Non è ammessa l’estradizione se lo Stato richiedente ha carceri in condizioni pessime

Redazione 19/11/13
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Lucia Nacciarone

 

E ciò anche se l’Italia stessa è stata condannata da Strasburgo per la deprecabile situazione degli istituti penitenziari.

Infatti, come emerge dalla sentenza della Cassazione n. 46212 del 18 novembre 2013 la dignità del recluso è maggiormente a rischio nelle carceri di alcuni distretti del Brasile, Paese da cui proviene la richiesta di estradizione, dove sono stati denunciati da diverse o.n.g. condizioni di vita disumane, stupri e altri crimini interni, il tutto con la complicità della sorveglianza.

Allora, precisano i giudici, prima di concedere l’estradizione è necessario verificare se le condizioni igieniche e sanitarie del Paese richiedente consentono all’estradando una detenzione che avvenga nel rispetto della dignità umana; tale indagine può essere per l’appunto compiuta consultando i rapporti delle organizzazioni non governative come la Human right watch, che si occupano specificamente di questi aspetti.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’estradando, in quanto il distretto federale brasiliano dove dovrebbe essere trasferito l’uomo rientra fra quelli a rischio in cui sono stati denunciati episodi di violenza ‘pandemica’, con detenuto costretti a dormire a terra e bande di desperados che imperversano.

E, pur essendo stata l’Italia condannata da Strasburgo per l’affollamento carcerario tale circostanza non può condizionare il giudice nazionale nella valutazione del rispetto dei diritti umani imposta da norme interne convenzionali; in ogni caso, sottolineano i giudici, la situazione delle carceri italiane non può certo essere paragonata a quella brasiliana.

Pertanto la richiesta di estradizione deve essere respinta.

Redazione

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