Acquisizione coattiva sanante, possibile la riedizione del procedimento espropriativo

Redazione 10/06/11
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L’acquisizione coattiva sanante, prevista dall’ormai abrogato art. 43 D.P.R. 327/2001 (dichiarato incostituzionale con. sent. 293/2010), era quell’istituto mediante il quale, valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizzava un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, poteva disporre che esso andasse acquisito al proprio patrimonio indisponibile e che al proprietario andassero risarciti i danni.

Dinanzi a procedure ablative non avviate correttamente, ovvero non avviate affatto o non concluse, le amministrazioni conservavano dunque integra la possibilità di acquisire al proprio patrimonio indisponibile, adeguando, quindi, la situazione in diritto a quella in fatto, determinati beni immobili modificati illegittimamente.
L’art. 43, in effetti, aveva assimilato le due figure, di conio giurisprudenziale, delle occupazioni acquisitive ed usurpative, introducendo la possibilità, per l’amministrazione e per chi utilizzava il bene, di chiedere al giudice amministrativo, in ogni caso e senza limiti di tempo, la condanna al risarcimento in luogo della restituzione.
Ebbene, venuto meno l’istituto in parola, la quarta sezione del Consiglio di Stato, sent. 1° giugno 2011, ha ritenuto che l’amministrazione. possa legittimamente apprendere il bene privato facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento e quindi anche in assenza di consenso, ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. Ne consegue che l’illecita occupazione, e quindi il fatto lesivo, permangono fino al momento della realizzazione di una delle due fattispecie legalmente idonee all’acquisto della proprietà da parte dell’Amministrazione, indifferentemente dal fatto che questo evento avvenga consensualmente o autoritativamente.

Quanto ai profili quantificatori, come già in precedenza precisato dal medesimo Consiglio (sent. 28 gennaio 2011, n. 676) in relazione al valore da corrispondere al privato, dovrà tenersi conto di quello di mercato dell’immobile, individuato non già alla data di trasformazione dello stesso (non potendo più individuarsi in tale data, una volta venuto meno l’istituto della c.d. accessione invertita, il trasferimento della proprietà in favore dell’Amministrazione), e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo (non potendo, come detto, ravvisarsi in tale atto un effetto abdicativo), bensì alla data in cui sarà adottato il più volte citato atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l’effetto traslativo de quo. In relazione poi al danno intervenuto medio tempore, e quindi a quello conseguente dall’illegittima occupazione, i danni da risarcire corrisponderanno agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale capitale di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione considerato. (Lilla Laperuta)

 

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