Addio ai benefici di legge se il marito non osserva gli obblighi di assistenza familiare

Redazione 19/04/12
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L’uomo, secondo quanto si legge nella sentenza n. 14297 del 16 aprile 2012, era stato condannato per il reato di cui all’articolo 570 del codice penale, ma non aveva ancora versato alla moglie la somma di denaro a titolo di risarcimento, operazione a cui era stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena.

Pertanto la donna, costituitasi parte civile, chiedeva fra le altre cose la revoca del beneficio, richiesta peraltro portata avanti anche dal pubblico ministero.

Al riguardo la Cassazione ha dunque affermato che, in tema di sospensione condizionale subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale o di integrale risarcimento del danno a favore della parte civile, non può essere riconosciuta a quest’ultima una legittimazione alla domanda al giudice dell’esecuzione, di revoca del beneficio, che si ponga come concorrente o alternativa a quella proponibile dal pubblico ministero, atteso che non sussiste un interesse in senso proprio della parte civile a vedere realizzata la pretesa punitiva dello Stato.

Nella fattispecie tuttavia l’inammissibile domanda della persona offesa non legittimata a chiedere la revoca del beneficio è stata superata dalla conforme istanza del pubblico ministero, richiesta che, alla luce dell’inadempimento dell’obbligo gravante sull’imputato, è stata accolta.

Redazione

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