Depressione per infedeltà: previsto il risarcimento se la sofferenza è stata insopportabile

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Stando alle regole, la separazione con colpa, vale a dire, il cosiddetto “addebito”, non implica anche il risarcimento del danno.

Nei confronti di chi viola i doveri coniugali le uniche sanzioni sono la perdita dell’assegno di mantenimento e non potere succedere all’ex coniuge in caso del suo decesso.

Alla giurisprudenza è stato chiesto più volte se il tradimento potesse comportare il risarcimento dei danni, a causa dell’impatto psicologico ed emotivo che la scoperta di un adulterio può avere sul coniuge tradito.

La questione di recente è stata riproposta alla Suprema Corte di Cassazione che, con un’ordinanza (Cass. ord. n. 26383/2020 del 19/11/2020) ha ribadito la linea di interpretazione “tradizionale”.

La legge impone ai coniugi di abitare insieme e di essere fedeli l’uno all’altra, impone di non tradirsi, di non avere rapporti sessuali con altre persone.

La realtà della considerazione rappresenta una piccola parte di quello che davvero significhi essere fedeli l’uno all’altra.

L’obbligo di fedeltà che la legge impone deve essere interpretato in senso molto ampio, comprendendo comportamenti e atteggiamenti che a volte sembrano essere diretti dal significato comune che si attribuisce alla nozione di fedeltà.

La violazione di questo obbligo può derivare anche da comportamenti diversi dal classico tradimento.

I doveri matrimoniali

Il vincolo matrimoniale fa sorgere in capo ai coniugi reciproci diritti e doveri.

Secondo l’articolo 143 del codice civile, dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Sempre in rispetto della legge, ognuno dei coniugi, in relazione alle sue sostanze e alla sua capacità di lavoro professionale o casalingo, è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia.

In che cosa consiste l’obbligo reciproco di fedeltà

I coniugi, come scritto sopra, sono tenuti all’obbligo reciproco di fedeltà.

La fedeltà menzionata dal codice civile non è relativa in modo esclusivo alla sfera sessuale, ma si inserisce in uno spazio più ampio fatto di lealtà e rispetto reciproci.

Senza nessun dubbio il coniuge è fedele se non tradisce il suo partner intrattenendo una relazione sessuale con un’altra persona.

Si può affermare che il coniuge fedifrago viola di sicuro l’obbligo reciproco di fedeltà.

Nonostante questo, la fedeltà potrebbe essere lesa anche ponendo in essere con persona diversa dal coniuge un forte legame sentimentale che resta sul piano dell’emotività, nel senso che si può tradire anche restando fedeli in modo formale.

L’obbligo di fedeltà secondo la legge

Secondo la legge l’obbligo di fedeltà coinvolge anche la sfera emotiva, andando oltre i rapporti carnali.

Un coniuge è fedele all’altro coniuge se, oltre a non intrattenere rapporti sessuali con altre persone, conserva con l’altro un’intimità esclusiva.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, anche un’infedeltà esclusivamente platonica potrebbe giustificare la richiesta di separazione con addebito.

In un rapporto matrimoniale, la fedeltà di affetti diventa la componente di una fedeltà più ampia, che si traduce nell’obbligo di non ledere la dignità e il decoro del coniuge (Cass., sent. n. 15557/2008).

Anche una relazione non consumata potrebbe fare scaturire questi effetti, giustificando l’addebito della separazione.

Secondo un’altra pronuncia, le conseguenze legali sono sempre le stesse anche quando l’adulterio sia stato tentato ma non sia riuscito a causa del rifiuto da parte del terzo.

L’infedeltà di uno dei coniugi può integrare violazione dei doveri che nascono dal matrimonio anche se dovesse essere rimasta allo stato di semplice tentativo (Cass., sent. n. 9472 del 07/09/1999).

Che cosa succede violando l’obbligo di fedeltà

La violazione dell’obbligo di fedeltà fa derivare l’inosservanza di uno specifico precetto normativo.

Il coniuge fedifrago diventa inadempiente nei confronti dell’altro coniuge, con quello deriva da un simile comportamento.

L’infedeltà può fare derivare precise conseguenze giuridiche:

Il coniuge tradito può chiedere l’addebito della separazione, che  consiste nell’attribuire all’altro coniuge la colpa della fine del matrimonio.

Il coniuge che ha subito il tradimento può anche ottenere il risarcimento dei danni che derivano dall’infedeltà.

Separazione con colpa e previsione del risarcimento dei danni

Di solito, la depressione per il tradimento del coniuge non può portare al risarcimento del danno morale a meno che non ci sia la reale prova di una sofferenza insopportabile con conseguenze gravi sullo stato di salute o sull’onore o sulla dignità personale.

 

L’orientamento tradizionale della Suprema Corte di Cassazione, è sempre stato ritenere non risarcibile il tradimento se non ha leso uno dei diritti costituzionali della persona, tra i quali di sicuro c’è l’onore.

L’infedeltà avvenuta in pubblico e con modalità di umiliazione, che comprometta la dignità del coniuge tradito dà diritto al risarcimento.

Ad esempio, una relazione extraconiugale consumata davanti agli occhi della società.

Un altro diritto costituzionale che potrebbe essere leso dall’infedeltà è la salute, però in questa circostanza per la separazione non bastano il turbamento a causa del fallimento del matrimonio e la depressione.

La condizione di afflizione nel coniuge deve superare la soglia di tollerabilità e derivare in uno sconvolgimento grave di carattere fisico e psicologico.

La semplice infedeltà non determina il diritto di ottenere il pagamento dei danni morali sofferti, il qualcosa in più deve essere rappresentato da una sofferenza insopportabile, con la lesione di un diritto fondamentale della persona proclamato nella Costituzione.

Il risarcimento senza addebito

La Suprema Corte, ha aggiunto  che anche senza una pronuncia di addebito, possa essere possibile ottenere il risarcimento dei danni morali.

Ad esempio, quando il coniuge viene tradito attraverso delle modalità umilianti, quando il matrimonio è naufragato per altre ragioni.

In presenza di simili circostanze, la causa della separazione non è rappresentata dall’infedeltà e questo implica l’assenza di addebito, però, non si devono sottovalutare le modalità con le quali è avvenuto l’adulterio che, ledendo la dignità della vittima, e questo renderà possibile ottenere il risarcimento dei danni.

Compiendo la sintesi di questi principi viene fuori la massima che la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, che ha sintetizzato come segue:

“la natura giuridica del dovere di fedeltà che deriva dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, come l’addebito della separazione, ma possa dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questo preclusiva”.

A patto, però, che “la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale”.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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