La Camera dei Deputati ha approvato il Testo unico sul doppio cognome

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In futuro sarà possibile scegliere se dare al figlio il cognome del padre o quello della madre.

La Camera dei Deputati ha approvato alcuni giorni fa a voto segreto, il Testo unico che introduce il doppio cognome nell’ordinamento italiano, adeguandolo in materia alla sentenza con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo del gennaio scorso, aveva condannato l’Italia per violazione dei diritti umani.

 

I giudici europei hanno stabilito che “dare ai figli il cognome della madre è un diritto”.

Il testo era arrivato per la prima volta in Aula a Montecitorio nel luglio scorso, ed era stato necessario un rinvio in commissione per appianare le divergenze sulle forze politiche.

 

Le modifiche introdotte dal testo unico, che  approda a Palazzo Madama, prevedono piena libertà nell’attribuire il cognome.

Al momento della nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o i due cognomi, secondo la decisione dei genitori.

 

Se tra loro non ci sarà accordo, il figlio avrà il cognome di entrambi in ordine alfabetico.

Stessa regola per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori.

In caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiunge esclusivamente se c’è è il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore (se ha almeno 14 anni).

 

Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati.

Il cognome (esclusivamente uno) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma se manca l’accordo si segue l’ordine alfabetico.

Chi ha due cognomi ne può trasmetterne uno a sua scelta al figlio, il maggiorenne che ha il cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore.

Se è nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.

 

Le recenti norme non saranno subito attive.

L’applicazione è subordinata all’entrata in vigore del regolamento, che il governo dovrà adottare al massimo entro un anno, e dovrà adeguare l’ordinamento dello stato civile.

Nell’attesa dello stesso, se entrambi i genitori sono d’accordo, aggiungere il cognome materno.

 

Questa sarà la situazione del futuro.

 

Come funziona, adesso, l’assegnazione dei cognomi ai figli?

 

Ci sono diversi casi da prendere in considerazione.

In relazione alle coppie legalmente sposate, al figlio viene assegnato in automatico il cognome del padre, lo dice la legge.

 

Nel caso di figli naturali nati fuori dal matrimonio, funziona in modo un po’ diverso:

se il neonato è stato riconosciuto esclusivamente dalla madre, gli viene assegnato il suo cognome. Se il riconoscimento paterno arriva entro pochi giorni o settimane dalla nascita, il cognome del figlio sarà quello del padre.

 

Se il riconoscimento è più tardivo, mesi o anni, il minore avrà il doppio cognome, quello del padre e quello della madre.

 

 

La normativa vigente riconosce sempre la prevalenza al cognome paterno.

Un’impostazione che la recente legge mira a scardinare.

Alla base del provvedimento che sarà discusso al Senato, c’è il principio della libertà di scelta.

Se anche il Senato si pronuncerà in modo favorevole, la “rivoluzione dei cognomi” dovrà attendere ancora un po’.

 

La sua attuazione prevede un regolamento che dovrà adeguare l’ordinamento dello stato civile, e il il Governo lo dovrà adottare (come detto in precedenza) al massimo entro un anno dall’approvazione della legge.

 

In relazione all’argomento, in relazione a un più preciso dovere di cronaca, riportiamo di seguito i testi degli articoli della proposta della Corte Europea dei diritti dell’uomo del gennaio scorso.

 

L’articolo 2 introduce nel codice civile l’articolo 143-bis.1, rubricato “Cognome del figlio di genitori coniugati”, che prevede, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della sua registrazione presso gli uffici di stato civile:

il cognome del padre, il cognome della madre il cognome di entrambi, nell’ordine concordato (comma 1).

In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi dei genitori, in ordine alfabetico (comma 2).

I due ulteriori commi dell’articolo 143-bis.1 stabiliscono:

che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all’anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome dello stesso (comma 3), che il figlio al quale sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (comma 4).

L’articolo 3 della proposta di legge riformula l’articolo 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati.

Mentre,se il figlio è riconosciuto esclusivamente da un genitore ne assume il cognome, se il riconoscimento da parte dell’altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se ha compiuto 14 anni).

Se il figlio sia riconosciuto da entrambi i genitori (quindi, sia in caso di riconoscimento contemporaneo che successivo) se uno dei due ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio solo uno a sua scelta.

L’ultimo comma dell’articolo 262, estendendo la disciplina dell’articolo 143-bis.1, comma 3 prevede che nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

L’articolo 4, comma 1, detta un’altra formulazione dell’articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell’adottato maggiore di età.

La recente disciplina prevede che l’adottato anteponga al proprio cognome quello dell’adottante, se   il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere.

Se l’adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, questi decidono d’accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l’ordine concordato) ai sensi dell’articolo 143-bis.1, introdotto dall’articolo 2, in mancanza di accordo, si segue l’ordine alfabetico (comma 1).

Dott.ssa Concas Alessandra

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