Interesse moratorio, ammortamento alla francese, euribor

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Successo della banca – commento a Sentenza n. 4 del 10-01-2023
Il tasso soglia dell’interesse moratorio va calcolato distintamente; è illegittimo il regime di capitalizzazione del piano di ammortamento alla francese; non vi è indeterminatezza nel tasso euribor; è valido il contratto ove manchi o vi sia erronea indicazione dell’Isc.
Tribunale di Tivoli – Sentenza n. 4 del 10-01-2023
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Indice

1. Il fatto


Il Tribunale di Tivoli, in data 10.1.2023 ha pubblicato la sentenza n. 4, in un giudizio di opposizione a precetto, in cui venivano sollevate importanti contestazioni:
a)      l’usurarietà del tasso di interesse moratorio;
b)      l’illegittimità del regime di capitalizzazione del piano di ammortamento alla francese;
c)      l’indeterminatezza del tasso Euribor;
d)      la nullità del contratto di mutuo per erronea o mancata indicazione dell’ISC.

2. Il tasso soglia dell’interesse moratorio si calcola applicando una precisa formula


In linea con la sentenza n.19597/2020 SS.UU.C.Cass., il Tribunale di Tivoli ha sancito che il tasso soglia per gli interessi di mora va calcolato – per un contratto di mutuo ipotecario stipulato in data antecedente il 14.5.2011- applicando la seguente formula: (TEGM+2.10)x1.5

3. Il parametro euribor soddisfa le esigenze di determinatezze


Il Tribunale di Tivoli ha rigettato l’eccezione di indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in misura variabile avendo come parametro di riferimento l’indice EURIBOR, ed ha ritenuto valida la clausola che ne contenga la pattuizione. Precisa, infatti, il Magistrato che l’Euribor è un indice medio, calcolato in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE, in base a dati oggettivi diffusi ogni giorno dalla Federazione delle banche europee. Per tale ragione, tale indice resta individuabile e verificabile dal mutuatario.

4. Il piano di ammortamento alla francese non viola il divieto di anatocismo


Il Tribunale laziale ha rigettato la tesi degli opponenti, precisando che il piano di ammortamento alla francese è conforme all’art.1194 c.c., all’art.120 Tub e non viola il divieto di anatocismo ex art.1283 c.c.
Facendo propri precisi orientamenti assunti dal Tribunale di Siena 17.7.2014, dal Tribunale di Milano 5.5.2014, dal Tribunale di Pescara 10.4.2014, il Magistrato di Tivoli ha motivato la liceità del piano di ammortamento alla francese, precisando che gli interessi vengono calcolati solo sulla quota capitale, che è via via decrescente per singola rata.
Inoltre, precisa l’attento Magistrato, non sussiste alcuna violazione del divieto di anatocismo giacché gli interessi della rata successiva sono anch’essi determinati solo sulla quota capitale residua e solo per il tempo intercorrente tra la rata precedente e quella in pagamento.

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5. L’errata o mancata indicazione dell’Ics non è causa di nullità del contratto


In perfetta assonanza con l’orientamento maggioritario, il Tribunale tiburtino ha precisato che l’ISC non è un tasso di interesse, né una condizione economica. Esso ha solo funzione informativa del costo complessivo effettivo del finanziamento, pertanto, l’errata od omessa indicazione non può rappresentare un maggior costo del finanziamento. Il Magistrato conclude nettamente dichiarando quindi infondata la tesi di nullità sollevata dagli opponenti per errata od omessa indicazione dell’ISC in un contratto di mutuo.

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