Misure pre – cautelari, misure cautelari e arresto, le differenze tra loro

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Si definiscono misure pre – cautelari: l’arresto e il fermo.
Le misure cautelari devono essere disposte obbligatoriamente dall’autorità giudiziaria con ordinanza, le misure pre-cautelari, hanno luogo prima delle misure cautelari e non hanno bisogno di un provvedimento del giudice.

Arresto e fermo sono poste in essere direttamente dalla polizia giudiziaria, che dopo avere catturato la persona sospetta, deve informare subito l’autorità giudiziaria competente che, se lo riterrà necessario, potrà adottare una misura cautelare in senso stretto.

Processo penale

 

Il procedimento penale è caratterizzato da un percorso che comincia quando all’autorità competente, vale a dire la Procura della Repubblica, arriva la notizia di reato e termina con la sentenza, di assoluzione o di condanna, definitiva.
In mezzo ci sono una serie di vicende impossibili da elencare, tra le quali ad esempio, l’informazione di garanzia, la richiesta di archiviazione, l’udienza preliminare, il dibattimento.

Siccome il processo penale ha tempi molto lunghi, la legge consente all’autorità giudiziaria di adottare alcuni provvedimenti in modo che l’imputato, durante il procedimento, non si sottragga alla giustizia oppure commetta altri fatti criminosi.
Ottemperano a questo le misure cautelari.

Le misure cautelari

Le misure cautelari possono essere personali o reali, quando incidono sui beni dell’imputato, e, se si è ancora nella fase delle indagini preliminari, servono a limitare la sua libertà, o la libertà dell’indagato.
Le misure cautelari vengono richieste dal magistrato del pubblico ministero per evitare che l’indagato/imputato possa fuggire rendendo inutile il procedimento, ad esempio dandosi alla fuga.
Sulla richiesta si esprime il giudice.
Se ritiene che sussistano i presupposti, le famose esigenze cautelari, l’articolo 274 del c.p.p. applica la misura alla persona indagata o imputata.
Le misure cautelari sono di diversi tipi, le più afflittive , cioè quelle che di più, sono più limitative per la libertà dell’individuo, sono senz’altro la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) e gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), passando per l’obbligo di dimora ( e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.).
L’arresto è eseguito direttamente dalla polizia giudiziaria quando una persona è colta in flagranza di reato, quando sta commettendo un crimine.
L’arresto consiste nella cattura immediata della persona che viene colta con le mani nel sacco.
Siccome non si tratta di una misura cautelare, gli agenti possono procedere senza dovere aspettare il permesso del giudice, perché non ci sarebbe il tempo di comunicare all’autorità giudiziaria il crimine commesso e, per questo, la legge autorizza a bloccare subito il responsabile.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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