La conclusione delle indagini preliminari

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Nella maggior parte delle circostanze, le persone scoprono di essere indagate quando il Pubblico Ministero chiude le indagini preliminari, dandone avviso alla persona indagata in modo che possa esercitare il suo diritto a conoscere i motivi per i quali è indagata e le relative prove.

 

La conclusione delle indagini preliminari e la relativa comunicazione

La comunicazione della chiusura delle indagini preliminari si ha attraverso la consegna di un documento scritto, chiamato avviso di conclusione delle indagini preliminari

(art. 415 bis c.p.p.), effettuata di persona all’indagato, se è la prima comunicazione ufficiale del procedimento.

 

In presenza di simili circostanze, le forze dell’ordine, consegnano l’avviso, chiedono all’indagato di nominare un difensore di fiducia e di indicare il luogo nel quale vuole ricevere le successive comunicazioni sul procedimento, che tecnicamente, si chiama elezione di domicilio (art.161 c.p.p.).

 

L’articolo 415 bis del codice di procedura penale, rubricato “Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari”, recita:

 

Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612 bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

 

L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

 

Qualora non si sia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6.

 

L’indagato può rifiutare sia di nominare un difensore sia di indicare il luogo nel quale vuole ricevere le successive comunicazioni.

I rifiuti non impediranno la prosecuzione del procedimento.

 

Siccome nei processi penali è obbligatoria la presenza di un difensore, se l’indagato non dovesse nominare un avvocato di fiducia la Procura della Repubblica ne nominerà uno cosiddetto “d’ufficio”.

Se l’indagato si rifiuta di indicare un luogo dove ricevere le comunicazioni relative al processo, le stesse verranno inviate all’avvocato.

 

Il disinteressarsi di quello  che sta accadendo non è una buona scelta, perché si rischia di non ricevere nessuna notizia del processo e, dopo qualche anno, ritrovarsi con una condanna penale a carico.

Se qualcuno dovesse attuare un simile comportamento, sceglierebbe di “non difendersi”, di non portare all’attenzione del Pubblico Ministero e del giudice, gli elementi di prova a  suo favore, per dimostrare che è innocente oppure per chiarire la sua posizione, ridimensionare l’accusa e ottenere una condanna più leggera in caso di colpevolezza.

 

Se l’indagato ha fornito queste indicazioni, vale a dire, ha eletto domicilio, anche l’avviso di conclusione delle indagini verrà consegnato all’indirizzo indicato.

 

Le vicende successive alla conclusione delle indagini preliminari

Il Pubblico Ministero, deve indicare nell’avviso che viene consegnato all’indagato, il tipo di reato commesso, con esposizione sommaria dei fatti contestati, la data e il luogo relativi agli avvenimenti  e le norme penali che lo stesso avrebbe violato.

 

La conclusione delle indagini preliminari è molto importante per l’indagato, che entro venti giorni da quando ha ricevuto l’avviso, potrà visionare l’intero fascicolo del Pubblico Ministero, depositato presso la Procura della Repubblica del luogo nel quale è stato commesso il reato, e decidere, con il suo avvocato, l’opportunità di iniziare a difendersi in quel momento oppure durante il processo, che si terrà in un momento successivo.

 

Entro venti giorni dalla notifica con il ricevimento dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’indagato e il suo avvocato potranno porre in essere determinate attività che avranno lo scopo di chiarire al Pubblico Ministero i motivi per i quali quel procedimento dovrebbe essere chiuso senza che si verifichino altre conseguenze nei confronti dell’indagato, vale a dire, l’archiviazione.

Ad esempio, potranno chiedere che l’indagato sia interrogato dal Pubblico Ministero, raccogliere prove documentali o testimoniali, svolgendo investigazioni difensive, che discolpano interamente o in parte l’indagato, e depositarle presso la segreteria del Pubblico Ministero, depositare una memoria che contiene le difese, chiedere al Pubblico Ministero che svolga altre indagini, fondamentali a provare l’innocenza dell’indagato, indicandole in modo preciso.

 

Il Pubblico Ministero non ha l’obbligo di considerare le richieste e le difese dell’indagato ad eccezione di un unico caso.

Se l’indagato dovesse chiedere di sottoporsi all’interrogatorio, il Pubblico Ministero dovrà essere tenuto a interrogarlo, e lo dovrà fare di persona, oppure, incaricando la polizia giudiziaria di svolgere l’interrogatorio.

Si tratta di una attività la quale opportunità deve essere valutata con molta attenzione insieme all’avvocato.

Scegliere di essere interrogati si potrebbe rivelare una specie di boomerang, perché le dichiarazioni fatte dall’indagato durante l’interrogatorio potrebbero essere utilizzate anche contro di lui durante l’intero processo.

 

Una volta che passa il termine di venti giorni del quale si è scritto sopra, se l’indagato si è difeso nei modi che sono stati indicati, ed è riuscito a convincere il Pubblico Ministero della sua innocenza, lo stesso chiederà al Giudice per le Indagini Preliminari  (GIP) l’archiviazione del processo.

Se l’indagato non ha svolto nessuna attività difensiva, il Pubblico Ministero chiederà il rinvio a giudizio, vale a dire, la prosecuzione del procedimento.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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