Acqua potabile in condominio insalubre: profili di responsabilità

Scarica PDF Stampa

Acqua potabile in condominio insalubre: ruolo dell’amministratore e responsabilità penale del sindaco per corrompimento colposo di acque mediante omissione.
Una normativa destinata ad aumentare la preoccupazione di quanti amministrano caseggiati è certamente quella introdotta dal D.Lgs. n.18/2023 che chiama direttamente in causa la figura dell’amministratore di condominio.

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Indice

1. La nuova figura del gestore della distribuzione idrica interna

L’art. 2 lettera q) del D.Lgs. n.18/2023 precisa che gestore idrico della distribuzione interna (GIDI) èil proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua.
La norma definisce “l’impianto di distribuzione idrico interno” (art. 2 comma 1 lett. hh) come l’insieme delle condutture, raccordi ed apparecchiature installate tra la rete di distribuzione del gestore idropotabile ed i rubinetti dell’utente finale;
L’impianto in questione è compreso tra il “punto di consegna” (cheèil punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto centrale ed è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi, quindi il contatore – art. 2 comma 1 lett. cce il “punto di utenza”, cioè il rubinetto del condomino che è il punto di uscita da cui si può si può attingere l’acqua (art. 2 comma 1 lett. dd)
Fino al contatore dell’utenza condominiale della qualità dell’acqua risponde il fornitore; da contatore ai rubinetti, della qualità dell’acqua risponde l’amministratore (anche per condutture e dispositivi che, civilisticamente, si ritengono di proprietà dei condòmini, trovandosi innestate all’interno delle unità di proprietà esclusiva). Il GIDI è responsabile del mantenimento dei requisiti di potabilità nel tratto della distribuzione interna di competenza (di quei contaminanti quindi che derivino dalle condutture, dai raccordi e dalle apparecchiature che compongono l’impianto idrico interno del condominio).
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni:

FORMATO CARTACEO

Manuale di sopravvivenza in condominio

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.

Luca Santarelli | Maggioli Editore 2024

2. Infezioni gastroenteriche acute dei condomini e responsabilità penale del sindaco per corrompimento omissivo colposo di acque

I condomini di alcuni caseggiati di una località di villeggiatura accusavano sintomi evidenti di infezione gastroenteriche acute determinate da germi. Le indagini consentivano di accertare che l’epidemia era stata causata dal contagio dell’acqua erogata dai rubinetti dei detti condomini; la fonte della contaminazione era uno sversamento nell’acquedotto di acque provenienti dall’impianto fognario dovuto al cedimento del muro che tappava la vecchia conduttura fognaria: tale cedimento aveva determinato il deflusso delle acque reflue contenute nella cameretta di raccolta in prossimità della sorgente che riforniva il bacino idrico della località e la conseguente contaminazione. Il Tribunale condannava il Sindaco alla pena di anni 1 mesi 7 e giorni 20 di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili. Il primo cittadino è stato condannato per i reati previsti dagli articoli 440,452 c.p. perché, in qualità di responsabile del servizio idrico causava il corrompimento delle acque. Nel corso del procedimento era emerso che la contaminazione batterica e virale delle acque del bacino idrico rappresentava un rischio non solo assolutamente prevedibile, ma addirittura previsto. Individuata la regola cautelare nella clorazione, elaborata e cristallizzata dalle linee guida del settore della gestione delle acque potabili, e considerato che al rispetto di tale regola cautelare il Sindaco era stato più volte sollecitato, il giudicante sosteneva che la contaminazione batterica e virale delle acque del bacino avrebbe potuto essere scongiurata tramite la semplice immissione di cloro. La Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale. Il ricorso in Cassazione del condannato censurava la ricostruzione giuridica del reato e il trattamento sanzionatorio: la Cassazione però ha dichiarato inammissibile il ricorso.
I giudici supremi hanno evidenziato come la condotta di reato ascritta all’imputato dovesse essere configurata come delitto di corrompimento colposo di acque mediante omissione, previsto dagli artt. 40 cpv, 440, 452 c.p. comma 2. Detto reato è a forma libera, in quanto è sufficiente che l’azione sia idonea a cagionare l’evento, che può essere realizzato sia con la condotta attiva che omissiva dell’agente. La decisione della Suprema Corte si è soffermata sui caratteri distintivi del reato di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p. nella forma dolosa e art. 452 c.p., comma 1 nella forma colposa) e del reato di adulterazione o contraffazione di acque o sostanze alimentari (art. 440 c.p. nella forma dolosa e art. 452 c.p., comma 2 nella forma colposa). L’avvelenamento si configura nell’immissione di sostanze di natura e quantità tale da rappresentare una potenzialità letale o un notevole allarme sanitario, da valutare con riguardo alle possibili malattie conseguenti. È ravvisabile il corrompimento nel caso in cui il rischio sanitario sia minore. Il sindaco è stato condannato al delitto di corrompimento colposo perché il Tribunale prima e la Corte di Appello, poi, hanno rilevato che le enteriti batteriche e virali sofferte dagli abitanti della frazione erano andate incontro a regressione spontanea e che nessuna delle persone offese era mai stata in pericolo di vita (Cass. pen., Sez. IV, 15/02/2024, n. 6773).
 

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento