Accesso, il consigliere può disporre delle registrazioni audio delle sedute

Redazione 31/05/11

Il consigliere comunale ha diritto ad ottenere la trascrizione completa della registrazione riguardante una delibera consiliare. Lo ha riconosciuto il Tar Piemonte nella sentenza 27 maggio 2011, n. 563.

Il diritto di accesso del consigliere comunale trova riferimento all’art. 43, comma 2, D.Lgs. 267/2000 (testo unico degli enti locali) nel punto in cui prevede che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Si tratta dunque di un diritto di accesso più esteso e più tutelato di quello spettante alla generalità dei cittadini.

Infatti, secondo quanto interpretato dalla giurisprudenza la previsione dell’art. 43 citato sta ad intendere che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è strettamente limitato agli atti qualificabili come documento amministrativo in senso stretto, ma si estende ad ogni ulteriore notizia o informazione in possesso degli uffici che possa essere di utilità all’espletamento del loro mandato. Il fine è quello di permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e. allo stesso tempo, promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4-7-1996, n. 820; TAR Lombardia Milano, sez. III, 13 marzo 2009, n. 1914; TAR Umbria Perugia, sez. I, 30 gennaio 2009, n. 21; TAR Piemonte Torino, sez. II, 18 aprile 2006, n. 1862).

Nella sentenza in rassegna, il collegio piemontese ha ritenuto la registrazione sonora delle sedute consiliari suscettibile di essere inclusa nella nozione di documento amministrativo rilevante, ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, dal momento che in tale nozione è espressamente ricompresa, tra l’altro, ogni rappresentazione elettromagnetica del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione.

Se è vero che la registrazione audio delle sedute consiliari non è richiesta dalla legge e neppure (come nella fattispecie all’esame del Tar ) dal regolamento consiliare, tuttavia – osserva il collegio – , se di fatto gli uffici comunali vi provvedono, non si vede per quale ragione le registrazioni non debbano essere messe a disposizione dei membri del consiglio; né si può negare – prosegue l’organo giudicante – che i consiglieri comunali abbiano un apprezzabile interesse ad avere accesso alle registrazioni, se non altro per poter verificare la correttezza della verbalizzazione ufficiale, prima di approvarla; ma anche, e più in generale, per poter disporre nell’espletamento del proprio mandato di una documentazione più completa ed accurata. (Lilla Laperuta)

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