Le teorizzazioni dell’ interpretatio

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Da Irnerio ai trattatisti

All’inizio del XII secolo il diritto è considerato parte dell’etica, quindi si identifica con essa come una parte al tutto, contemporaneamente è sottoposto anche alla “logica” in quanto la norma è formata da parole che devono essere comprese e interpretate. La “logica” era costituita dalle arti del trivium: “grammatica”, studi sulle parole e sul loro significato, “dialettica”, sui rapporti esistenti all’interno di un ragionamento, “retorica”, sulla forma esterna che può assumere un discorso.

Irnerio, Andrea di Isernia, Graziano

Irnerio è il primo che abbia separato il diritto dall’etica e dalla logica. Egli riconosce e teorizza un fenomeno giuridico in termini di autonomia, senza rifiutare un necessario rapporto tra norma giuridica, in sé completa e razionale, e norma etica, in sé necessaria. Questa distinzione tra norma giuridica e norma morale permette la qualificazione di un potere della res pubblica aperto alla giustizia e al bene comune, comunque controllabile, in contrapposizione al potere dispotico e particolare del Domunus; inoltre i giuristi si avvedono della possibilità di controllare attraverso la norma la res pubblica.

Questo filone di idee prende le mosse dalle concezioni irneriane dell’AEQUITAS nate dalla distinzione tra norme giuridiche e morali. Secondo Irnerio la Aequitas è nelle cose, si individua nei rapporti umani, ma non diventa “giustizia” se non interviene la volontà a darle forma e concretezza. Ma la volontà non può essere una volontà privata, in quanto potrebbe dare luogo ad una Aequitas bursalis rispondente a interessi particolari o ad un ius strictum non avente valore generale.

Perciò, affinché l’aequitas si trasformi in iusticia, occorre che l’Imperatore, a cui il popolo romano ha delegato una volta per tutte il suo originario potere, dia il consenso con la sua autorità al processo logico di formazione della norma affinché si verifichi la certezza del diritto. Una volta che l’operazione di estrazione della norma dalla aequitas è avvenuta, questa ultima acquista il nuovo valore di temperamento della norma giuridica, come benignitas.

I giuristi si arrogano il diritto di ricostruire le successioni logiche che l’Imperatore o il Papa hanno seguito per ricostruire la norma, colmando eventuali lacune che si presentassero nel diritto positivo. In questo modo il giurista riproduce il diritto pubblico, imperiale o papale confrontando la corrispondenza fra il diritto positivo e l’equità.

Tuttavia vi è una opinione opposta rappresentata dal giurista meridionale Andrea di Isernia, il quale afferma, in sintonia con una Costituzione di Costantino riportata nel Codex, che spetta solo all’Imperatore o al principe di correggere le norme in contrasto con l’equità. (Si noti che egli opera in un Regnum). Tuttavia in appoggio alla prima tesi si schierano i giuristi bolognesi usciti dalla scuola di Irnerio, che rivendicando all’interprete la facoltà di controllare la fedeltà del diritto positivo alle esigenze dell’uomo, concentrano nelle loro mani un enorme potere.

Un ulteriore aiuto alle tesi bolognesi pervie da un decretale di Onorio III in cui si autorizza i cardinali a giudicare direttamente, secondo equità, in mancanza di disposizioni precise. Graziano, in un passo del decretum, anticipa quanto da Onorio stabilito nel XIII secolo, affermando la superiorità del diritto naturale sulla norma consuetudinaria e sulla legge scritta.

I glossatori dell’età di mezzo e i canonisti

Dai primi glossatori che hanno fondato l’autonomia del diritto si passa a quelli dell’età di mezzo, in questa si consolida l’autonomia e si creano una serie di istituti giuridici fondati sul diritto romano che nel frattempo viene riscoperto.

Il diritto romano diventa in tal modo strumento per la circolazione delle idee e per la tutela di interessi interdipendenti, facendo acquisire un notevole potere ai collegi di doctores che si stanno chiudendo sempre più in se stessi, potenziando i loro legami internazionali.

Nella cultura del XII secolo si delinea un rapporto dialettico fondamentale fra l’esse e l’esistentia: fra ciò che è perfetto (Dio) e ciò che è imperfetto (l’uomo).

L’imperfetto tende al perfetto come l’uomo a Dio, quindi anche la cultura giuridica è impermeata da questa dialetticità.

La giustizia umana, che è imperfetta, tende alla perfetta giustizia divina, ma l’uomo è imperfetto per sua natura, perciò il solo uomo che possa intuire i supremi disegni divini è l’Imperatore, rappresentante di Dio in terra. L’Imperatore divide il privilegio con il Pontefice romano; l’uno nell’ambito politico, l’altro in quello religioso.

Il diritto romano-giustinianeo e il diritto canonico sono gli unici diritti che, alzandosi sul particolarismo dell’aequitas bursalis, si avvicinano alla giustizia divina. I giuristi, studiando questi diritti, ampliandoli e adattandoli, studiano l’unico diritto avente un pallido riflesso della veritas divina e che viene considerato come un  unico “corpus”, riflesso dell’unità di Dio. Tuttavia la supremazia, acquistata  con una sentita fede religiosa nel proprio lavoro, nel volgere di pochi decenni viene peraltro piegata a proteggere interessi corporativi e consortili.

Per potere giungere alla coordinazione delle varie parti dei testi giustinianei fino alla creazione di un “corpus” di leggi romane, si procede alla distinctio, ossia partendo da un punto lo si divide e quindi lo si suddivide ulteriormente, così via in progressione geometrica: tutto questo per ricavare l’ordine interno delle cose e portarlo alla luce della coscienza.

Le forme assunte dalle coordinazioni dei testi giustinianei sono le “summae”, trattazioni sistematizzanti. La ripartizione e coordinazione avviene talvolta secondo gli schemi gaiani, altre volte secondo categorie filosofiche aristoteliche. Le Summae nascono in seguito alle lecturae, cioè letture istituzionali e didattiche dei testi, e agli apparati di glosse. Quelli più importanti sono di Irnerio, intorno al Digestum, e di Azzone.

Per i canonisti il coordinamento è coevo con la creazione del diritto canonico che nasce imbevuto del patrimonio culturale della nuova epoca. Il coordinamento è nel Decretum stesso di Graziano e nelle opere esegetiche (Summae) riguardanti aspetti del diritto canonico, contemporaneamente si formano ricchi apparati di glosse attorno al Decretum, al Liber Extra e ad altre codificazioni canoniche.

Tra tutti gli apparati ne emergono alcuni che vengono considerati gli apparati ordinari nei manoscritti: sul Decretum, la “Glossa Ordinaria”  di Bartolomeo Da Brescia e quella sul “Liber Extra” di Bernardo Da Parma.

Il tentativo di coordinamento è condotto dai glossatori anche riguardo a settori meno estesi, disegnando teoricamente alcune figure giuridiche e pensandole unitariamente. Il legislatore ha il compito di tradurre in termini giuridici la natura degli istituti, mentre l’interprete deve comporli in un quadro unitario.

Giovanni da Bassiano

Giovanni Bassiano sviluppa le dottrine giuridiche secondo una direzione nuova rispetto alla tensione dell’esistentia verso l’esse, per lui acquista maggiore rilievo il rapporto fra i fatti della vita e il diritto.

Al tempo di Bassiano le figure giuridiche sono disposte in tre ordini fondamentali di norme: del ius naturale (perché proprio della natura stessa delle cose), del ius gentium (perché comune a tutte le genti), del ius civile (perché ogni città dà una particolare normativa). Questi tre ordini sono immaginati come tre sfere l’una nell’altra, in modo tale che ogni istituto giuridico abbia lo stesso spessore passando per i tre strati.

Bassiano, per comprendere quei fatti meramente naturali che non vivono nel diritto senza un espresso riconoscimento, parla di un “quoddam ius naturale primaeum”, ossia di una serie di valutazioni ricorrenti nell’opinione comune e da non confondersi con le norme positive dello  ius naturale. Il significato storico di questa impostazione del problema è quello di inserire nel diritto romano, attraverso operazioni logiche, le quali solo il giurista può compiere, un insieme di fatti che altrimenti rimarrebbero esclusi per colpa dell’antico legislatore romano. Tuttavia fino a Bartolo il nuovo indirizzo delle dottrine giuridiche intuito da Giovanni Bassiano non verrà sviluppato.

Accursio e la scuola bolognese

Accursio , attivo nella prima metà del XIII secolo, è l’autore della “Magna Glossa”, essa è formata dal testo del “Corpus Iuris Civilis”, ogni parte del quale è corredata da ricchissimi apparati di glosse. Il contributo del pensiero di Accursio è modesto, infatti l’opera è esemplata pari pari sui massici apparati di Azzone dei Porci e di Ugolino dei Presbiteri oltre a varie altre glosse sparse. Merito di Accursio è quello di avere saputo dominare l’immenso materiale.

Nella Magna Glossa confluiscono tutti i motivi venutisi a delineare nella dottrina. Vi è il problema del rapporto fra equità divina e giustizia umana, quello della interpretatio ed un totale disinteresse per i diritti particolari, tranne per quello feudale che si tenta di assorbire nell’ordito del ius commune che si viene in questa epoca sistematizzando. In tal modo si acquisisce la tecnica e l’esperienza per procedere all’assorbimento degli altri diritti particolari di una certa rilevanza.

Accanto all’opera di Accursio vi è, nello stesso periodo, un uguale tentativo di sintesi del pensiero della scuola bolognese da parte di Odofredo. Questi non raccoglie le varie glosse, ma espone in forma discorsiva il contenuto delle leggi utilizzando la propria formidabile conoscenza degli apparati esistenti.

Le norme particolari vengono anche dette ius proprium ed hanno una duplice vita: da una parte i politici che reggono i comuni o le signorie poco si curano delle definizioni teoriche dei giuristi nelle loro disposizioni, dall’altra i doctores elaborano delle teorie che, presentate come necessarie ed immodificabili, tendono a limitare l’attività legislativa del ius proprium.

Lo ius proprium deriva la propria doppia vita da questo contrasto, essendo da una parte tendenzialmente libero, e, dall’altra parte, limitato dal ius commune elaborato dai giuristi stessi e dal loro preteso potere di controllo, per stabilire la corrispondenza delle norme del ius proprium ai supremi precetti della giustizia divina.

All’inizio della scuola dei glossatori e per tutto il secolo XII compresi i primi decenni del XIII non vi fu alcun rapporto tra ius proprium e ius commune. Del resto gli ordinamenti particolari non hanno ancora rivendicato un loro autonomo potere legislativo, essendo l’unico diritto applicato quotidianamente quello feudale.

Per molti decenni i professori sono impegnati a riappropriarsi del diritto romano, di cui avvertono l’importanza per la creazione di una propria base di potere nella città. I loro rapporti con le autorità comunali e signorili sono scarsi.

Vedi anche:”Esegesi dell’interpretazione giuridica”

Il diritto feudale e l’estensione del metodo delle quaestiones ai diritti statutario, consuetudinario e canonico

La prima stesura del diritto feudale risale alla metà del XII secolo quando Oberto Dall’Orto, rispondendo con due “lettere” alla richiesta del figlio di colmare una lacuna dell’insegnamento bolognese, espone il diritto feudale rivendicandone l’autonomia rispetto al diritto romano e costituendo la prima redazione dei libri feudo rum, detta anche “obertina”. Il diritto feudale entra nelle scuole attraverso le quaestiones, ossia dibattimenti di casi reali della vita secondo lo schema  del diritto romano.

Dalla metà del XII secolo i giuristi tentano di inserire il diritto feudale in un sistema dominato dal diritto romano. Il giurista intuisce la capacità del diritto comune di assicurargli il predominio rispetto al mondo feudale preesistente e al mondo cittadino che egli stesso ha contribuito a creare. Ma tra il XII e il XIII secolo il comune si è rafforzato con la creazione del podestà ed entra in conflitto con i giuristi, imponendo la superiorità degli statuti comunali.

I dottori mettono a frutto l’esperienza accumulata in materia di rapporti fra diritto feudale e romano, potenziando lo studio di questi rapporti per acquisire maggiore esperienza e stringere più stretti legami con il mondo feudale, onde ricavarne prestigio e potenza. I libri feudorum iniziano ad apparire come libri di testo e vengono inseriti d’autorità da Ugolino Dei Presbiteri nelle novelle giustinianee, dove formano la decima “collationes”.

Lo stesso procedimento si compie nei confronti del diritto statutario e consuetudinario della città. L’occasione è data dalle dispute settimanali dei professori e studenti intorno ad argomenti tratti dal ius proprium e dibattuti secondo le regole del diritto comune. Nascono in questo modo le quaestiones statutorum che hanno una funzione didattica ed una, più importante, di coordinamento sistematico tra ius proprium e comune.

Le raccolte di quaestiones assumono la forma di antologia le più importanti delle quali sono quelle di Alberto Gandino e di Guido Di Suzzara.

Lo stesso procedimento è attuato anche per gli studi canonistici, in cui le norme particolari dei vari ordini o confraternite vengono coordinate e valutate dai dottori canonisti, che tra il XIII e il XIV secolo si riuniscono in corporazioni come i loro colleghi civilisti. Entrambi si rifanno al diritto romano e stabiliscono stretti legami per la reciproca convenienza dei civilisti di avvalersi della enorme autorità spirituale e temporale della Chiesa e dei canonisti di appoggiarsi all’enorme potere dei civilisti. Fra questi emerge la scuola che fa capo a Giovanni D’Andrea che tra gli altri comprende Giovanni Calderini e Paolo Dei Liazari. (Bologna prima metà del XIV secolo).

Contrasti sulle pratiche consuetudinarie nei secoli XIII e XIV

Per tutto il XIII e XIV secolo si svolge una attiva opera di creazione di formulari per la pratica. Alcune raccolte presentano una particolare coerenza con la legislazione locale, anche se attingono dal diritto romano gli strumenti necessari alla stesura dell’opera. (Summae Notariae di Belluno e l’anonimo Formularium Florentinum). Altri formulari sono il tentativo di imporre nell’uso pratico le norme e le dottrine del diritto romano, scartando tutto quello che la disciplina statutaria o, in generale, lo ius proprium ha creato.

Martino Da Fano attacca duramente certe pratiche consuetudinarie dichiarandole pravae e negando loro qualsiasi validità. Dal canto suo Salatiele pretende di offrire alla pratica una sua Ars Notariae costituita da una trattazione elementare del diritto romano in tre volumi e di un solo volume per la raccolta delle formule notarili.

Naturalmente questi tentativi falliscono, ma sono più che sufficienti per negare una particolare tendenza praticistica dei giuristi “postaccursiani”. Infatti da una parte alcuni giuristi, tentando di inserire nella pratica come elemento esclusivo il diritto romano, mostrano una scarsa comprensione della realtà, dall’altra il diritto comune diventa elemento di coordinazione fra i vari diritti particolari, luce superiore che dà colori e calore a tutto il “sistema”.

Questa è la visione che ci prospetta, nell’introduzione della sua Summa Artis Notariae, Rolandino Dei Passaggieri, il quale mostra una attenzione notevole alle dottrine dei giuristi moderni e alla realtà in generale.

Se la possibilità di usare il diritto romano e canonico come diritto positivo è nulla, a causa del forte potere legislativo acquisito nel XIV secolo dai Comuni, non altrettanto si può dire per la possibilità di usarlo come diritto comune. Questo grazie anche al fatto che in quel periodo si andava diffondendo la logica nova fondata sulla riscoperta di Aristotele.

La riscoperta della dialettica aristotelica

La dialettica aristotelica entra nelle scuole in modo massiccio, nelle quaestiones la disputa settimanale è esemplata su schemi aristotelici (pro-contra-solutio), mancando la certezza di quello che è assolutamente vero o assolutamente falso. Le consuetudini non appaiono pravae, bensì accettabili se viste in termini romanistici.

La dialettica si intreccia con il diritto romano facendo entrare nel patrimonio personale del diritto stesso generalizzanti massime filosofiche. Quindi la dialettica aristotelica usata nelle quaestiones ha avuto la semplice funzione di assorbire il diritto locale negli schemi ragionativi del diritto comune.

Fuori dalle città in cui risiedono le scuole ed i giuristi sono meglio organizzati corporativamente la creazione di un “sistema” di diritto comune, in cui sia incorporato lo ius proprium, appare superata da altre immagini più reali, o sopravvive come costruzione artificiosa, anche se ammirabile per la sua simmetria. Le Università in cui si esercita il potere dei doctores sono : Bologna, Siena, Padova, Perugia.

L ‘Università di Orleans e l’introduzione della dialettica aristotelica in Francia

Se a Bologna e nelle altre università italiane si crea l’organizzazione di un sistema fra ius commune e ius proprium attraverso la dialettica aristotelica, in Francia i professori dell’Università di Orleans applicano la dialettica al Copus Iuris Civilis meno preoccupati dei diritti locali. Come i giuristi italiani, detti glossatori e vissuti prima di Accursio, i giuristi d’oltralpe credono nella unità e perfezione del diritto romano quale riflesso dell’unità e perfezione divina, perciò tentano di estrarne tutte le norme utili, colmando eventuali lacune con la dialettica, in altre parole creando le norme mancanti.

I maggiori giuristi e caposcuola della dottrina giuridica francese, vissuti nella seconda metà del XIII secolo, sono Jacques De Revigny e Pierre De Belleperche. Per capire il procedimento basta ricordare la “ricostruzione” della norma che impone al marito di mantenere la moglie: se la legge afferma che il marito ha il dovere di seppellire la moglie, è pacifico che le dovrà qualcosa di più da viva che da morta e quindi la dovrà mantenere. Questo sistema molto utile per la pratica permise ai giuristi francesi di acquisire potere e denaro.

I giuristi che seguono ai caposcuola non ne raggiunsero il livello e non migliorarono la traccia, così che la scuola francese andò decadendo rispetto al vitalissimo pensiero giuridico italiano della “scuola dei commentatori”.

Scuola dei commentatori

La prima grande figura della scuola è Cino Da Pistoia, nelle sue opere non si perde nulla del pensiero più vitale della cultura del secolo precedente, esse sono pervase da una tensione religiosa verso la giustizia divina che gli uomini hanno nel loro cuore, ma della quale mancano nelle loro opere. Si dedica allo studio sistematico del Copus Iuris Civilis sotto la guida di Dino Dal Mugello, scoprendo che, nonostante l’indiscutibile autorità di Accursio e di Giustiniano, anche essi sono soggetti, come uomini, ad errori e contraddizioni.

Inoltre, sempre da Dino del Mugello e da Lambertino Dei Ramponi, impara a conoscere e a sapere valutare il diritto statutario e consuetudinario, attraverso lo strumento della quaestio disputata. Ha anche imparato la lezione dei francesi e il modo di estrarre, per mezzo di sillogismi e “modi arguendi”, qualsiasi norma dal corpus; oltretutto nella scuola di Dino del Mugello si sono formate raccolte di “modi arguendi”. L’opera maggiore di Cino e la Lectura Super Codice (1312-1314) e le Lecturae sul Digestum.

La Dialettica è per    Cino uno strumento di cui la mente umana deve servirsi per scoprire la verità e la giustizia, secondo una tradizione di pensiero che risale almeno a Irnerio, ma dei cui pericoli egli è ben consono. Infatti afferma la necessità di non lasciarsi condizionare da essa, ma di dominarne i canoni con la propria ragione.

Il legislatore individua in ogni rapporto umano l’aequitas, segno della giustizia divina, trasformandolo con il suo potere in preceptum, naturalmente può sbagliare, in questo caso lo ius non coinciderà con l’equità. Quello che di nuovo si avverte nel discorso di Cino e la sua ampiezza, che comprende tutte le norme giuridiche indistintamente.

L’interprete ha per Cino una funzione profondamente religiosa dovendo stabilire la conformità del precentum all’aequitas. Per questa funzione si rivolge soprattutto allo ius proprium che così acquista una propria rilevanza e spazio autonomo, dopo essere stato inglobato con la dialettica in un “sistema” dominato dal diritto romano avente la funzione di ius commune.

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Bartolo da Sassoferrato

Bartolo Da Sassoferrato operò nella prima metà del XIV secolo nell’età d’oro della giurisprudenza, ed ebbe una vita breve ma intensissima. Bartolo si presenta come continuatore di Cino nell’opera di razionalizzazione dialettica del diritto e di modernizzazione del vecchio tessuto del ius commune. Per capire il pensiero di Bartolo occorre vedere in che modo egli risolve il problema della sistemazione del diritto comune, nel duplice senso di coordinamento interno fra le norme del diritto romano-giustinianeo (al modo dei glossatori) ed il “corpus”, così costruito, con il complesso del ius proprium (al modo dei postaccursiani).

In Bartolo vi è ancora la concezione classica del diritto suddiviso in ius naturale, ius gentium, ius civile che formano lo ius commune il quale viene raccordato agli iura propria per iniziativa dei doctores. Al fondo, come premessa essenziale, vi è l’aequitas che ne condiziona i contenuti. L’uso della dialettica serve per raccordare lo ius proprium allo ius commune e continuare a configurare il diritto come un corpus.

Fin qui Bartolo non si distacca dalla linea di pensiero dei glossatori, di Accursio, dei postaccursiani e di Cino da Pistoia se non per una maggiore unitarietà del quadro. Bartolo inserisce una considerazione nuova che vale a fare superare la difficoltà offerta dalle anomale “figure” del ius naturale primaevum che i giuristi succeduti a Giovanni Bassiano hanno inutilmente tentato di assorbire nel ius commune o di negare.

Cino, interessato alla corrispondenza fra norme, quindi giustizia sostanziale, ed equità, crea un sistema giuridico in cui il diritto comune e gli altri ius occupano il centro, mentre l’equità gira intorno ad essi dando luce e calore, cioè vitalizzandoli.

Bartolo inverte il sistema ponendo al centro lo ius commune ed intorno i ruotanti pianetini degli iura propria.

L’equità perde la localizzazione e la corposità, ma riacquista la funzione di spirito che pervade e muove questo universo giuridico.

Lo ius commune è il sole che vitalizza gli iura propria. In questi ultimi vi è tutta la vita tumultuosa dell’uomo con i suoi problemi, ma le figure che qui si formano hanno una legittimità giuridica in quanto ordinatamente collocate nel sistema e rischiarate dalle figure e dai principia del ius commune.

Lo ius naturale primaevum acquista così una propria validità giuridica nell’ambito dello ius proprium.

Si formano due poli legali: l’uno ricco di principi e concetti, l’altro di vitalità e umanità; ma entrambi strettamente interdipendenti.

Si è sottolineata la profonda umanità di Bartolo che ha rivalutato il giurista come uomo impegnato ad esaltare e difendere la dignità di tutti gli uomini, ma si è anche sottolineato il potere che questo sistema ha accentrato e difeso nelle mani dei giuristi, ai quali è pure concesso il prestigio dei moralisti derivante dai loro discorsi sull’anima umana e sulla giustizia divina.

Bartolo sembra essere cosciente del potere delle corporazioni di doctores che gestiscono lo ius commune quando si accanisce contro la tirannide, non tanto per amore delle libertà individuali, quanto per l’attacco condotto dal principe contro la troppo pericolosa sfera di azione politica dei giuristi.

Il sistema creato da Bartolo è coerente con la tutela dei privilegi e del potere politico dei doctores di legge, perché dà la prevalenza al diritto comune sugli iura propria. Esso di diffonde rapidamente per tutta l’Europa, ma fuori dell’Italia, centro-settentrionale, a causa delle situazioni politiche differenti, diventa un orpello di cui vantarsene per accrescere il proprio prestigio ma di cui se ne travisano i significati.

Gli epigoni e la lunga decadenza dei trattatisti

Se in Cino da Pistoia e in Bartolo da Sassoferrato i problemi della giustizia sostanziale sono al centro delle loro discussioni, più o meno intrecciati con i temi strutturali del sistema del diritto comune, in Iacopo Bottrigari e in Ranieri Arsendi questi problemi arretrano innanzi agli esperimenti di logica giuridica più confacenti ai sottili giochi di potere e alle lucrose operazioni professionali.

Entrambi operano a Bologna nella prima metà del XIV secolo ed hanno saldi legami con il potere politico e con una delle maggiori scuole canonistiche d’Europa guidata da Giovanni D’Andrea. Iacopo è nell’uso della dialettica più moderato rispetto a Ranieri, che si lancia in arditissime e complicate costruzioni logiche difficili da seguire.

Il fenomeno giuridico viene rinchiuso in rigorose architetture logiche che si compenetrano in esso. Si inseriscono partizioni in origine estranee alla giurisprudenza, compiendo un lavoro di rilettura di tutto il diritto giustinianeo.

I glossatori erano partiti da un passo legislativo per ricostruire l’unità del “corpus” attraverso collegamenti con i vari frammenti. I trattatisti procedono da una figura legislativa o da uno specifico termine per mezzo della dialettica, ampliando i collegamenti già trovati dai glossatori e valorizzando questi riportandoli in uno schema qualificato giuridicamente in modo nuovo.

Nasce in questo modo una giurisprudenza arzigogolata e pedante che farà perdere alle università italiane la supremazia che hanno goduto nel Medioevo. La decadenza del Quattrocento e Cinquecento è aumentata dalla sclerotizzazione delle corporazioni di giuristi dottori, che aventi  in mano  le leve del potere si sono ormai rinchiusi in se stessi.

Giuristi come Paolo di Castro e Giason del Maino nelle loro opere monumentali, in cui è difficile sceverare il troppo e il vano, stringono il diritto in un abbraccio mortale con la ragione della logica aristotelica. La riscossa avverrà per opera dei giusnaturalismi nell’Europa del Seicento.

Cronologia

  • IRNERIO;
  • GLOSSATORI;
  • ACCURSIO;
  • POSTACCURSIANI;
  • COMMENTATORI;

 

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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