Corte Costituzionale – il principio di organicità impone, alle scuole che richiedono il riconoscimento della “parità scolastica”, la piena rispondenza della propria programmazione curricolare al progetto educativo previsto per la scuola statale.

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Con la Sentenza n. 242/2014 dello scorso 22 ottobre, la Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), il quale prevede, fra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità degli istituti scolastici, «l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe». Nello specifico il Giudice delle Leggi ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR del Lazio, non rilevando alcuna disparità di trattamento nei confronti delle scuole non statali da parte della norma impugnata e ribadendo che il fondamentale principio di organicità impone, alle scuole private che richiedono il riconoscimento della cosiddetta “parità scolastica”, la piena rispondenza della propria programmazione scolastica al progetto educativo previsto per la scuola pubblica.

La Sentenza in commento prende le mosse dall’ordinanza di rimessione promossa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che ha sollevato − in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost. − questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione). La Corte in premessa rileva che “le censure del rimettente hanno ad oggetto la disposizione in esame «nel combinato disposto interpretativo di cui al regolamento ex decreto 29 novembre 2007, n. 267, art. 1, comma 6, lettere e) ed f) e D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3, punto 3.4, lettera f), alla luce dei commi 2 e 3 dell’art. 1, e comma 1 dell’art. 8 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordinamento degli istituti professionali, a norma dell’art. 64, comma 4, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133)». »”.

Nello specifico, l’art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 62/2000 solleva dubbi di costituzionalità, secondo il Tribunale Amministrativo per il Lazio, nella parte in cui – nella fase transitoria di passaggio al nuovo ordinamento scolastico − “introduce per gli istituti paritari il divieto di costituire intere sezioni ex novo, consentendo di costituire solo la prima classe a partire dall’anno scolastico 2010/2011, e gradualmente ciascuna classe per ogni successivo anno, fino al completamento del corso, in considerazione della progressiva entrata in vigore del nuovo ordinamento per tutte classi”. Il TAR Lazio è stato investito della decisione su ricorso promosso da un istituto scolastico privato e da alcuni studenti lavoratori, che richiedevano l’annullamento dei decreti con i quali l’USR Campania aveva riconosciuto all’istituto privato ricorrente la cosiddetta “parità scolastica” ai sensi della normativa vigente per la sola prima classe, negandola per le classi successive, che risultavano già attive e, quindi, istituite prima del riconoscimento della suddetta parità.

Il TAR Lazio riferisce di avere sospeso, con provvedimenti cautelari, le disposizioni impugnate, e di avere risolto in modo analogo altri casi sottoposti al suo giudizio con precedenti sentenze emanate nel 2011 nelle quali dichiara di aver dato “una lettura delle disposizioni richiamate in armonia con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 33 e 41 Cost”. Lo stesso rimettente, correttamente, segnala, però, la successiva decisione del Consiglio di Stato n. 4208 del 2011, che ha annullato la sentenza TAR Lazio n. 1235/2011 escludendo “la possibilità di riconoscere la parità scolastica per classi successive alla prima, laddove ciò comporti una scissione fra la prima classe – da istituirsi ex novo secondo il nuovo ordinamento − e le classi successive, da costituire sulla base del vecchio ordinamento”.

Il TAR Lazio, dunque, evidenzia come, proprio dall’interpretazione espressa dal Consiglio di Stato, si possa rilevare che “il riferimento alla nozione di «corsi completi», contenuto nell’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62 del 2000, dovrebbe essere letto in relazione al periodo successivo, in cui si esclude la possibilità di riconoscere la parità in relazione a singole classi, fatta salva l’ipotesi di istituzione di nuovi corsi completi. Il principio di gradualità richiederebbe che l’introduzione del nuovo corso di studi avvenga a partire dalla prima classe, in base ad un sistema che ammette, in una fase transitoria, la coesistenza di classi «a vecchio ordinamento» e di classi «a nuovo ordinamento», fino al definitivo esaurimento del primo; il principio di organicità non consentirebbe di riconoscere la parità a classi, successive alla prima, costituite in base ad ordinamenti di studi che la normativa nazionale ha inteso superare”. Il Tribunale Amministrativo rimettente, pur non concordando con quanto riportato dal Consiglio di Stato, evidenzia correttamente “di doversi uniformare ad esso − in quanto costituente diritto vivente nella fattispecie − e di dovere pertanto ritenere legittimo il provvedimento impugnato. E tuttavia, proprio alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, il TAR ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lett. f), della l. n. 62 del 2000”.

Ad avviso del Tribunale Amministrativo del Lazio, infatti, il divieto implicito affermato dal Consiglio di Stato, violerebbe in primo luogo l’art. 33 Cost., in ordine al diritto che riconosce a studenti e famiglie la possibilità di scegliere liberamente tra scuola statale e privata per la realizzazione del pieno sviluppo della persona umana, “in quanto gli studenti delle classi successive alla prima non potrebbero scegliere il sistema scolastico paritario per 5 anni, e sarebbero costretti a rivolgersi alle scuole statali”. Il Tribunale Amministrativo rileva anche una latente violazione dell’art. 3 Cost., “introducendo una disparità di trattamento tra scuole paritarie e scuole statali, poiché soltanto le prime subirebbero la preclusione in ordine alle iscrizioni di studenti delle classi successive alla prima, nonché tra quegli studenti che avrebbero preferito l’istituto paritario e non potranno rivolgersi a tale offerta formativa per 5 anni, e gli studenti che invece scelgono di iscriversi alle scuole pubbliche, i quali potrebbero farlo liberamente”.

Viene rilevato, anche, il contrasto con l’art. 41 Cost., “sacrificando la libertà imprenditoriale della società che gestisce la scuola; infatti, gli istituti scolastici paritari di nuova istituzione – potendo attivare soltanto la prima classe – sarebbero tenuti a predisporre un’intera struttura, sopportando i costi relativi ai contratti con gli insegnanti e il personale non docente, nonché le spese di gestione dei locali per ospitare le classi di un intero ciclo”. L’implicita limitazione posta in essere nei confronti delle scuole paritarie, inoltre, “violerebbe l’art. 76 Cost. per eccesso di delega, in quanto si porrebbe in contrasto con i principi stabiliti dall’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), il quale individua − quale obiettivo della normativa delegata − quello di «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei limiti dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione». Tra i valori prefissati dalla legge delega sarebbe quindi ricompresa la libertà di scelta dello studente e delle famiglie, quale espressione qualificante della sfera di autodeterminazione dei cittadini”.

L’Avvocatura dello Stato ha, invece, sostenuto l’assoluta infondatezza delle censure, evidenziando, nello specifico, “che il meccanismo di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti dei corsi di studio è del tutto analogo per le scuole statali e per quelle paritarie: entrambe le tipologie di scuola possono mantenere, sino ad esaurimento, solo le classi già autorizzate secondo il vecchio ordinamento di studio, mentre vige un divieto generale di istituire ex novo classi di questo tipo”. Anche l’Istituto privato si è costituito chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62 del 2000, per violazione degli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost. confermando, in pratica, le argomentazioni riportate nell’ordinanza di rimessione del TAR Lazio.

La Corte Costituzionale preliminarmente tiene a precisare che “le censure del rimettente hanno ad oggetto la disposizione in esame «nel combinato disposto interpretativo di cui al regolamento ex decreto 29 novembre 2007, n. 267, art. 1, comma 6, lettere e) ed f) e D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3, punto 3.4, lettera f), alla luce dei commi 2 e 3 dell’art. 1, e comma 1 dell’art. 8 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordinamento degli istituti professionali, a norma dell’art. 64, comma 4, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133)»”.

Successivamente la Corte, con la Sentenza in commento, passa a enucleare le motivazioni che portano a ritenere infondate tutte le questioni proposte, chiarendo che l’art. 1, comma 4, della legge n. 62/2000 prescrive una serie di requisiti la cui sussistenza appare senza dubbio richiesta in modo contestuale proprio ai fini del riconoscimento della parità degli istituti scolastici. Tra i requisiti è prevista, alla lett. f), l’organica istituzione di corsi completi e la possibilità – in via eccezionale, nella fase di istituzione di nuovi corsi − di ottenere la parità per singole classi, ad iniziare dalla prima. L’interpretazione della norma in esame, spiega la Corte Costituzionale in sentenza, “deve tenere conto sia del riferimento alla nozione di “corsi completi”, sia dell’ulteriore principio di “organicità”; entrambi inducono ad escludere – nella fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento scolastico − la possibilità del riconoscimento della parità per quelle classi che non possano più funzionare sulla base dell’ordinamento ormai superato”, rilevando, inoltre, che, “al momento dell’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici degli istituti superiori, la possibilità di attivare solo le classi prime dei nuovi percorsi didattici è stata affermata allo stesso modo, sia per le scuole statali, sia per le scuole non statali”.

Il Ministero dell’Istruzione, infatti, con Nota emanata il 16 marzo 2010, ha trasmesso le indicazioni, destinate indiscriminatamente alle scuole paritarie e a quelle statali, proprio riguardo ai nuovi ordinamenti scolastici, stabilendo che, “a partire dall’anno scolastico 2010/11, tutte le istituzioni scolastiche paritarie, al pari delle istituzioni statali, dovevano confluire nel nuovo ordinamento e potevano attivare solo classi prime relative ai nuovi percorsi didattici”. La Corte Costituzionale, pertanto, ha rilevato che il divieto di attivare classi successive alla prima risultava parimenti applicato ad entrambe le tipologie di istituzioni scolastiche e, pertanto, “non determina alcuna disparità di trattamento nei confronti delle scuole paritarie. La prosecuzione del percorso scolastico delle classi già funzionanti, fino al graduale esaurimento dei corsi, viene infatti riferita allo stesso modo sia alle scuole statali, sia alle scuole paritarie”. Negli istituti paritari già esistenti, infatti, così come nelle scuole statali, “può verificarsi una fisiologica e temporanea coesistenza fra le nuove classi prime del corso di studi, da sviluppare in conformità al nuovo ordinamento, e le ulteriori classi, già avviate secondo il vecchio corso di studi, da completare sino al suo esaurimento”. La Corte, pertanto, esclude la sussistenza di alcuna irragionevole disparità di trattamento nei confronti degli istituti paritari e rileva anche che risulta infondata la censura in merito all’art. 33 Cost. “atteso che la ratio del divieto di istituire classi successive alla prima va individuata nell’esigenza di assicurare il graduale ed organico passaggio dai vecchi ai nuovi corsi di studio”.

La motivazione dettata dalla Corte riguardo a tale aspetto risulta impeccabile: “il principio di organicità sopra richiamato è volto ad escludere dall’ambito della parità scolastica quegli istituti che − nell’indirizzare la propria attività verso un’offerta formativa ormai superata − non assicurino la piena rispondenza al progetto educativo della programmazione scolastica statale. Ed invero può escludersi che sussista tale rispondenza per quegli istituti privati, non ancora paritari, che chiedano il riconoscimento della parità non solo per il nuovo corso istituito a partire dalla prima classe in base al nuovo ordinamento, ma per la prosecuzione di corsi già avviati in base all’ordinamento previgente”. La norma, pertanto, appare alla Corte assolutamente “coerente con la finalità di assicurare il rispetto degli standard qualitativi ai quali la scuola paritaria deve rispondere e, in secondo luogo, di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Cost”.

Riguardo alla violazione dell’art. 41 Cost., la Corte espone la sua infondatezza considerando le finalità del divieto, che risultano essere “l’organico passaggio dai vecchi corsi di studio a quelli nuovi” valutando correttamente che la libertà d’iniziativa economica, e l’eventuale profitto da essa derivante “può essere anche “ragionevolmente limitata” (art. 41, commi 2 e 3, Cost.), nel quadro di un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti”.

In relazione alla questione del paventato “eccesso di delega”, poi, la Corte osserva “che la disposizione censurata non è stata adottata in attuazione della legge delega indicata dal giudice a quo, che è persino successiva (legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), con la conseguenza che il parametro invocato dal rimettente risulta del tutto inconferente” rilevando, riguardo anche alle altre disposizioni regolamentari richiamate dal Giudice rimettente, che “Eventuali antinomie devono essere risolte facendo ricorso agli ordinari criteri logici applicabili alle fonti normative di pari grado, e non tramite l’utilizzo dell’incidente di costituzionalità”.

Secondo questa piana sentenza della Corte Costituzionale, dunque, l’art. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione) non lede in alcun modo i dettami costituzionali stante il presupposto che al momento dell’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici degli istituti superiori, la possibilità di attivare solo le classi prime dei nuovi percorsi didattici è stata affermata sia per le scuole statali, sia per le scuole non statali e ribadendo che il principio di organicità impone sempre alle scuole che richiedono l’accredito della cosiddetta “parità scolastica” la piena rispondenza della propria programmazione scolastica al progetto educativo previsto dalla normativa per la scuola statale.

Russo Salvatore

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