L’esame di avvocato e la motivazione dei risultati assegnati alle prove scritte

sentenza 28/01/10
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La fase della correzione degli elaborati scritti sostenuti per l’abilitazione all’esercizio della professione forense non è isolabile dalla relativa attività di giudizio e non richiede pertanto l’annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della Commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati.

Ed invero, da un lato, secondo la stessa lettera della legge (art. 23, comma 3, R.D. n. 37/1934), alla lettura dei “lavori” segue l’assegnazione del punteggio, che dunque non può considerarsi diversa od ulteriore rispetto alla “correzione” di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo; e, dall’altro lato, detto punteggio, pacificamente, è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico-discrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Il punteggio stesso, in definitiva, rappresenta la compiuta esternazione dell’unica attività, non altrimenti segmentabile in fasi in qualche modo formalizzabili, di verifica della idoneità del candidato a séguito della lettura dei suoi “lavori”, demandata alla sottocommissione.

Riferimenti:

Consiglio di Stato, sez. IV, 13/01/2009, n. 106

N. 00106/2010 REG.DEC.

N. 09538/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

DECISIONE

 

Sul ricorso numero di registro generale 9538 del 2008, proposto da:

Ministero della Giustizia, Comm.Esami Avvocato c/o Corte Appello di Bari-Sess.2007/2008, Comm.Esami Avvocato c/o Corte Appello Milano-Sess.2007/2008, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

 

contro

 

***********************, non costituitosi in giudizio,

per la riforma della sentenza del TAR PUGLIA – BARI – Sezione II n. 02404/2008, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ABILITAZIONE PROF.AVVOCATO AA.2007-2008.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto che non si è costituito in giudizio l’appellato;

Vista l’Ordinanza n. 210/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2009, di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, all’udienza pubblica del 27 ottobre 2009, la relazione del Consigliere ****************;

Udito, alla stessa udienza, l’avv. ******************* dello Stato per gli appellanti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso di primo grado ( n. 1343 del 2008 proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ) l’odierno appellato ha impugnato l’atto, con cui la commissione per gli esami di avvocato, istituita presso la Corte di Appello di Milano, preposta alla correzione degli elaborati redatti dai candidati iscritti presso la Corte di Appello di Bari, l’ha dichiarato non idoneo all’ammissione all’esame orale per l’idoneità alla professione di avvocato nella sessione d’esami 2007/2008.

Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, resa in forma semplificata, ha accolto il ricorso, rilevando che:

– “dall’esame degli atti depositati in giudizio, si evince … che il verbale di correzione riporta semplicemente i punteggi attribuiti al candidato nelle tre prove scritte, punteggi che compaiono, poi, in ripetizione nel verbale di giudizio, sicché l’operazione di correzione risulta pretermessa e/o comunque assorbita in quella di giudizio”;

– “operando in tal modo la Commissione esaminatrice ha posto in essere un’attività difforme dal paradigma legale, omettendo di svolgere l’operazione preliminare di correzione degli elaborati che costituisce la fase più importante dell’attività valutativa …”;

– “ricorre nella specie … eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti atti e provvedimenti della stessa Commissione, di carattere vincolante, atteso che gli elaborati scritti in atti evidenziano la pressoché totale assenza di segni e indicazioni grafiche”.

2. – Con l’appello all’esame, il Ministero della Giustizia e le Commissioni d’esame territoriali interessate hanno chiesto che, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado sia respinto.

Deducono, all’uopo, con tre distinti motivi di impugnazione, la violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’extrapetizione, l’artificiosità e capziosità della distinzione operata dal T.A.R. tra “attività di correzione” ed “attività di giudizio”, l’irrilevanza, sul piano della congruità ed effettività della attività valutativa demandata dalla legge alla competente commissione, della mancata apposizione di segni grafici sugli elaborati di parte appellata e, infine, la natura di “mera raccomandazione”, non vincolante per le sottocommissioni, del passo della circolare in data 20 dicembre 2007 della Commissione centrale, nel quale si invitano le sottocommissioni “ad indicare sull’elaborato il punto o i punti che eventualmente si ritengano non conformi”.

Non si è costituito in giudizio l’appellato.

Con Ordinanza n. 309/2009, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 20 gennaio 2009, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 27 ottobre 2009.

3. – L’appello è da accogliere, risultando fondate tutte e tre le censùre proposte.

Sussiste, anzitutto, il denunciato vizio di ultra od extra petizione quanto alla prima delle “rationes decidendi” su cui è fondata l’impugnata sentenza, in quanto dall’esame diretto degli atti di causa non è effettivamente rilevabile, come appunto lamentato dagli appellanti, che il ricorrente abbia dedotto, nell’atto introduttivo del giudizio, la violazione dell’art. 23, comma 3, del R.D. n. 37/1934 che il T.A.R. ha ritenuto realizzata con l’omissione della fase della correzione degli elaborati ( violazione, come si vedrà più innanzi, peraltro insussistente ).

Tanto vale a realizzare, quanto a detto capo della sentenza, una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, essendo, com’è noto, nel processo amministrativo l’oggetto del giudizio strettamente limitato alle questioni di legittimità dell’atto in relazione ai soli motivi denunciati con il ricorso.

Comunque, quanto a detta pretesa omissione, costituisce orientamento consolidato della Sezione ( v. decisioni n. 1229/09 e n. 2576/09 ) quello, secondo cui la fase della correzione degli elaborati non è isolabile dalla relativa attività di giudizio e non richiede pertanto l’annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della Commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati: ciò perché, da un lato, secondo la stessa lettera della legge ( v. penultimo comma dell’art. 23 citato ), alla lettura dei “lavori” segue l’assegnazione del punteggio, che dunque non può considerarsi diversa od ulteriore rispetto alla “correzione” di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo; e, dall’altro, detto punteggio, pacificamente, è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico-discrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti ( v., per tutte, Cons. St., IV, 17 febbraio 2009, n. 855; 6 luglio 2009, n. 4297 e 9 settembre 2009, n. 5406 ).

Il punteggio stesso, in definitiva, rappresenta la compiuta esternazione dell’unica attività, non altrimenti segmentabile in fasi in qualche modo formalizzabili, di verifica della idoneità del candidato a séguito della lettura dei suoi “lavori”, demandata alla sottocommissione.

Se è vero, poi ( e veniamo così al secondo capo della sentenza gravata ), che tale attività è regolata dai criterii fissati dalla Commissione di cui all’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, agli stessi non è certo riconducibile l’invito formulato nel caso di specie dalla anzidetta Commissione “ad indicare sull’elaborato il punto o i punti che eventualmente si ritengano non conformi alle direttive sopraindicate” ( come da verbale n. 2 in data 20 dicembre 2007 ), risultando esso del tutto estraneo al momento della valutazione e del giudizio tecnico-discrezionale di competenza della sottocommissione ( che, come già detto, è sufficientemente sintetizzato dal voto numerico ) e dunque piuttosto attinente a mere operazioni materiali dell’attività della sottocommissione stessa, sì da non essere in alcun modo in grado di assumere per essa quell’efficacia vincolante riconoscibile ai criterii di valutazione propriamente detti; e nemmeno una qualche limitazione dell’attività delle competenti sottocommissioni può derivare dal conforme verbale, successivo alla adozione dei criterii di cui si è detto, dell’assemblea dei Presidenti titolari e supplenti delle sottocommissioni medesime, atteso che solo da deliberazioni delle sottocommissioni preposte alla revisione possono scaturire autolimitazioni, nella fattispecie non individuabili, alla attività a ciascuna di esse demandata (fermo, peraltro, che, anche in caso di autolimitazione in tal senso formalmente adottata, il mero dato formale della omessa effettuazione di operazioni materiali, cui la sottocommissione si fosse autovincolata in sovrappiù rispetto alle già minuziose indicazioni procedurali dettate dal legislatore, non può in ogni caso assumere carattere invalidante quando, come accade nella situazione in esame, criterii di riferimento per la valutazione siano comunque sussistenti e non vengano comunque segnalati errori di fatto nel giudizio reso ovvero elementi di macroscopica irrazionalità dello stesso, sì che la stessa eventuale omissione non è comunque di per sé idonea, in assenza quanto meno di un sufficiente principio di prova di erroneità del giudizio, a fornire un idoneo indizio di una valutazione palesemente incongrua o comunque di un qualche possibile sviamento).

4. – Alla stregua delle suesposte considerazioni, l’appello va accolto, con conseguente rigetto, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso proposto in primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore delle Amministrazioni appellanti nella misura di Euro 5.000,00=.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 27 ottobre 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Costantino Salvatore, Presidente

**************, Consigliere

*****************, Consigliere

*************, Consigliere

Salvatore Cacace, ***********, Estensore

 

L’ESTENSORE           IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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