E’ diffamazione accusare un’associazione di diffondere pedofilia

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Lo ha affermato la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza 02/10/2023 n. 39770.
Secondo i Supremi Giudici, la diffamazione viene ravvisata quando si pronunciano o si scrivono le frasi offensive nei confronti di una o più persone che appartengono a una categoria se i soggetti ai quali le frasi si rivolgono siano individuabili.

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Indice

1. L’articolo 595 del codice penale: diffamazione


L’articolo 595 del codice penale rubricato “Diffamazione” recita:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione sino a un anno o con la multa sino a milletrentadue euro.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione sino a due anni, ovvero della multa sino a duemilasessantacinque euro.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
La disposizione si fonda sulla necessità di garantire la reputazione dell’individuo, vale a dire, l’onore inteso in senso soggettivo, come considerazione che il mondo esterno ha del soggetto stesso.  


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2. I fatti in causa: l’accusa di diffondere la pedofilia


Nel caso in questione, una donna è stata ritenuta responsabile del reato di diffamazione per avere offeso l’onore e la reputazione di persone di orientamento omosessuale, rappresentate da due associazioni, attraverso una dichiarazione pubblicata su un blog personale, dove coloro che appartengono alle stesse associazioni venivano accusati di diffondere la pedofilia.
Come si legge su altalex.com, questa condanna era stata inflitta dai Giudici di Merito sul presupposto che le entità giuridiche o di fatto “determinate”, che rappresentano categorie di soggetti in forma collettiva, venivano considerate persone offese dal reato di diffamazione, essendo come concetto concepibile un onore o un decoro collettivo come bene morale degli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l’offesa stessa, con un messaggio denigratorio e incisivo, in un contesto nell’ambito del quale l’imputata rivendicava competenze qualificate, che derivavano dal suo patrimonio di conoscenze di medico e di studiosa della materia.

3. La decisione della Suprema Corte di Cassazione


Nel caso in questione si ha diffamazione perché l’imputata avrebbe accusato un soggetto, nella sua natura collettiva, di diffondere sempre di più la pedofilia, attribuendo allo stesso un comportamento che incrementa la diffusione di un atteggiamento umano che costituisce un reato, univocamente riconosciuto come infamante.
L’altro argomento è quello della direzione lesiva della frase a contenuto diffamatorio pronunciata nei confronti di un ente o di una persona giuridica o una collettività di soggetti individuabile con precisione, ammesso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il reato di diffamazione è subordinato alla condizione che l’offesa alla reputazione sia rivolta a una determinata persona, individuata o individuabile.
Allo stesso modo, corrisponde a verità il fatto che il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla reputazione di una determinata persona, e non si può ravvisare quando vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone che appartengono a una categoria, anche limitata, se le persone alle quali le frasi sono rivolte, non sono individuabili.
Nonostante questo, si deve accordare tutela penale all’onore a un’aggregazione di individui o associazioni quando gli stessi siano individuabili, attraverso contesti sociologici e altri, quando vengono diffuse le espressioni di carattere diffamatorio.
Questa individuazione deve avvenire con ragionevole certezza, in modo che si possa dedurre la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque legga le affermazioni contestate come diffamatorie, dell’identità del destinatario nella destinazione del reato stesso.
Per questo motivo la giurisprudenza ha ammesso la lesione del bene giuridico dell’onore e della reputazione anche di soggetti non esclusivamente persone fisiche, ma enti oppure organismi collettivi, aggrediti sotto il profilo dell’onore “sociale”, riportato all’attività svolta e alle finalità perseguite dall’ente, soggetto passivo del reato.
A questo proposito, possono essere titolari dell’onore sociale associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari, perché rappresentativi sia di un interesse collettivo unitario e indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti.

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Alfonso Contaldo, Flaviano Peluso (a cura di), Cecilia Cavaceppi, Francesco Saverio Cavaceppi, Daniela Cavallaro, Raissa Coletti, Alessandra Cortese | Maggioli Editore 2020

Dott.ssa Concas Alessandra

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