La rimessione del processo

Scarica PDF Stampa
La rimessione del processo è un istituto del diritto processuale penale disciplinato dagli articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale, per il quale gravi situazioni esterne al processo ne possono giustificare lo spostamento di sede.

Indice

  1. La remissione del processo nel codice di procedura penale
  2. Le vicende della rimessione del processo dal Codice Rocco al Codice Vassalli

1. La rimessione del processo nel codice di procedura penale

L’articolo 45 del codice di procedura penale, rubricato “casi di rimessione” recita:

In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di Cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo a un altro giudice, designato a norma dell’articolo 11.

Questo istituto si pone a garanzia del corretto svolgimento del processo, dell’imparzialità del giudice e della libera attività difensiva delle parti.

Si differenzia dalla ricusazione disciplinata dall’articolo 37 del codice di procedura penale, perché derogando al principio costituzionale del giudice naturale ed assumendo il connotato dell’eccezionalità, deve essere recepito o rilevato di gravi situazioni esterne al processo nelle ipotesi nelle quali le stesse non si possano eliminare in altro modo.

Mentre per la domanda di ricusazione è competente il giudice superiore, per decidere sull’ammissibilità della rimessione lo è esclusivamente la Suprema Corte di Cassazione.

2. Le vicende della rimessione del processo dal Codice Rocco al Codice Vassalli

La rimessione è istituto da sempre presente negli ordinamenti processuali penali italiani.

Sia nel codice del 1913 sia in quello cosiddetto Rocco del 1930 il legislatore ne prevedeva l’applicazione per motivi di pubblica sicurezza e, con possibilità di eccepimento a carico dell’imputato, nei casi di legittimo sospetto.

L’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica che introduce esplicitamente all’articolo 25 comma 1 il principio del giudice naturale precostituito, nonché alcuni abusi giurisprudenziali dell’istituto (celebre l’episodio relativo alla rimessione da Milano a Catanzaro del processo per la strage di piazza Fontana), spinsero il legislatore del 1988 ad escludere nel codice la previsione del legittimo sospetto.

Ma la modifica dell’articolo 111 della Costituzione (legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, cosiddetto del giusto processo) in concorso con un rinvigorito garantismo del governo in carica che faceva leva sul diritto di difesa sancito dall’articolo 24 comma 2 della Costituzione, hanno portato alla reintroduzione con la legge 7 novembre 2002 n. 248, detta “legge Cirami” dal nome del primo firmatario, della rimessione per legittimo sospetto.

In definitiva si può affermare che alla luce delle vicissitudini del processo penale in ambito costituzionale, la politica legislativa dovrà sempre tenere fermo il punto di equilibrio tra i contrapposti principi garantistici e si dovranno conciliare le ipotesi nelle quali si realizzi una concreta messa in pericolo dell’imparzialità del giudice o dei diritti delle parti, magari rendendo tassative in modo più chiaro le ipotesi di applicazione dell’istituto così da ridurre al minimo gli spazi di discrezionalità di chi sia chiamato ad emettere il giudizio sulla necessità della traslatio iudicii, e il principio per il quale nessuno possa essere giudicato da un giudice scelto successivamente alla commissione del presunto reato, realizzabile magari diminuendo gli spazi di decisionalità arbitraria della Suprema Corte di Cassazione.

Si dovrà sapere sempre che la precostituzione legale che il provvedimento di rimessione fa venire meno, sia sostituita con una seconda predeterminazione altrettanto legale.

Il Codice di procedura penale del 1930

Nel vecchio codice di procedura penale del 1930  l’istituto della rimessione era disciplinato all’articolo 55.

Questa disciplina prevedeva due ipotesi alternative, in presenza delle quali la Suprema Corte di Cassazione avrebbe potuto disporre le rimessione del procedimento per le ipotesi di “gravi motivi di ordine pubblico”, e di “legittimo sospetto”.

Se la Suprema Corte di Cassazione avesse pronunciato l’ordinanza di rimessione, alla stessa Corte competeva stabilire, con la stessa ordinanza, in quale altra sede si sarebbe celebrato il processo.

Un potere discrezionale di eccezionale ampiezza, che negli anni produsse molti casi discutibili.

Le cronache giudiziarie riportano alcuni celebri casi di rimessione per alcuni processi per delitti di mafia negli anni ‘60, per il processo per la strage di Piazza Fontana, per quello sul disastro del Vajont e per quello relativo alle schedature Fiat.

La questione della possibile incostituzionalità dell’articolo 55 del Codice del 1930, alla stregua del principio del giudice naturale precostituito per legge, si pose da tempi remoti.

Con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 27 novembre 1962 fu sollevata questione di legittimità costituzionale dell’istituto della rimessione.

La Corte Costituzionale si pronunciò con sentenza 27 aprile 1963, n. 50.

Con questa sentenza, il Giudice delle leggi dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo  55, lo fece con una sentenza interpretativa di rigetto, nella quale sottolineava la necessità di un’interpretazione dell’istituto che ne sancisse il carattere eccezionale e ne riconducesse la applicabilità “necessariamente ed esclusivamente all’accertamento obiettivo dei fatti ipotizzati dalla legge”.

La Suprema Corte, sottolinea la necessità dell’esistenza di un istituto con questi contenutimper la considerazione che questo mira “a soddisfare le gravi esigenze che, al pari del divieto di non distogliere nessuno dal giudice naturale precostituito per legge, risponde ai principi costituzionalmente rilevanti dell’indipendenza e dell’imparzialità dell’organo giurisdizionale, e della tutela del diritto di difesa dell’imputato”, però, la Cassazione è richiamata a un’interpretazione restrittiva delle ipotesi stabilite dalla norma, in relazione al suo carattere di rimedio eccezionale predisposto dall’ordinamento.

Questa pronuncia del Giudice delle leggi, trova disapprovazione nella dottrina del tempo, che continua a ritenere che sussista una carenza di tassatività della norma, anche se interpretata in senso restrittivo.

Nel Codice di procedura penale del 1988

La riforma del codice di procedura penale, viene avviata con la delega conferita con legge 16 febbraio 1987, n. 81.

Le disposizioni di questa legge, riprendono in modo fedele la norma del codice in via di abrogazione, la disposizione n. 17 dell’art. 2 comma 1 richiede la “previsione della rimessione, anche su richiesta dell’imputato, per gravi ed oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del giudice competente secondo metodi predeterminati”.

Rispetto al codice del 1930, i gravi motivi di ordine pubblico sono adesso qualificati come “oggettivi”, e si prevede che l’individuazione della sede non spetti più discrezionalmente alla Suprema Corte di Cassazione, ma avvenga secondo metodi predeterminati.

La previsione, suscita il disappunto della dottrina, che sottolinea come ancora una volta manchi un’adeguata tipizzazione delle ipotesi che possono dare luogo ad ordinanza di rimessione.

Anche a seguito di questo dibattito, il testo del codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, abbandona la formulazione propria del vecchio codice e della legge delega, per adottare un’elencazione casistica più definita, specificando la definizione data dalla legge delega in una serie di ipotesi tipizzate.

Nel regno del codice del 1988 si può dar luogo a rimessione quando la sicurezza o l’incolumità pubblica, vale a dire , la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili.

Si prevede che la sede del processo sia determinata con le modalità delle quali all’articolo 11 del codice di procedura penale.

In coerenza con il progetto legislativo, la giurisprudenza degli anni novanta offre una lettura restrittiva dell’istituto,

Nella lettura giurisprudenziale si afferma che la rimessione è istituto che ha carattere di eccezionalità, in conseguenza di questo, è necessario darne un’interpretazione restrittiva.

Nella giurisprudenza del periodo viene riaffermata l’eccezionalità dell’istituto della rimessione in funzione del suo carattere derogatorio rispetto al principio del giudice naturale e della precostituzione per legge.

Ne deriva, di conseguenza, l’interpretazione restrittiva della norma.

La Suprema Corte di Cassazione individua una serie di metodi per tipizzare strettamente il ricorrere delle gravi situazioni locali.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento