Affido condiviso: la Cassazione lo esclude in ipotesi di grave conflittualità tra i coniugi

Redazione 06/09/11
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Ha suscitato contrasti e difformità di opinioni la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha negato, in sede di separazione coniugale, l’affido condiviso del minore a causa dell’estrema litigiosità dei coniugi (Cass. sent. 17191/2011). Si ricorda, in proposito che con l’affido condiviso, disciplinato dalla L. 54/2006, si è inteso realizzare il diritto del minore alla cd. «bigenitorialità», ovvero il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 155 c.c.). La «bigenitorialità» implica infatti l’assunzione di una pari responsabilità dei genitori in ordine alla cura, all’educazione e all’istruzione dei figli, anche dopo la separazione, il divorzio o lo scioglimento della coppia convivente di fatto.

Alla luce dell’attuale normativa, pertanto, in sede di separazione, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, potendosi derogare alla regola dell’affidamento condiviso solo ove la sua concreta applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.

Nel confermare la sentenza d’appello impugnata, la Cassazione in oggetto ha escluso la possibilità di un affidamento condiviso ritenuto pregiudizievole per l’interesse della minore e per il suo stesso sviluppo psicologico, in considerazione del particolare rapporto di uno dei coniugi con la propria famiglia di origine e del comportamento gravemente denigratorio tenuto sia da lui che dalla propria famiglia nei confronti dell’altro genitore. Costringendo la bimba ad un adattamento a due realtà tra loro così diverse e nemiche si sarebbe creato il presupposto per la strutturazione in essa di un «rapporto relazionale di tipo scisso».

 Il ricorso all’affidamento condiviso richiede piuttosto, secondo la Corte, un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale ed un profondo rispetto dei ruoli, tutti elementi che, nel caso di specie, sono risultati assenti. D’altra parte, sottolinea ancora la Corte, con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello non si è limitata, ai fini della negazione dell’affido condiviso, ad un generico riferimento ad una mera conflittualità tra i coniugi, ma ha esposto un percorso argomentativo conforme agli orientamenti della Cassazione e soprattutto suffragato dagli accertamenti risultanti dalle relazioni dei consulenti d’ufficio e del servizio pubblico di assistenza familiare, i quali acclaravano una situazione di sostanziale disprezzo del coniuge e della sua famiglia di origine nei confronti dell’altro, oltre che un’anomala sua dipendenza non ancora risolta con la madre.

Tra gli operatori del diritto la sentenza in oggetto è stata salutata da alcuni con estremo favore, rimarcandosi l’importanza dell’affermazione di principio per cui due genitori in aspro conflitto tra loro non possono essere ritenuti idonei ad esercitare congiuntamente il proprio ruolo, altri, invece, hanno sottolineato come la ratio della norma debba considerarsi valida per tutti i casi di separazione, sia per quelli consensuali e pacifici, ma soprattutto per le situazioni conflittuali. In tale ultima direzione, si è affermato che «i genitori, qualunque siano i rapporti che tra di loro intercorrano, sono e saranno genitori per tutta la vita e i figli per crescere hanno bisogno di entrambi, solo così si può assicurare loro un corretto e armonico equilibrio psicofisico». Se, infatti, è vero che il legislatore ha ritenuto opportuno non tipizzare le circostanze ostative all’af­fidamento condiviso, rimettendone la concreta individuazione alla valutazio­ne discrezionale del giudice, tuttavia emerge chiara la necessità che ad integrare l’interesse del minore all’affidamento esclusivo contribuisca il ricorrere di una situa­zione di fatto che, per la sua oggettiva gravità ed insuperabilità (non ravvisabile in un’esasperata litigiosità tra i genitori), sconsigli l’affidamento condiviso, che ri­schierebbe invero di rivelarsi pregiudizievole per il minore.

L’affidamento condiviso, anche alla luce della sentenza in commento, deve essere il risultato di un percorso, l’obiettivo da raggiungere, lo scopo delle determinazioni che via via vengono assunte, al fine di tutelare l’interesse del minore ad avere due figure paritarie di riferimento. Ciò premesso, non deve considerarsi un risultato da raggiungere ad ogni costo, in quanto la condivisibile affermazione del giusto principio della piena corresponsabilità genitoriale e del diritto del minore alla bigenitorialità, non può non tener conto del fatto che situazioni di grande litigiosità pregresse alla rottura di un legame rendono, nella maggior parte dei casi, estremamente difficile un dialogo proficuo e sereno fra gli ex coniugi (Anna Costagliola).

 

 

 

 

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