È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 134 del 12/06/2026 un decreto legge recante misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.
In particolare, si tratta del decreto legge 12 giugno 2026, n. 100 (d’ora in poi decreto legge n. 100 del 2026)
Ebbene, tra le novità ivi previste, per quello che rileva in questa sede (nei termini che vedremo da qui a breve), si segnalano le proroghe prevedute dall’art. 3 di codesto atto avente forza di legge, il quale contempla alcune disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere cosa stabiliscono siffatti precetti normativi in relazione alla materia penalistica. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La proroga prevista in relazione all’art. 9, co. 1, legge 9 agosto 2024, n. 114
L’art. 3, co. 1, decreto legge n. 100 del 2026 dispone che all’“articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 28 febbraio 2027»”.
Quindi, tale precetto normativo, così emendato, adesso dispone che le “disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all’articolo 4 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2027” e quindi non più, come preveduto in precedenza, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore di quella legge del 2024.
Ciò vuol significare che i precetti normativi surrichiamati, e quindi, l’art. 2, co. 1, lett. e), n. 2, nella parte in cui è ivi stabilito che, nel caso di cui all’articolo 328, comma 1-quinquies, [c.p.p.,] all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato, lett. h) (“all’articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In questo caso, se ritiene che l’aggravamento debba comportare l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all’articolo 328, comma 1-quinquies»”), lett. l) (“all’articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all’articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva»”) e lett. m) (“all’articolo 328, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: «1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere»”), legge n. 114 del 2024 oltre quanto enunciato dall’art. 4 sempre da siffatta normativa del 2024 (“1. All’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7-bis: 1) al comma 3-bis, dopo le parole: «capi degli uffici» sono aggiunte le seguenti: «, assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale»; 2) al comma 3-quater, lettera c), dopo le parole: «dei magistrati» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari»; b) all’articolo 7-ter, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell’udienza preliminare» sono aggiunte le seguenti: «e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell’ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all’articolo 7-bis, comma 3-bis»”), troveranno applicazione solo a partire dal 28 febbraio del 2027, e non prima. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La proroga stabilita a proposito dell’art. 2, co. 8, decreto legge 10 agosto 2023, n. 105
L’art. 3, co. 1, decreto legge n. 100 del 2026, a sua volta, statuisce che all’“articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.137, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»”.
Pertanto, se prima che venisse emanato siffatto atto avente forza di legge, era stabilito che le “intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2026 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui al comma 1” (“Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali”), è adesso invece enunciato che tale termine, a partire del quale opererà codesta effettuazione, “scatterà” per i procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 31 dicembre del 2027, e quindi in relazione a un anno in più rispetto a quello previsto in precedenza.
3. Conclusioni
Queste sono in sostanza le novità che riguardano siffatto decreto legge per quanto concerne la materia penale.
Non resta dunque di attendere di “vedere” se tale atto avente forza di legge verrà convertito, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.
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