Nell’ordinanza n. 2131 del 29 gennaio la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso al lavoro altrui può determinare l’assoggettamento ad Irap dell’attività professionale solo quando questo lavoro viene inserito nella struttura organizzativa cui è a capo il professionista.
Quindi, le spese per consulenze esterne di cui si avvalga un professionista, anche se caratterizzate da importi elevati, non rappresentano, di per sé, elementi indicativi della presenza di una autonoma organizzazione in capo al professionista, rilevante ai fini Irap.
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