Abuso di diritto, la Cassazione afferma la retroattività del principio

Redazione 20/02/12
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Lilla Laperuta

Nuovo giro di vite sull’abuso di diritto, principale strumento antielusivo contemplato dall’art. 37 bis D.P.R. 600/1973. Perché ne ricorrano gli estremi, si ricorda, è necessario che gli atti diretti ad ottenere vantaggi fiscali con l’aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario siano privi di valide ragioni economiche. Già in precedenza la Suprema Corte, con la sentenza 30 novembre 2011, n. 25537 aveva allargato le maglie di tale figura giuridica, imponendo di fatto nuove restrizioni alla libertà economica di professionisti ed aziende. Ora, l’inasprimento: con sentenza 16 febbraio 2012, n. 2193, i medesimi giudici di legittimità hanno sancito che è legittima una contestazione dell’abuso del diritto anche se il divieto dell’operazione economica posta in essere dal contribuente riguarda la violazione di norme entrate in vigore successivamente al fatto contestato. Il generale principio antielusivo è idoneo di per sé a reprimere qualunque indebito risparmio di imposta.

È stata, in sostanza, sostenuta la retroattività del principio dell’abuso del diritto, in considerazione dei principi generali di capacità contributiva di cui all’art. 53, comma 1 Cost. e solidarietà declamato dall’art. 2 della Carta fondamentale.

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