Alienazione parentale: le conseguenze giuridiche

Martina Iossa 22/06/21
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Quante volte è capitato al genitore non collocatario di subire comportamenti ostruzionistici da parte dell’altro? Quante volte un bambino, vittima del genitore caratterialmente più forte, ha finito per distorcere negativamente la visione che aveva dell’altro?

La sindrome di alienazione parentale: cos’è e cosa comporta

In ambito psicologico, il concetto di PAS (Parental Alienation Syndrome, o sindrome di alienazione parentale) nasce nel 1985, quando il medico Richard Gardner lo coniò in merito alla situazione in cui uno dei genitori (cd. “alienante”) opera verso l’altro genitore (cd. “alienato”) una dinamica denigratoria volta a ritenere dannosa e negativa la frequentazione del genitore alienato e della sua famiglia.

I figli coinvolti mostrano una posizione totalmente aderente a quella dell’alienante, finendo per disprezzare l’altro genitore, spesso identificato come la causa del male che affligge il genitore collocatario. Contemporaneamente, il figlio instaura un legame patologico con il genitore alienante (che coincide spesso con la madre), spinto da una forte empatia che lo rende vittima di una manipolazione psicologica.

Il frutto e la conseguenza di tale comportamento è l’inquadramento del genitore alienante come la vittima cui prestare assistenza e con cui solidarizzare, e del genitore alienato come la figura crudele, assente e negligente da cui allontanarsi.[1]

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Questo nuovissimo Manuale esamina lo strumento dell’Alienazione Parentale o “PAS”, adottato espressamente o in modo implicito in sede giudiziaria e approfondisce tutti gli aspetti di questo tema alquanto delicato, in particolare se coinvolge minori vittime di abuso o di violenza assistita. Di taglio interdisciplinare, con contributi giuridici e medico-psichiatrici, la trattazione fa emergere le problematiche relative alla tutela del minore in caso di ricorso, talvolta pregiudiziale e indiscriminato, all’Alienazione Parentale.A tal proposito, il testo fornisce al Professionista legale una panoramica dei diritti dei minori all’interno dei procedimenti e individua le misure e gli strumenti giuridici da adottare, volti alla tutela del fanciullo coinvolto.A cura diGiuseppe Cassano, Paolo Corder, Ida Grimaldi E. M. Ambrosetti, I. G. Antonini, M. G. Castauro, D. Catullo, M. Cerato, F. Fiorillo, E. Gallo.,Giacomelli, I. Grimaldi, C. Isabella, A. Mazzeo, M. S. Pignotti, L. Puccetti, E. Reale.Giuseppe Cassanogià Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma, è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics. Studioso del diritto civile, con particolare riferimento ai diritti della persona e della famiglia, al diritto di internet e alla responsabilità civile.Paolo CorderMagistrato ordinario, Presidente del Tribunale di Udi- ne, già componente del Consiglio Superiore della Ma- gistratura. Ha svolto, tra le altre, funzioni di giudice della Sezione Famiglia e poi di giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Venezia. È docente di diritto di famiglia e diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione dell’Università di Padova e Ferra- ra. Autore di diverse pubblicazioni su riviste giuridiche nonché di vari volumi in materia di diritto di famiglia e minori per le principali Case Editrici Giuridiche.Ida GrimaldiAvvocato cassazionista, rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana, componente della Commissione sul Diritto di Famiglia dell’Ordine Avvocati di Vicenza, nonché del Comitato di redazione della Rivista Giuridica “La Previdenza Forense”. Docente e relatrice in numerosi convegni nazionali e corsi di formazione, scrive per numerose riviste giuridiche ed è autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile, per le principali Case Editrici Giuridiche.Prefazione di Fabio RoiaMagistrato, già sostituto procuratore presso la Procura di Milano addetto al Dipartimento “fasce deboli”, componente del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente di collegio nella sezione specializzata del Tribunale di Milano per reati commessi in danno di soggetti deboli, attualmente ricopre la carica di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, nella sezione misure di prevenzione ed è componente, quale magistrato designato in rappresentanza di tutti gli uffici giudiziari della Lombardia, al tavolo permanente in tema di “interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” istituito dalla Regione Lombardia, in attuazione della Legge Regionale 11/2012. 

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La PAS in Italia: pronunce favorevoli…

In Italia, la sindrome di PAS è stata riconosciuta esistente da una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. 8/03/2013, n. 5847), per poi essere riconfermata qualche anno dopo in una sentenza in cui la Corte ha espresso il principio di diritto secondo cui tra i requisiti di responsabilità genitoriale figura anche la capacità di mantenere il legame con l’altro genitore, a tutela dell’interesse e del diritto del figlio alla bigenitorialità (Cass. n. 6919 del 8/04/2016).

La condotta del genitore collocatario o affidatario che allontani materialmente o moralmente il figlio dall’altro genitore, e che dunque mantenga un comportamento alienante volto all’emarginazione e alla neutralizzazione dell’altro genitore, inoltre, è incostituzionale. Si rammenta, difatti, che la Corte Costituzionale ha più volte sottolineato l’importanza del principio della bigenitorialità, da intendersi quale “interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” (Corte Cost. 23/02/2012, n. 31).

Tale condotta è soventemente rinvenuta nelle separazioni, ove spesso le madri collocatarie inducono i figli ad odiare il padre, distorcendo la reale visione che il figlio aveva dell’altro genitore, sino a convincerli a non voler più mantenere alcun rapporto con lo stesso. Così facendo, il genitore “succube”, spesso eccessivamente tollerante o addirittura impotente, viene spinto sempre più al margine della vita del figlio, sino a costituire una figura inesistente ed assente.[2]

In contesti simili, è il Tribunale a giocare un ruolo fondamentale.

Ex multis, ad esempio, si porta all’attenzione del lettore un caso che ha riguardato il Tribunale di Milano, ove la madre segnalava, attraverso un ricorso, l’assenza del padre, la sua negligenza nel rapporto con la figlia e la conseguente reazione negativa di quest’ultima. Dalla CTU, diversamente, emergeva una condotta succube e passiva della piccola, che aveva aderito totalmente alla visione negativa e distruttiva della madre, senza alcuna possibilità di autodeterminarsi, finendo addirittura per distorcere la visione paterna. Il Tribunale di Milano aveva pertanto evidenziato come il comportamento alienante della madre avesse impedito il sano mantenimento della relazione tra la bimba e il padre, compromettendola gravemente (Tribunale di Milano, sez. IX civ., dec. 9-11/03/2017).

Analogamente, il Tribunale di Castrovillari (CS) si era pronunciato in seguito al lamentato allontanamento dei figli da parte del padre, a suo dire causati dal comportamento materno. Di importanza fondamentale, in quel caso, è stata la CTU, la quale aveva evidenziato il “significativo condizionamento psicologico” compiuto dalla madre nei confronti dei figli, al fine di sostituire la figura del padre con quella del suo attuale compagno. Il Tribunale, a seguito di un lungo iter, aveva poi optato per l’affidamento esclusivo al padre, avendo constatato il comportamento ostruzionistico della madre, volto – immotivatamente – a plasmare il padre come una figura violenta e pericolosa.

Tale condotta, quindi, certamente costituirà un comportamento illecito, potendo addirittura, nei casi più gravi, costituire reato. Potrebbe configurarsi, difatti, un illecito ex art. 333 c.c. (rubricato “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”) o, nei casi più gravi, il reato ex art. 574 c.p. (“Sottrazione di persone incapaci”).

…e sfavorevoli

Tuttavia, è recentemente intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione, destinata a divenire storica, secondo la quale persino in presenza di condotte materne non eccelse si possano – e debbano – considerare misure alternative all’allontanamento dei minori dalla madre, quali percorsi di recupero della capacità genitoriale tesi a rigenerare “il positivo rapporto di accudimento” (Corte Cass., I Sez. Civ., n. 1321/21 del 17 Maggio 2021).

In particolare, la Corte avrebbe precisato che “La Corte d’appello di Venezia ha fatto riferimento a gravi ripercussioni ed effetti sulla minore, a condotte scellerate della madre senza indicarle o specificarle nonché ad un comportamento improntato a gravi carenze della genitorialità con volontà di estraniare la minore dal padre senza esplicitare quali siano stati gli specifici pregiudizi per lo sviluppo psicofisico della minore e non considerando le conseguenze di una brusca sottrazione della minore alla madre”.

La presente sentenza, dunque, scardinerebbe completamente il principio di alienazione parentale, coniato e valorizzato dalla psicologia giuridica ma non gradito alla giurisprudenza (come visibile già dalle sentenze del 20/03/2013 n. 7041 e del 16/05/2019 n. 13274, che avevano stabilito come l’affido esclusivo non potesse basarsi esclusivamente su una diagnosi di PAS). La Corte ha difatti specificato di dover escludere “la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare”.

Nella motivazione della sentenza, difatti, si cita il “controverso fondamento scientifico della sindrome PAS cui le ctu hanno fatto riferimento senza alcuna riflessione sulle critiche emerse nella comunità scientifica circa l’effettiva sussumibilità della predetta sindrome nell’ambito delle patologie cliniche”. Si è dunque stigmatizzato il comportamento dei giudici che si siano totalmente affidati alle consulenze tecniche per predisporre l’affido esclusivo, senza concretamente valutare la condotta materna.

Tuttavia, v’è un ulteriore punto della sentenza che merita di esser analizzato, oltre che per la sua importanza, per la sua originalità. La Suprema Corte, difatti, ha tacciato la pronuncia della Corte d’Appello di Venezia quale “espressione di una inammissibile valutazione di “tatertyp”. Questa espressione, perlopiù ignota ai giuristi, risale alla dottrina tedesca del 1940 e designerebbe la cd. “colpa d’autore”, ovvero quella che prevedeva una punizione per ciò che si era e non per ciò che si commetteva. Sembrerebbe, dunque, che l’alienazione parentale sia stata ritenuta così autoritaria e severa da esser paragonata addirittura ad una condotta nazista.

Conclusioni

In conclusione, si rammenta come sia opportuno evitare di coartare gli interessi dei minori, che spesso vivono già silenziosamente il dramma della separazione dei genitori, evitando – se possibile – rapporti confliggenti tra gli stessi. [3]

Qualora si ritenga di esser vittima di alienazione parentale da parte dell’ex coniuge, invece, è consigliabile appuntarsi ogni comportamento lesivo, raccogliere più testimonianze possibili e, se necessario, rivolgersi ad un legale per far rispettare i provvedimenti del Tribunale in materia di affidamento. In ogni caso, è fondamentale un ascolto attivo del minore.

In ogni caso, al di là dell’avversione giurisprudenziale, è fuori discussione che il problema dell’alienazione parentale sia certamente esistente. Tuttavia, tale sindrome potrebbe, di per sé sola, non esser sufficiente per basare un affido esclusivo.

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Note

[1]Francesco Montecchi (a cura di), “I figli nelle separazioni conflittuali e nella (cosiddetta) PAS (Sindrome di alienazione genitoriale). Massacro psicologico e possibilità di riparazione”, Franco Angeli, 2° edizione, 2016

[2] Giovanni Battista Camerini (a cura di), Marco Pingitore (a cura di), Giovanni Lopez (a cura di), “Alienazione parentale. Innovazioni cliniche e giuridiche”, Franco Angeli, 1° edizione, 2016

[3] Marco Casonato, Marcello Adriano Mazzola, “Alienazione genitoriale e sindrome da alienazione parentale (PAS)”, Key Editore, 1° edizione, 2016

Martina Iossa

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