Il concetto di buona fede e la sua evoluzione

Scarica PDF Stampa

Il concetto di buona fede è preso in considerazione dalla legge rispetto a vari rapporti giuridici e questo rende difficile una definizione dello stesso che ne comprenda ogni atteggiamento.

Non è possibile adottare una definizione molto vaga, come la seguente:

la buona fede è la coscienza dell’osservanza delle condizioni volute per il perfezionamento di un dato rapporto giuridico.

La buona fede, concetto eminentemente etico, viene in questo modo presa in considerazione dal legislatore nel senso di eliminare parzialmente, quando esse ricorrano, le conseguenze della nullità sostanziale del rapporto, che deriva dalla mancata osservanza delle condizioni alle quali la legge subordina la creazione.

Seguendo l’ordine del codice civile, la prima applicazione del concetto stesso è offerta dall’articolo 116 nel quale, nel caso del cosiddetto matrimonio putativo, è stabilito che se ambedue i coniugi o uno di essi abbiano celebrato il matrimonio versando, in relazione al rapporto al quale volevano dare vita, in un errore scusabile di fatto o diritto, ignorando cioè l’impedimento che vietava la celebrazione delle nozze e in forza del quale esse furono in seguito annullate, il matrimonio produrrà lo stesso gli effetti civili per entrambi o per quello di essi che era in buona fede.

Si deve aggiungere, che l’ignoranza dell’impedimento ci sia stata al momento della celebrazione del matrimonio.

Oggi, in Italia, per i matrimonî celebrati a norma dell’articolo 34 del Concordato, ci si deve attenere alle disposizioni stabilite dal diritto ecclesiastico (ex can. 1015, 4, 1114).

Nei rapporti di famiglia è più grande l’influenza della teoria della buona fede nei rapporti giuridici che hanno per oggetto le cose.

Il codice civile (ex art. 701) dà una particolare definizione del possessore di buona fede, come grande è l’importanza che la buona fede ha nelle disposizioni della legge che al possesso si riferiscono:

“è possessore di buona fede chi possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, del quale ignori i vizi”.

Cioè restando nel campo dei diritti sulle cose, chi ha acquistato una cosa, in virtù di un contratto formalmente idoneo a trasferirne il dominio, da persona che credeva avesse il diritto di alienarla e ignorando che il vero proprietario fosse una persona diversa da colui che gliela ha alienata.

Quando ricorrano queste circostanze, la legge riconosce al possessore, in omaggio alla sua buona fede nell’acquisto, diversi vantaggi, come quello di fare suoi i frutti della cosa e di essere obbligato a restituirne al vero proprietario esclusivamente quelli che gli siano pervenuti dopo la domanda giudiziale (ex art. 703 c.c.) e di poter ritenere la cosa fino a che il proprietario rivendicante non gli abbia pagato i miglioramenti apportativi (ex art. 706 c.c.).

Anche per stabilire la qualità di possessore di buona fede e i diritti che ne derivano, basta (ex rt. 702 c.c.) che ci sia la buona fede al tempo dell’acquisto, come stabilisce il codice italiano, sull’esempio del codice napoleonico (ex art. 2269), che si è informato alla tradizione del diritto romano.

Lo stesso articolo 702 del nostro codice civile, analogamente all’articolo 2268 del codice francese, contiene un’altra regola che domina la teoria della buona fede e secondo la quale il legislatore afferma che la buona fede è sempre presunta e che colui il quale allega la mala fede ne deve dare la prova.

Il libro terzo del nostro codice civile, dedicato ai beni, alla proprietà e alle sue modificazioni, contiene ancora varie altre disposizioni che giovano alla costruzione della teoria della buona fede, come quella dell’articolo 449 che, in tema di accessione, esonera il proprietario del suolo, il quale nel fare costruzioni, piantagioni od opere abbia usato in buona fede del materiale altrui, dall’obbligo di risarcire il danno al proprietario del materiale (obbligo che invece gli incombe se di questo ha usato in mala fede), e come quelle degli articoli 450 e 452 ispirate allo stesso modo a uno speciale riferimento alla buona fede, anche se invadendo con costruzioni, piantagioni od opere la sfera dell’altrui proprietà immobiliare.

Ma dove la teoria della buona fede acquista, in tema di diritti immobiliari, un’importanza che trascende quella delle regole sin qui ricordate, è nell’istituto della prescrizione.

Secondo l’articolo 2137 del codice civile, l’elemento della buona fede, che non è richiesto, come regola generale, dal sistema della nostra legge per acquistare attraverso la prescrizione, diventa elemento essenziale perché si avveri la prescrizione acquisitiva decennale,ed è anche in questo caso sufficiente che la buona fede sia esistita al momento dell’acquisto.

Il concetto della buona fede riappare anche nel diritto delle successioni per dichiarare salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo oneroso fatte in buona fede con l’erede apparente e per limitare anche la responsabilità dello stesso erede apparente quando egli sia in buona fede (ex art. 933 c.c.), e pervade intimamente il diritto delle obbligazioni costituendo il fondamento di varie regole che trovano quotidiana applicazione nelle vicende delle contrattazioni civili e commerciali.

Una di queste regole domina la materia dei contratti e, risolvendo il fecondo contrasto del pensiero romano tra il diritto e l’equità, stabilisce imperativamente il principio che i contratti devono essere eseguiti in buona fede e obbligano non esclusivamente a quello che viene espresso negli stessi, ma anche alle conseguenze che secondo l’equità, l’uso o la legge ne derivino.

Se la premessa definizione della buona fede può in qualche modo contenere nei suoi confini l’espressione del concetto al quale si riferisce, quando questo sia considerato in rapporto ai singoli casi nei quali nel diritto delle obbligazioni la buona fede è richiamata per stabilire ad esempio determinati vantaggi a favore del debitore (ex art. 1242 c.c.) o del creditore (ex art. 1240 c.c.), del venditore della cosa altrui (ex articolo 1459 c.c.) o di cosa affetta da vizi (ex art. 1503 c.c.), del depositario (ex art. 1851 c.c.) o di chi ha ricevuto in buona fede l’indebito (ex artt. 1148 e 1149 c.c.), non è sufficiente però a esprimere l’altissimo significato morale, al quale la teoria della buona fede fa riferimento, come norma di carattere generale, nel campo del diritto delle obbligazioni, affermandosi come regola superiore che il legislatore volle posta a presiedere all’esecuzione e all’interpretazione di ogni manifestazione della volontà umana.

Così considerata, la buona fede non è più invero una condizione richiesta dalla legge per fare salvi determinati effetti di un rapporto giuridico annullato o per diminuire, a vantaggio di chi era relativamente al rapporto stesso in uno stato di scusabile errore, le conseguenze dell’annullamento, ma diventa la codificazione di un principio morale, e la definizione di esso non esclude dalla competenza del giurista, come quella delle norme etiche sulle quali si fondano le costruzioni giuridiche.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento