Addebito della separazione: è sufficiente il tradimento presunto

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Secondo la Suprema Corte di Cassazione, se l’infedeltà è fondata su sospetti ragionevoli e accettabili, la separazione può essere addebitata al coniuge “traditore” perché è lesiva della dignità e dell’onore dell’altro.

Prima di addentrarci nella questione specifica sulla quale si è pronunciata la VI sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza 1136/20 depositata il 20 gennaio, ricordiamo di seguito in che cosa consiste l’addebito della separazione.

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Addebito della separazione

I coniugi possono procedere alla separazione giudiziale a causa dell’intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio che la stessa potrebbe arrecare all’educazione dei figli, indipendentemente dal fatto che simili situazioni siano provocate da uno dei coniugi con dolo o colpa.

Il giudizio relativo al comportamento dei coniugi non è completamente irrilevante, perché risalta ai fini della dichiarazione di addebito.

L’articolo 151, comma 2 del codice civile, dispone che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, dove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.

La dichiarazione di addebito, rappresenta l’accertamento giudiziale che la separazione possa essere imputabile a uno o ad entrambi i coniugi (art. 548, comma 2 c.c.) per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri relativi al matrimonio, purché sia una violazione che, per la sua gravità, abbia contributo a determinare la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole.

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Prima della pronuncia di addebito ci deve essere una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi.

La valutazione dipende dalla considerazione delle vecchie ipotesi tassative di colpa, perché coinvolge il comportamento complessivo dei coniugi nel rapporto coniugale.

Se entrambi i coniugi abbiano avuto un comportamento contrario ai doveri matrimoniali, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione si deve procedere a una valutazione comparativa dei comportamenti dei coniugi, al fine di accertare la misura nella quale ognuno di loro abbia contribuito a rendere intollerabile la convivenza.

Se l’adulterio da parte della moglie ha fatto seguito a una serie di comportamenti del marito lesivi della sua dignità morale, la separazione potrà essere addebitata al marito, perché il comportamento della moglie si considera come una conseguenza di quello del coniuge.

L’obbligo della valutazione comparativa del comportamento dei coniugi consente di stabilire se il comportamento dell’uno possa trovare giustificazione in quello dell’altro, oppure non sia possibile trovare giustificazioni.

La vicenda in questione

L’ordinanza della Cassazione 20 gennaio 2020 n. 1136, ha dichiarato non ammissibile il ricorso di un ex marito.

L’uomo, con il ricorso, aveva tentato di fare ricadere la colpa della fine del matrimonio alla ex moglie, secondo lui responsabile di non volerlo più seguire e sostenere.

La Corte d’Appello, da parte sua, ha ritenuto di dare maggiore importanza ai sospetti della moglie, che ha presentato foto e biglietti aerei intestati, come prova di una presunta relazione extraconiugale del marito, riuscendo a ottenere l’addebito della separazione a carico del coniuge “traditore”.

A questo proposito, la Suprema Corte ha chiarito che non è necessario che il coniuge riesca a provare la relazione extraconiugale dell’altro per ottenere l’addebito.

Se il sospetto risulta essere ragionevole e accettabile, ed è sufficiente a ledere la dignità del coniuge tradito, non serve che ai fini dell’addebito l’adulterio si concretizzi.

Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale di due coniugi, dalla quale unione è nata una figlia, adesso maggiorenne e autosufficiente, addebitandola al marito, che dovrà corrispondere un assegno mensile di Euro 800,00, in favore della ex moglie, da rivalutare con scadenza annuale.

La Corte d’appello non ha accettato l’impugnazione del marito elevando a 1.200,00 euro l’assegno a favore della moglie.

Quando ha preso atto della situazione, il marito ha ritenuto di dovere ricorrere in Cassazione,  lamentando:

L’omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla dichiarazione di addebito, sostenendo che la Corte d’Appello non ha considerato che la frattura del rapporto è stata causata dal rifiuto della moglie di continuare a seguirlo e sostenerlo nel lavoro e a orientare la sua decisione finale sulla relazione extraconiugale dell’uomo, dimostrata con elementi indiziari, come foto e biglietti aerei.

L’omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla determinazione dell’assegno di mantenimento, a causa della mancata comparazione del reddito delle parti, riconoscendo l’assegno alla ex moglie, senza considerare la sua capacità di mantenersi in modo autonomo.

L’omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla condanna alle spese legata alla soccombenza.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

In relazione al primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l’omesso esame da parte della Corte d’Appello di un fatto decisivo, la Corte fa presente come il fatto stesso non sia stato dedotto e come non sia possibile rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici del merito.

Il giudice di legittimità non può riesaminare e valutare il merito della causa.

Il ricorrente non manifesta disappunto sulla decisione nei passaggi che risultano conformi alla giurisprudenza di questa Corte:

dove evidenzia che la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio, e che la decisione del marito di trasferirsi lasciando la casa familiare non è conforme all’obbligo di collaborazione e di quello concordare l’indirizzo della vita familiare.”

In relazione al secondo motivo con il quale l’uomo lamenta la mancata comparazione del reddito dei coniugi, la Cassazione evidenzia come il ricorrente non indichi il fatto oggetto di discussione e da lui ritenuto pretermesso in sede di merito.

Per le stesse ragioni che hanno portato alla inammissibilità del precedente motivo di ricorso la Cassazione chiarisce che in sede di legittimità non è possibile riesaminare le condizioni patrimoniali delle parti, come vorrebbe il ricorrente, perché una simile valutazione è relativa al merito della questione.

Si rileva anche che sul fatto la giurisprudenza menzionata nel ricorso, è stata superata in materia di assegno divorzile dalle Sezioni Unite n. 18287/2018.

Allo stesso modo non ammissibile il terzo motivo di ricorso, che non considera il principio applicato dalla Corte d’Appello secondo la quale:

nel regolamento delle spese processuali, il relativo onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, perché la valutazione della soccombenza agisce, ai fini delle spese, in base a un criterio unitario e globale.”

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