Affidamento senza gara: rischiano l’abuso d’ufficio il Sindaco e l’assessore di un Comune

Redazione 12/07/12
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Con la sentenza n. 26625 dell’11 luglio 2012 la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura con cui si chiedeva la riforma della sentenza di assoluzione della Corte di appello nei confronti dei due amministratori locali.

I due imputati, rei di aver affidato senza gara l’area di un ex campo sportivo ad una società consortile di loro conoscenza, laddove un’altra azienda in precedenza ne aveva chiesto l’affidamento, dicendosi disponibile a partecipare ad una procedura di evidenza pubblica, avevano scontato un processo per abuso d’ufficio, ma ora dovrà essere il giudice del rinvio a verificare la sussistenza degli estremi.

La Cassazione rileva però senz’altro che la società amica abbia percepito un ingiusto vantaggio patrimoniale e che la società concorrente abbia subito un altrettanto ingiusto danno.

Secondo la ricostruzione dei fatti i due amministratori locali avevano partecipato alla riunione del consiglio di amministrazione della società consortile suggerendo di chiedere l’affidamento gratuito dell’area al Comune.

In Giunta, i due amministratori, all’atto di approvazione della delibera, avevano nascosto la circostanza che esisteva già una richiesta sull’immobile. E in quella sede l’assessore avrebbe dovuto astenersi perché suo fratello era l’amministratore di una compagine socia dell’azienda affidataria. Gravissima quindi la mancata astensione, che non può essere giustificata dalla volontà di «rilanciare il turismo» in città come movente dell’iniziativa perché nessun obiettivo poteva giustificare la violazione delle procedure legali stabilite per l’azione amministrativa.

Perciò è stata frettolosa l’assoluzione dei giudici di merito: il caso dovrà essere riesaminato.

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