Cassazione: la banca deve risarcire al cliente il contenuto della cassetta di sicurezza svaligiata

Redazione 09/05/12
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A deciderlo è un recente sentenza della Cassazione (n. 6913 dell’8 maggio 2012) con cui i giudici di legittimità hanno ribaltato il verdetto dei giudici di merito, che invece negavano il risarcimento laddove non fosse stata dimostrata l’esistenza di valori all’interno della cassetta.

Il proprietario all’indomani del furto aveva consegnato ai carabinieri l’elenco di ciò che era contenuto nella cassetta di sicurezza, ma il giudice civile, invece di prendere in considerazione gli esiti del processo penale, aveva escluso qualsivoglia risarcimento da parte della banca nei confronti del derubato.

Intanto però pendeva il giudizio penale, nel corso del quale emergevano una serie di elementi di importanza fondamentale: gli imputati del furto e l’istituto di credito non avevano contestato il contenuto della cassetta di sicurezza così come risultante dalla lista redatta dal derubato: anzi, la banca, costituitasi parte civile, nell’avanzare la pretesa risarcitoria faceva riferimento proprio alla suddetta lista consegnata dal proprietario al carabinieri. Il che vuoleva dire condividerla ed ammettere che in quella cassetta si trovava quanto dichiarato dal cliente.

La banca pertanto, ad avviso della Cassazione, non può esimersi dall’obbligo di risarcire il cliente.

Sbaglia, quindi, il giudice di merito ad escludere la prova presuntiva formatasi nel processo penale, ed in ogni caso ignora la regola per cui il danno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice secondo equità ex art. 1226 del codice civile.

La parola torna pertanto alla Corte d’appello che dovrà stabilire l’entità del risarcimento.

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