A rischio condanna il dietologo che prescrive preparati anti-fame

Redazione 11/02/14
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Lucia Nacciarone

Decisivo, ai fini dell’inclusione dei preparati galenici anti-fame prescritti, fatti preparare e poi venduti dal dietologo ai suoi pazienti, fra le sostanze vietate dalle legge, l’effetto psicostimolante, e dunque psicotropo degli stessi.

La circostanza, accertata in sede di merito, che i prodotti contenessero sostanze stupefacenti fra quelle di cui alla tabella II, sezione B, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti) ha fatto sì che la Corte di legittimità, con la sentenza n. 5449 del 4 febbraio 2014, annullasse con rinvio la sentenza precedentemente emessa che aveva escluso la rilevanza penale della condotta del medico sul rilievo che le pillole incriminate non causassero assuefazione né dipendenza.

Ad avviso della Cassazione bisognava considerare invece che i prescritti farmaci fossero idonei a produrre effetti immediati sul sistema nervoso dei pazienti a dieta, che infatti andavano controbilanciati attraverso il simultaneo impegno di sostanze con effetto opposto, come sedativi e tranquillanti.

I preparati anti-fame causavano nel paziente l’effetto di non sentire più la stanchezza, oltre che l’appetito, azione, questa, di tipo psicostimolante che si traduceva in un aumento del senso di eccitazione, dovuta alla presenza, fra i componenti, di sostanze quali dietilpropione.

Il medico quindi prescriveva la contemporanea assunzione di clorazepato per attenuare gli effetti della sostanza stupefacente, e per questo motivo non poteva non essere a conoscenza del carattere psicotropo della stessa.

Ora la parola passa al giudice del rinvio, che dovrà verificare se risultano integrati gli estremi dei reati di cui agli artt. 73 e 83 del D.P.R. 309/1990.

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