Accordo manipolativo del tasso Euribor: contratto nullo

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Gli accordi vietati ai sensi della cd. “legge antitrust” non sono solo quelli trasfusi in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, bensì pure quelli veicolati da condotte “non negoziali” che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino la concorrenza all’interno del mercato. Consegue la riconducibilità a tale nozione normativa dell’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013, nonché la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo detta decisione a prova privilegiata di un’intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l’istituto bancario contraente (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 13 dicembre 2023, n. 34889). A questo genere di contratti si dedica il volume “I contratti e le nuove tutele dei consumatori”, a cui rimandiamo per approfondimenti.

Corte di Cassazione -sez. III civ.- Ordinanza n. 34889 del 13-12-2023

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Indice

1. La prospettata nullità del contratto per accordo informale


Innanzi alla Cassazione era stata tra le altre censurata la statuizione con cui la Corte d’Appello aveva escluso la nullità dei contratti invocata dalla ricorrente, per aver determinato il compenso facendo riferimento al tasso Euribor, in quanto accordo a valle di un cartello tra otto delle principali banche Europee finalizzato alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato l’Euribor.

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2. La posizione del giudice di merito


La III Sezione Civile ha condiviso l’impostazione, ritenendo che la Corte d’Appello aveva ritenuto genericamente enunciata la censura dell’allora appellante in quanto la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implica la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della l. n. 287/1990.

3. La prospettazione delle Sezioni Unite


Le sezioni unite (n. 2207/2005) avevano precisato che la legge antitrust detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., chi subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui all’art. 33 legge antitrust, la cui cognizione viene rimessa alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello.

4. L’orientamento della Cassazione


La medesima Corte (n. 827/1999) aveva affermato che l’art. 2 della l. n. 287/1990 (legge “antitrust”), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. A questo genere di contratti si dedica il volume “I contratti e le nuove tutele dei consumatori”, a cui rimandiamo per approfondimenti.

FORMATO CARTACEO

I contratti e le nuove tutele dei consumatori

Il volume si propone, con un taglio pratico e operativo, di esplorare le principali aree di interesse correlate ai rapporti contrattuali B2C, ovverosia quelli caratterizzati dalla presenza di un consumatore e dal conseguente squilibrio negoziale tra le parti. Ampio spazio è dedicato ai nuovi contratti con i consumatori, aventi ad oggetto i beni e i servizi digitali, nonché alle prospettive consumeristiche delle piattaforme dei social network. A completamento dell’analisi sostanziale e dei relativi risvolti pratici, l’opera tratta delle forme di tutela del consumatore, fornendo uno strumento organico in materia di contratti consumeristici. Carlo Edoardo Cazzato Avvocato, Partner di Orsingher Ortu Avvocati Associati e responsabile della practice di diritto antitrust. Dottore di ricerca in diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ha conseguito un Postgraduate Diploma in EU Competition Law e un LL.M. in International Business Law, rispettivamente presso il King’s College London e la De Montfort University of Leicester. È Non Governmental Advisor della DG Competition della Commissione europea, nonché professore a contratto di diritto antitrust presso l’Università Mercatorum. Ha maturato particolare esperienza nei settori regolati, quali tlc, media, energy e farmaceutico, assistendo clienti nazionali e internazionali dinanzi all’AGCM, alla Commissione europea, al Giudice amministrativo e a quello ordinario, nonché alle Corti comunitarie in relazione a ogni genere di criticità antitrust o consumeristica. È presente nelle principali legal directories italiane e internazionali quale esperto di competition law ed è autore e/o curatore di numerose pubblicazioni in materia di diritto della concorrenza e dei consumatori, tra cui un’opera monografica (Le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni antitrust, Torino, 2018) e un trattato (Diritto antitrust, Milano, 2021). Marta Arenaccio, Marta Bianchi, Carlo Edoardo Cazzato, Alfonso Contaldo, Maria Grazia D’Auria, Michele Iaselli, Teodora Pastori, Davide Piazzoni, Giovanni Scoccini, Marta Zilianti

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5. La ratio legis


Il legislatore con detta disposizione normativa aveva inteso proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può essere il frutto anche di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali”. Si rende in tal modo rilevanti, per i giudici di legittimità, qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, come anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”. Da ciò consegue che, quando l’articolo in questione stabilisce la nullità delle intese non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all’eventuale negozio giuridico originario postosi all’origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione, anche successiva al negozio originario, la quale, in quanto tale, realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza.

6. Il principio


Per l’effetto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’articolo 2 della legge antitrust.

7. La nullità del tasso di leasing


Nel caso di specie la ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing poiché determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato tramite un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013. Detta decisione avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, giacché raggiunto dal divieto di cui all’art. 2 della legge antitrust è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cassazione, n. 29810/2017).

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