Cassazione: l’indennizzo forfettario previsto dal collegato lavoro ristora il lavoratore per l’intero danno patito

Redazione 10/09/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 14996 del 7 settembre 2012 i giudici di legittimità hanno interpretato il disposto di cui all’articolo 32, comma 5, della legge 183/2010 relativo all’indennità prevista a vantaggio del lavoratore passato dal contratto a tempo determinato con termine nullo al contratto a tempo indeterminato, nel senso di attribuire allo stesso una funzione integralmente riparatrice del danno subito nel periodo compreso fra la scadenza del termine rivelatosi nullo e il provvedimento del giudice che ordina la ricostituzione del rapporto.

La Cassazione ha ritenuto che la legge n. 92/2012 contenesse un’interpretazione autentica del collegato lavoro secondo cui l’indennità forfetizzata prevista dal collegato lavoro ristora tutto il danno patito dal lavoratore.

Quindi, ad avviso dei giudici, sono coperti dall’indennità anche gli scatti di anzianità maturati fino alla sentenza che dichiara la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato fin dall’origine, e tale indennità non a caso è definita omnicomprensiva.

La somma è destinata a coprire anche l’eventuale danno contributivo nel periodo intermedio, e ciò in virtù del fatto che l’indennità scatta per la sola apposizione del termine nullo, anche senza la prova di un danno effettivamente subìto dal lavoratore.

L’indennizzo, continuano i giudici, scatta anche senza costituzione in mora del datore, e costituisce un nuovo e diverso diritto che seppur collegato alla nullità del termine di per sé imprescrittibile, risulta soggetto a prescrizione, ma non quella quinquennale di cui all’articolo 2948 n. 4 del codice civile.

Il ricorso della lavoratrice è stato accolto in parte e il conteggio dovrà essere effettuato dalla Corte d’Appello in diversa composizione.

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