Abusi e sfruttamento minori: chiarimenti dal Ministero sull’obbligo del certificato penale in caso di rapporto di lavoro con minori

Redazione 16/04/14
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 9 dell’11 aprile 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’adempimento per i datori di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale preventivamente all’assunzione di un lavoratore che dovrà operare in maniera regolare e continuativa con i minori (D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 – Lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori).

Si riportano, in sintesi, i punti in cui il Ministero del Lavoro è intervenuto con intento chiarificatore. Dunque, l’obbligo di richiedere il succitato certificato:

a)      riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica ai rapporti di lavoro già in essere a tale data);

b)      vige anche per le collaborazioni di natura autonoma;

c)      non riguarda i rapporti di volontariato (pertanto per le associazioni di volontariato sussiste l’obbligo di richiedere il suddetto certificato solo se esse assumono la veste di datori di lavoro);

d)      non sussiste nei rapporti di lavoro domestici (es. baby sitter);

e)      vige anche per le agenzie di somministrazione;

f)        non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori;

g)      sussiste soltanto nelle attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori. Restano esclusi quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata;

h)      il lavoratore, pur in assenza della certificazione, può essere impiegato purché venga resa una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.

 

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