scarico degli apparecchi e materiali radioelettrici e le connesse facoltà della RAI sono stati soppressi.

È venuto, dunque, meno il presupposto normativo, tale non potendo essere considerate le convenzioni tra RAI e Agenzia delle Entrate degli anni 1998, 1999 e 2001: le convenzioni, pur avendo la forma di decreti ministeriali, non possono costituire atti normativi ex art. 17, l. n. 400/1988.

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