Coppie di fatto e assegnazione della casa comune

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All’atto della separazione tra i coniugi, il giudice fissa un assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del genitore che non vivrà ogni giorno con loro.

A questo si aggiunge, nei confronti del genitore “collocatario”, presso il quale abiteranno i figli, il diritto a continuare a vivere nella casa familiare,nonostante l’ex coniuge non sia il proprietario, il cosiddetto “diritto di abitazione”.

Queste regole sono state dettate in modo esclusivo per le coppie sposate.

La legge non dice niente in relazione alle coppie di fatto, più tecnicamente chiamate, more uxorio.

A questo proposito ci si chiede se sia possibile che la casa coniugale venga affidata al convivente.

Per dare una risposta, ci si deve rivolgere alle sentenze che hanno equiparato la condizione delle coppie di fatto a quelle sposate, salvo per la previsione dell’assegno di mantenimento, che non spetta all’ex partner, ma esclusivamente all’ex moglie o, più raramente, all’ex marito.

L’equiparazione tra coppie sposate e di fatto, è completa in relazione alla tutela dei figli.

Anche i due conviventi devono contribuire, in proporzione alle rispettive capacità, ai bisogni dei figli sino a quando non siano indipendenti.

In presenza di simili circostanze entra in scena la possibilità di assegnazione della casa coniugale al convivente, un’assegnazione prevista esclusivamente in funzione di tutela dei bambini.

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L’assegnazione della casa comune

Il giudice può disporre l’assegnazione della casa familiare in presenza di figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti oppure in favore del genitore presso il quale i figli abiteranno, il “genitore collocatario”.

 

Assegnazione della casa all’ex convivente

Se la convivenza finisce, all’ex non spetta nessun assegno di mantenimento, a meno che i due partner abbiano firmato un contratto di convivenza nel quale si prevede in diverso modo.

Si legga anche:

Convivenza di fatto e coppie di fatto: differenze tra loro

In relazione alla casa, l’interpretazione dei giudici è opposta.

La funzione della casa è quella di tutelare i figli, e la legge non fa nessuna distinzione tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati da un’unione di fatto.

Lo ha stabilito in passato la Corte Costituzionale (C. Cost. sent. n. 166/1998).

 

Se è vero che i figli “sono uguali”, indipendentemente dal tipo di legame che ha interessato i genitori, è allo stesso modo vero che in presenza di figli non autosufficienti il giudice dovrà sempre assegnare la casa familiare al genitore che rivolgerà loro le sue attenzioni.

 

È possibile l’assegnazione della casa coniugale al convivente, nonostante sia di proprietà dell’ex partner, a condizione che la coppia abbia avuto dei figli e che gli stessi siano collocati presso il genitore non proprietario dell’immobile.

 

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato diverse volte questi principi e si possono ritenere consolidati.

 

 

Le parole della Corte

 

“Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell’”habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio. (Nella specie la S.C., nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall’allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell’interesse del minore)” (Cass. sent. n. 32231/2018).

 

«A seguito della cessazione della convivenza “more uxorio”, il giudice ordinario può disporre l’assegnazione della casa coniugale in favore del genitore non proprietario esercente la potestà sul figlio minore” (Cass. sent. n. 10102/2004).

 

“In tema di famiglia di fatto e nell’ipotesi di cessazione della convivenza “more uxorio”, l’attribuzione giudiziale del diritto di (continuare ad) abitare nella casa familiare al convivente cui sono affidati i figli minorenni o che conviva con figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti per motivi indipendenti dalla loro volontà è da ritenersi possibile per effetto della sentenza n. 166 del 1998 della Corte Costituzionale, che fa leva sul principio di responsabilità genitoriale, immanente nell’ordinamento e ricavabile dall’interpretazione sistematica degli art. 261 (che parifica doveri e diritti del genitore nei confronti dei figli legittimi e di quelli naturali riconosciuti), 147 e 148 (comprendenti il dovere di apprestare un’idonea abitazione per la prole, secondo le proprie sostanze e capacità) c.c., in correlazione all’art. 30 cost. Tale diritto è attribuito dal giudice al coniuge (o al convivente), qualora ne sussistano i presupposti di legge, con giudizio di carattere discrezionale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità se logicamente e adeguatamente motivato, tale da comprimere temporaneamente, fino al raggiungimento della maggiore età o dell’indipendenza economica dei figli, il diritto di proprietà o di godimento di cui sia titolare o contitolare l’altro genitore, in vista dell’esclusivo interesse della prole alla conservazione, per quanto possibile, dell’habitat domestico anche dopo la separazione dei genitori. Ne consegue che è legittimo, se congruamente motivato, il provvedimento del giudice di merito che, in relazione ad una ipotesi di cessazione della convivenza “more uxorio”, escluda – ritenendola incongrua rispetto al fine di garantire ai figli la continuità dell’habitat domestico – l’eventualità di ridurre l’abitazione a una metà di quella sino ad allora goduta”.

 

“In tema di famiglia di fatto e nell’ipotesi di cessazione della convivenza “more uxorio”, l’attribuzione giudiziale del diritto di (continuare ad) abitare nella casa familiare al convivente cui sono affidati i figli minorenni o che conviva con figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti per motivi indipendenti dalla loro volontà è da ritenersi possibile per effetto della sentenza n. 166 del 1998 della Corte Costituzionale, che fa leva sul principio di responsabilità genitoriale, immanente nell’ordinamento e ricavabile dall’interpretazione sistematica degli art. 261 (che parifica doveri e diritti del genitore nei confronti dei figli legittimi e di quelli naturali riconosciuti), 147 e 148 (comprendenti il dovere di apprestare un’idonea abitazione per la prole, secondo le proprie sostanze e capacità) c.c., in correlazione all’articolo 30 della costituzione”.

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