A proposito della sentenza n. 19436/08, emessa il 15/7/08 dalla Corte di Cassazione (differenza e conseguenze in caso di mancato esperimento, tra il tentativo di conciliazione, previsto dal processo del lavoro, e quello contemplato per le controversie agr

La Suprema Corte, per la priva volta, prende in esame la questione della diversità ontologica tra la disciplina agraria concernente il tentativo preventivo di conciliazione con quella lavoristica che prevede lo stesso tentativo di conciliazione.
Nella fattispecie all’esame della Corte, i giudici di merito avevano ritenuto che l’eccezione di improcedibilità della domanda, relativa al mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 46 l. 203/82 in una controversia agraria, ove non tempestivamente sollevata,  determinasse, in applicazione dell’art. 412 bis cpc, la possibilità di far permanere e di ritenere validamente proposta detta domanda.
La Corte di Cassazione, riformando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania, ha ritenuto viceversa sussistente una diversità ontologica delle due discipline (quella lavoristica e quella agraria), dal punto di vista processuale e sanzionatorio, dichiarando che, nelle controversie agrarie, il mancato esperimento del tentativo di conciliazione determinasse l’improcedibilità della domanda.
La motivazione della Corte di Cassazione appare convincente.
Al riguardo va rilevato che già nell’impianto legislativo precedente la riforma operata tramite d.lgs.80/98, il tentativo di conciliazione giudiziale, facoltativamente previsto in materia lavoristica (vecchio art.410 c.p.c.) aveva tutt’altro tenore rispetto a quello statuito per le controversie in materia agraria dall’art.46 l. 203/82, essendo quest’ultimo affidato ad un organismo amministrativo esterno (l’IPA), e rientrando in un più vasto disegno di riduzione del contenzioso giudiziario in materia agraria perseguito dal legislatore, sicchè tale norma, fin dal tempo della sua stesura, venne dai più considerata un pilastro dell’intero sistema processuale agrario. Ed è proprio nella diversità dei due tipi di procedura conciliativa previsti (giudiziale e facoltativo il primo, amministrativo ed obbligatorio il secondo), che risiede la maggiore differenza esistente tra le due discipline accomunate dal lato processuale per il tramite dell’art.47 l.203/82.
Sull’assetto del sistema, come prima identificato, ha inciso in maniera decisiva la delega conferita al governo dall’art.2 L.3 ottobre 1992 n.421, che con il d.lgs.80/98, ha devoluto, in favore del giudice ordinario, le controversie relative ai rapporti di lavoro “privatizzati” dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La peculiarità introdotta nel sistema con l’art.412 bis c.p.c., che opera una deroga sostanziale ai principi generali in materia di presupposti processuali (le condizioni di procedibilità della domanda, così come giurisdizione e competenza del giudice adito, o capacità processuale delle parti, sono, nel sistema processual-civilistico italiano, rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio), sarebbe unicamente spiegabile con la circostanza che il d.lgs. in parola, ha aumentato eccessivamente il volume di controversie devolute alla cognizione del giudice ordinario, sicchè ergere un muro invalicabile al rilievo dell’eccezione di improcedibilità della domanda non preceduta dal tentativo di conciliazione, avrebbe snellito il sovraccarico di contenzioso che si sarebbe venuto a creare in una materia che risentiva delle lungaggini del vecchio processo amministrativo per i pubblici dipendenti di fronte al TAR.
La modifica apportata al codice in materia di processo del lavoro, ha però, per la prima volta, proposto il problema della compatibilità del nuovo assetto dato con il d.lgs. in parola, con quello delle altre materie, e nella specie quella agraria, che utilizzano la struttura processuale lavoristica.
Nella fattispecie in esame, ed in relazione alla eccezione di improcedibilità della riconvenzionale, siccome non preceduta dalle obbligatorie formalità previste dall’art.46 l.203/82, la Corte d’Appello di Catania, pur dando atto della fondatezza di tale assunto nel merito, in quanto pacificamente il tentativo di conciliazione è stato omesso, ha però ritenuto doverla considerare tardiva, perché proposta per la prima volta in sede di gravame. E ciò ha fatto, operando una forzata estensione interpretativa dell’art.412 bis, in materia di processo del lavoro, che vuole rilevabile tale eccezione dal convenuto all’atto di costituzione del giudizio, o eventualmente dal giudice non oltre l’udienza di discussione della causa.
L’assunto del giudice di secondo grado, tuttavia, non ha tenuto  conto della palese diversità tra le discipline positive che si vogliono equiparare dal punto di vista processuale; disciplina lavoristica e legislazione agraria, infatti, più che nel distinto oggetto, differiscono nella ratio sottesa alle sostanziali peculiarità delle loro materie, e lo dimostrano nel diverso modo di atteggiarsi nell’un caso e nell’altro oltre che dei presupposti come precedentemente identificati, proprio della sanzione prevista per il caso di inadempimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Ed invero, mentre in materia agraria l’art.46 legge 203/82, contempla una fattispecie tipica di improcedibilità che comporta ovviamente l’impossibilità per il giudice di procedere nella conoscenza della causa e l’obbligo di chiudere il processo dinanzi a lui con sentenza dichiarativa della relativa causa di improcedibilità, invece in materia lavoristica l’art.412 bis c.p.c. prevede un’ipotesi di improcedibilità a dir poco sui generis, non solo perché essa può essere eccepita dal convenuto solo nella memoria difensiva o rilevata d’ufficio dal giudice ma non oltre l’udienza di discussione, ma soprattutto perché al rilievo (anche d’ufficio) della stessa consegue soltanto il dovere del giudice di sospendere il giudizio e di fissare alle parti il termine perentorio per l’esperimento del tentativo medesimo, con l’obbligo di riassumere il processo entro 180 giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal precedente art.410 bis per il relativo incombente.
Alla conclusione della peculiarità di tale disciplina, del resto, oltre a qualificata dottrina sarebbe giunta la stessa Corte Costituzionale, anche se nell’ambito della distinta questione di legittimità costituzionale della norma dell’art.412 bis c.p.c (Corte Cost. sent. N.276/2000). 
All’inapplicabilità del citato art.412 bis c.p.c., in materia di processo agrario, non sarebbe di ostacolo neanche il disposto dell’art.47 l. 203/82, che richiama le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Ed invero, questa è una disposizione sostanzialmente ripetitiva di un assetto procedimentale già definito chiaramente dalla precedente disciplina, giacchè quando quella norma intervenne nessuno dubitava della applicabilità del rito del lavoro alle controversie agrarie, e comunque il richiamo doveva e deve intendersi entro i limiti di compatibilità tra quelle e le particolari esigenze che il nuovo legislatore dei contratti agrari intendeva assicurare in quest’ultima materia. Quel rinvio non poteva ovviamente comprendere anche la fase precedente l’introduzione della causa, perché a quell’epoca il processo del lavoro contemplava (art.410 un tentativo di conciliazione pregiudiziale meramente facoltativo (e di fatto del tutto desueto), affatto inconciliabile con l’originale istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all’organo amministrativo che la stessa legge 203/82 aveva introdotto nel precedente art.46 facendone uno dei pilastri della sua nuova disciplina processuale. Quel rinvio, in altri termini, riguardava la disciplina della introduzione e dello svolgimento del processo, ma non riguardava affatto la fase stragiudiziale della conciliazione amministrativa. Pertanto, la successiva modificazione apportata dal d.lgs.80/1998 alla fase pregiudiziale del processo del lavoro non può aver intaccato il meccanismo di prevenzione e di filtro, predisposto per le controversie agrarie; né da alcuna parte del d.lgs. in parola può ricavarsi che il legislatore abbia avuto una simile intenzione, di sostanziale abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione vigente nel processo agrario e della sua sostituzione con un sistema di conciliazione del tutto diverso.
La specialità della disciplina lavoristica rispetto a quella agraria, viene tralaltro confermata dal tenore letterale dell’art.412 bis c.p.c., il quale al I comma ribadisce la natura di presupposto processuale del tentativo di conciliazione, ed in seguito al II comma, derogando ai principi generali in materia, erge un invalicabile muro al rilievo di tale eccezione, spiegabile esclusivamente con la volontà del legislatore delegato di creare un sistema applicabile unicamente alla materia de qua.
Si impone doveroso a questo punto il raffronto con l’art.46 l.203/82, il cui tentativo ivi previsto, è stato, fin dalla sua emanazione, dalla più attenta dottrina, considerato il cardine dell’intero processo agrario.
La dizione della norma fuga gli ultimi eventuali dubbi sulla diversità della fattispecie con l’omologo tentativo del processo del lavoro, in particolare nella formula adoperata nel primo e nel quinto comma, laddove si impone di provocare, prima di intraprendere il giudizio, il tentativo di conciliazione e si concede la “libertà” di adire l’autorità giudiziaria solo se il tentativo di conciliazione non venga definito entro 60 giorni. Ne consegue che l’eventuale omissione comporta l’improponibilità della domanda rilevabile, (mancando una deroga specifica) alla stregua dei principi generali, d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.
Avv. Giuseppe Vincenzo Torrisi

Torrisi Giuseppe Vincenzo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento