Affido condiviso: revoca del regime di mantenimento diretto dei figli se c’è conflittualità tra i coniugi

Redazione 25/01/12
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Anna Costagliola

Con la sentenza del 20 gennaio 2012, n. 785 la Cassazione ha affermato come il giudice di merito possa discrezionalmente escludere la contribuzione diretta di un genitore in favore del figlio, anche alla luce delle norme sull’affido condiviso, qualora fornisca un’adeguata motivazione al riguardo. Sulla base di tale presupposto, la Corte ha confermato la decisione del giudice dell’appello di revoca del regime di mantenimento diretto da parte di entrambi i coniugi originariamente disposto dal Tribunale nell’ambito di un procedimento di separazione con affidamento condiviso dei figli, mantenimento sostituito dall’obbligo per il padre di versare un assegno mensile per la moglie e per i figli.

Per gli Ermellini non può essere condiviso l’assunto del ricorrente secondo il quale, con la riforma di cui alla L. 54/2006, il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori costituirebbe la regola, quale conseguenza diretta dell’affido condiviso. Invero, l’art. 155 c.c., integralmente riformato dalla legge citata, dopo aver previsto che il giudice valuti prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, dispone che il giudice fissi altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al loro mantenimento. In tal modo il legislatore ha inteso conferire al giudice un’ampia discrezionalità nella determinazione del contributo a carico dei genitori, discrezionalità da esercitarsi ovviamente con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole. Lo stesso art. 155, al comma 4, stabilisce, quale criterio direttivo per la determinazione del giudice, che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario, poi, è disposta la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di «proporzionalità».

Nel caso di specie, la Cassazione rileva come il giudice dell’appello, esercitando il potere discrezionale conferitogli dall’art. 155 c.c., abbia fornito adeguata e congrua motivazione della revoca del regime di mantenimento diretto, facendo riferimento all’accentuata litigiosità dei genitori, quale circostanza idonea a sollevare ulteriori conflitti in un contesto che al contrario esige una condotta pienamente collaborativa.

La Corte d’appello ha altresì rilevato, ai fini della determinazione a carico del ricorrente dell’assegno di mantenimento dei minori, la notevole sproporzione tra le condizioni economiche dei genitori, lei impiegata e lui notaio, in coerenza con la previsione di cui all’art. 148 c.c. per cui i genitori devono adempiere all’obbligo educativo, di istruzione e di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo. Se, in via di principio, ai figli deve essere assicurato il medesimo tenore di vita di cui godevano in costanza di matrimonio, tuttavia ai fini della quantificazione dell’assegno rilevano gli incrementi di reddito realizzati da ciascuno dei genitori, se riferiti all’attività che essi svolgevano durante la convivenza, rappresentandone il prevedibile sviluppo. Certamente, nel caso sottoposto all’attenzione della Corte era da valutare quale prevedibile sviluppo della carriera notarile un notevole incremento di reddito, in considerazione della maggiore esperienza acquisita, dell’aumento dei clienti, dello spostamento da una piccola località ad una città più grande.

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