A norma dell’art. 14 della Codice della Strada, i proprietari e concessionari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenz

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Con la seguente sentenza breve, il T.A.R. Campania- Salerno ha respinto il ricorso proposto dall’Anas Spa avverso un’ordinanza sindacale contingibile e urgente  con la quale era stato ordinato alla società ricorrente  di provvedere alla rimozione, allo smaltimento di rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi di un’area su cui era stato abbandonato materiale inquinante, lungo il percorso extraurbano di una strada statale.

La sentenza richiama l’art. 14 della Codice della Strada, che  dispone che i proprietari delle strade  e i loro eventuali concessionari, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi.

Nel caso di specie,l’ordinanza sindacale è ritenuta legittima  anche sotto il profilo della sicurezza stradale e di un efficiente  servizio di raccolta rifiuti, perché sarebbe illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze di proprietà di soggetto terzo, dal momento che la relativa attività comporterebbe l’occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché il transito di operatori ecologici per le altre attività proprie della raccolta rifiuti, che sono oggettivamente incompatibili, o comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione stradale.

Pertanto, secondo giurisprudenza richiamata in sentenza,  soltanto l’ente proprietario o gestore della strada  può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare in sicurezza la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché solo il proprietario o il gestore può programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza sia della circolazione che degli operatori addetti alle pulizie.

Inoltre, nel rilevare  che il D.Lgs. n. 152/2006 non contiene previsioni specifiche in materia di sicurezza stradale, la sentenza precisa che l’art. 14 della Codice della Strada costituisce norma speciale di settore, che non può ritenersi derogata se non da altra norma speciale che espressamente la privi della sua efficacia ovvero disponga diversamente per ipotesi individuate.

Sentenza collegata

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Avv. Iride Pagano

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