La Corte costituzionale ritiene non costituzionalmente illegittimi gli articoli 69 e 69-bis della legge n. 354 del 1975: vediamo il perché di ciò. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il caso: liberazione anticipata e pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità
- 2. Il dubbio di costituzionalità sulla competenza del magistrato di sorveglianza
- 3. La decisione della Consulta: competenza frazionata ma non irragionevole
- 4. Gli effetti della sentenza: confermata la disciplina degli artt. 69 e 69-bis ord. penit.
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- Note
1. Il caso: liberazione anticipata e pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità
Il Magistrato di sorveglianza di Napoli era chiamato a pronunciarsi – a seguito di trasmissione degli atti da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola che, a sua volta, aveva ravvisato la competenza del predetto Magistrato di sorveglianza – su una richiesta di liberazione anticipata avanzata da parte di un condannato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo, con sentenza del GIP nolano.
Ciò posto, in codesta occasione, siffatto Magistrato non intendeva contestare l’attribuzione di competenza, bensì censurare la legittimità costituzionale delle norme in base alle quali essa è stata ritenuta di sua spettanza e, dunque, a tale scopo, si faceva presente che il lavoro di pubblica utilità è stato inserito tra le pene sostitutive di quelle detentive brevi elencate dall’art. 20-bis del codice penale, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), soggiungendo che a esso si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis ordin. penit., secondo quanto previsto dall’art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per poi notare come fosse rilevante, nel caso di specie, l’art. 47, comma 12-bis, ordin. penit., il quale stabilisce che all’affidato in prova al servizio sociale, che abbia dimostrato, nel periodo di affidamento, un suo concreto recupero sociale, può essere concessa la detrazione di pena di cui all’art. 54 ordin. penit., ovvero quella utile ai fini della liberazione anticipata, evidenziandosi al contempo come fosse, tuttavia, controversa, tuttavia, proprio «la competenza a concedere la liberazione anticipata al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità».
In effetti, per codesto organo giudicante, se è vero che la Corte di Cassazione «ha valorizzato il dato letterale», costituito dagli artt. 69 e 69-bis della legge n. 354 del 1975, «i quali affidano univocamente al magistrato di sorveglianza l’applicazione della liberazione anticipata», così affermando che la sua competenza «si estende anche alla liberazione anticipata richiesta dal condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutiva» (erano richiamate le sentenze della prima sezione penale 7 marzo-17 giugno 2025, n. 22662 e 20 marzo-21 maggio 2025, n. 18955), essa, nondimeno, ha «riconosciuto che sarebbe stato maggiormente lineare attribuire tale competenza al giudice dell’esecuzione», ossia allo stesso organo giurisdizionale che ha comminato la pena sostitutiva, secondo quanto prevedono gli artt. 63, 64 e 66 della legge n. 689 del 1981, e ciò in quanto, sottolinea il rimettente, «tale organo giurisdizionale rimane competente a decidere in ordine a tutte le questioni relative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mantenendo a tale scopo i contatti con l’ufficio di esecuzione penale esterna», visto che sempre la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che dall’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deriva la «competenza funzionale del giudice che ha emesso la sentenza in ordine a tutte le questioni relative alla sua esecuzione, fino alla dichiarazione che ne attesta la definitiva espiazione e ne dichiara estinto ogni effetto penale».
Si trattava, pertanto, per il giudice partenopeo, di questioni che attinevano, tanto alla modifica delle modalità di esecuzione della sanzione (secondo quanto previsto dall’art. 64, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, come modificato dall’art. 71, comma 1, lettera n, del già citato d.lgs. n. 150 del 2022), in relazione alle quali quel giudice provvede a norma dall’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale, quanto alla revoca in caso di inosservanza delle prescrizioni ex art. 66 della legge n. 689 del 1981, riservatagli anche nell’eventualità in cui concorrano pure pene sostitutive di specie diverse (art. 70 della legge da ultimo citata). Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Il dubbio di costituzionalità sulla competenza del magistrato di sorveglianza
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il suddetto Magistrato sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
In particolare, codesto giudice dubitava della legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis ordin. penit., «come interpretati dal diritto vivente», vale a dire «nella parte in cui attribuiscono al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulla liberazione anticipata nei confronti di soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità»; dubbio che esso reputa rilevante nel giudizio a quo, dovendo fare applicazione delle norme censurate «nell’affermare la propria competenza e, di conseguenza, nel procedere ad ogni necessario accertamento fattuale», fermo restando che, in merito, invece, alla non manifesta infondatezza delle questioni, essa era ritenuta «plausibile» con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, ultima parte, Cost., e ciò proprio sulla scorta degli «argomenti giuridici utilizzati dalla Suprema Corte di Cassazione per affermare la competenza del magistrato di sorveglianza», dal momento che, «una volta individuata la differenza tra la disciplina della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, per l’esecuzione delle quali la competenza del magistrato di sorveglianza è espressamente prevista dalla legge, rispetto al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, per l’esecuzione del quale è espressamente stabilita la competenza del giudice dell’esecuzione» (al riguardo, il giudice a quo richiama la previsione dell’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen., inserito dall’art. 38, comma 1, lettera d, numero 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), «tale differenza produce i suoi effetti anche sul giudizio in ordine al grado di rieducazione conseguito dal condannato», rilevando, in merito, il fatto che il condannato al lavoro sostitutivo di pubblica utilità, durante tutta l’esecuzione della pena, «è sottratto alla valutazione del magistrato di sorveglianza», sicché appare «manifestamente irragionevole» – e, dunque, espressione più di «una dimenticanza», che non di una «ponderata scelta di sistema» – una disciplina che prevede «l’intervento di tale magistrato solo nel momento premiale della liberazione anticipata», ponendosi come «elemento eccentrico rispetto al restante sistema normativo», tenuto conto altresì della considerazione secondo la quale di ciò sarebbe, del resto, consapevole la stessa Corte di Cassazione che, dal canto suo ha evidenziato, per il giudice a quo, non a caso, come «esigenze sistematiche» avrebbero «consigliato una concentrazione della competenza anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata in capo al giudice dell’esecuzione».
Su tali basi, pertanto, il giudice rimettente dubitava della intrinseca ragionevolezza degli artt. 69 e 69-bis ordin. penit., nella parte in cui non prevedono la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine alla liberazione anticipata nei confronti dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, così come, alla stessa maniera, le norme suddette erano sospettate di violare l’art. 27, terzo comma, ultima parte, Cost., perché la decisione del magistrato di sorveglianza «rischia di essere meramente formale e pertanto incapace di cogliere, ad esempio, la lieve entità di talune violazioni, in tal modo pregiudicando il percorso rieducativo cui anche il condannato a pena sostitutiva viene avviato», considerato oltre tutto che, d’altra parte, non «gioverebbe sul punto obiettare» che pure il magistrato di sorveglianza può interloquire con l’ufficio penale di esecuzione esterna o con le forze dell’ordine, «perché anche tale interlocuzione avrebbe il difetto genetico di essere meramente formale e riferita ad un rapporto esecutivo che per ogni altro aspetto è regolato da altro giudice».
3. La decisione della Consulta: competenza frazionata ma non irragionevole
Il Giudice delle leggi – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione e ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento – riteneva le questioni summenzionate, sebbene ammissibili, tuttavia, infondate.
In particolare, i giudici di legittimità costituzionale osservavano prima di tutto che le norme sulla competenza degli organi giudiziari (a tale novero essendo riconducibile, in particolare, l’art. 69-bis, comma 4, ordin. penit., nell’interpretazione costituente, come detto, “diritto vivente”), al pari di quelle che conformano istituti processuali, nel cui ambito esse rientrano, sono espressione di ampia discrezionalità legislativa (da ultimo, sentenza n. 205 del 2025; nello stesso senso, tra le molte, sentenze n. 237 del 2007 e n. 206 del 2004), sicché la loro illegittimità costituzionale può essere dichiarata soltanto in presenza di scelte che risultino manifestamente irragionevoli.
Premesso ciò, per la Corte costituzionale, così inquadrati i termini della questione, nonché ribadito, appunto, il carattere discrezionale delle diverse opzioni che il legislatore, anche con riferimento al tema che rilevava nella fattispecie qui in esame, avrebbe potuto compiere, si faceva presente come non risulti palesemente irragionevole la previsione normativa – come ricostruita dal diritto vivente – che attribuisce la competenza a provvedere sulla liberazione anticipata, pure in relazione alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al magistrato di sorveglianza, se raffrontata a quella di riservare, invece, al giudice dell’esecuzione la decisione sulla modifica e revoca della stessa (artt. 64, comma 2, e 66 della legge n. 689 del 1981), notandosi a tal riguardo che tale distribuzione “frazionata” di competenze non appare irrazionale, ove si consideri che la pena sostitutiva de qua possiede (a differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva) natura non detentiva, ciò che giustifica, per la modifica o revoca della stessa, l’intervento non del magistrato di sorveglianza, ma del giudice dell’esecuzione, svolgendosi questa con modalità interamente extramurarie, così come, parimenti, non irragionevole appare l’intervento del magistrato di sorveglianza allorché si debba provvedere, invece, in merito alla liberazione anticipata, essendo tale istituto oggetto di una competenza funzionale del medesimo, secondo quanto emerge dalla giurisprudenza (anche) costituzionale atteso che essa, nell’evidenziare come il legame che unisce il finalismo rieducativo della pena alla liberazione anticipata faccia di questa un «istituto chiave nel perseguimento di tale finalità, costituzionalmente necessaria» (così la sentenza n. 201 del 2025, ma si vedano pure la sentenza n. 17 del 2021, che rimarca «la centralità del beneficio in questione lungo tutto il percorso di rieducazione dei condannati», nonché la sentenza n. 149 del 2018, la quale individua nella liberazione anticipata – come già la sentenza n. 186 del 1995 – «un tassello essenziale del vigente ordinamento penitenziario» e, più in generale, «della filosofia della risocializzazione che ne sta alla base; filosofia che, a sua volta, costituisce diretta attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.»), sottolinea che «la valutazione circa la sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata spetta, in base alla legge, al solo magistrato di sorveglianza: il quale, certo, dovrà considerare con attenzione il giudizio comunicatogli dall’amministrazione penitenziaria, nell’ambito però di una valutazione che egli dovrà compiere in autonomia, sulla base di parametri anche ulteriori rispetto alle periodiche relazioni dell’amministrazione penitenziaria» (così, in particolare, il punto 6.7.2. del Considerato in diritto della già citata sentenza n. 201 del 2025).
Orbene, per la Corte, queste considerazioni – oltre a confermare la non irragionevolezza dell’individuazione nel magistrato di sorveglianza del giudice competente a pronunciarsi, anche in relazione alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, sulla liberazione anticipata (in quanto il «solo» abilitato a compiere la «valutazione circa la sussistenza dei presupposti» per la concessione del beneficio) – escludono la fondatezza pure della censura di violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost. poiché, proprio la centralità, riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale (il riferimento è, nuovamente, alla sentenza n. 201 del 2025), alla “autonoma” valutazione demandata al magistrato di sorveglianza, giacché da compiersi «sulla base di parametri anche ulteriori rispetto alle periodiche relazioni dell’amministrazione penitenziaria», consente di ridimensionare l’assunto del giudice a quo – peraltro, del tutto apodittico, nel suo essere espressione, come ben osserva la difesa statale, di un ragionamento puramente “circolare” – secondo cui il finalismo rieducativo della pena, che la liberazione anticipata tende ad assicurare, sarebbe compromesso dal carattere «meramente formale» dell’interlocuzione del magistrato di sorveglianza con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con le forze dell’ordine tenuto conto che, se l’apprezzamento autonomo sui presupposti della liberazione anticipata da parte del magistrato di sorveglianza – e, segnatamente, della circostanza che il condannato abbia «dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione», ai sensi del comma 1 dell’art. 54 ordin. penit. – costituisce il “fulcro” dell’istituto, essendo allora evidente che il tema dell’interlocuzione con altri soggetti tende a rimanere, per così dire, solo sullo sfondo, non potendo il suo (preteso) carattere esclusivamente formale integrare violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost..
Per il Giudice delle leggi, corroborano, infine, l’esito della non fondatezza della censura in esame le seguenti ulteriori considerazioni, relative – nuovamente – alla ratio della liberazione anticipata giacché la medesima Consulta, già in passato, ha sottolineato che «la riduzione di pena» – conseguente all’operatività dell’istituto ex art. 54 ordin. penit. – «non ha gratuito carattere pietistico o paternalistico, ma rappresenta un premio allo sforzo che il condannato va facendo per adeguarsi all’opera dell’Istituzione che, mediante la rieducazione, lo avvia al reinserimento sociale» (sentenza n. 352 del 1991), “sforzo” sul quale è chiamato a vigilare, istituzionalmente, il magistrato di sorveglianza, tenuto conto altresì del fatto che il medesimo, inoltre, nel concedere il suddetto «abbuono» per ogni semestre di pena espiata, non si limita a fare applicazione di un mero «parametro di calcolo», ma, al contrario, vigila su quello che «sostanzia il punto di forza dello strumento rieducativo, che si ricollega alle esperienze ed agli insegnamenti della terapia criminologica», in base alle quali «l’aspetto sintomatico del comportamento delinquenziale è dato dall’incapacità del soggetto a risolvere i problemi della sua vita attraverso mezzi e per vie socialmente accettabili: e ciò soprattutto perché non ha attitudine a sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva di un bene futuro» (sentenza n. 276 del 1990).
Ordunque, ad avviso della Corte costituzionale, se la riduzione di pena ex art. 54 ordin. penit. non è il risultato, puramente meccanicistico, di un’operazione aritmetica, ma integra, invece, l’esito di una valutazione che ha, al suo centro, l’apprezzamento delle «energie volitive del condannato alla prospettiva di un premio da cogliere in breve lasso di tempo, purché in quel tempo egli riesca a dare adesione all’azione rieducativa» (così, nuovamente, la testé citata sentenza n. 276 del 1990), risulta confermata quindi la non incompatibilità con l’art. 27, terzo comma, Cost. – a dispetto dei dubbi avanzati dal giudice rimettente – della competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto, anche nel caso in cui la pena comminata sia quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è tale organo giudiziario a porsi, in via generale, come dominus della verifica del percorso di risocializzazione del condannato.
Per le indicate ragioni, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis ordin. penit. erano dunque reputate non fondate.
4. Gli effetti della sentenza: confermata la disciplina degli artt. 69 e 69-bis ord. penit.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 69[1] e 69-bis[2] della legge n. 354 del 1975, la Consulta, con la decisione qui in commento, ha ritenuto siffatti precetti normativi non in contrasto con la Costituzione, e segnatamente con gli articoli 3[3] e 27, co. 3, Cost.[4].
Pertanto, per effetto di questa pronuncia, tali disposizioni legislative continueranno ad avere applicazione, così com’è sempre avvenuto prima che la Corte costituzionale intervenisse con la sentenza qui in esame.
Questa è dunque la novità (o meglio, la conferma) che connota il provvedimento qui in commento.
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Note
[1]Ai sensi del quale: “1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. 3. Sovraintende all’esecuzione delle misure di sicurezza personali. 4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 208 del codice penale, nonché all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell’art. 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell’internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 6. Provvede a norma dell’articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all’articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati; b) l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti. 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale. 9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge”.
[2]Secondo cui: “1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell’articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L’istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l’accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall’articolo 54. 2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall’articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3. 3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima. 4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell’articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull’istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, per la decisione sulla liberazione anticipata. 5. Avverso l’ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, pro-porre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell’articolo 30-bis”.
[3]Per il quale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
[4]Per cui: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
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