Per espresso dettato normativo e per giurisprudenza consolidata, l’accesso ai documenti amministrativi è un istituto preordinato alla conoscenza di documenti (sicuramente) preesistenti e non può essere utilizzato allo scopo di promuovere la costituzione di nuovi documenti in cui siano contenute le informazioni richieste o di ottenere notizie sullo stato di un procedimento.
L’istanza di accesso, quindi, non può avere un contenuto esplorativo, diretto cioè a conoscere qualsiasi provvedimento formato o detenuto dall’Amministrazione, ove eventualmente esistente, e relativo ad un determinato procedimento.
In altre parole, l’accesso agli atti amministrativi è ammissibile quando il documento sia stato formato e quindi sia venuto ad esistenza; pertanto, laddove l’esistenza del documento sia incerta, solo eventuale o ancora di là da venire l’azione di accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile – né in sede amministrativa né in sede giudiziale – in quanto viene a mancare l’oggetto della richiesta da parte dell’interessato così come tutelata dal legislatore.
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