Il giudice, in presenza di una richiesta di controllo giudiziario e di un’informativa antimafia interdittiva impugnata, deve accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e, in caso negativo, quali sono le conseguenze? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. La vicenda: il diniego del controllo giudiziario volontario
- 2. Il contrasto giurisprudenziale sul ruolo del giudice della prevenzione
- 3. La decisione delle Sezioni Unite: controllo pieno sul rischio mafioso
- 4. Il principio di diritto: senza infiltrazione il controllo va rigettato
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- Note
1. La vicenda: il diniego del controllo giudiziario volontario
La Corte di Appello di Napoli confermava il rigetto di una richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario presentata, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nell’interesse di una società a responsabilità limitata.
In particolare, richiamate alcune sentenze dei giudici di piazza Cavour, la Corte territoriale riteneva che, in ragione dei rapporti pregressi e ormai cessati tra la società e contesti di criminalità mafiosa, l’ammissione al controllo giudiziario volontario sarebbe stata nella specie preclusa.
Più nel dettaglio, i giudici di seconde cure osservavano che, risolvendosi il sindacato del giudice della prevenzione in una valutazione sull’emendabilità dell’ente, questa non avrebbe potuto che implicare la verifica del presupposto, nella specie non sussistente, “della relazione dello stesso con l’organizzazione criminale, senza la quale non vi sarebbe alcun bisogno di emenda, né sarebbe verificabile, all’esito del periodo di controllo, se la società abbia attuato e consolidato il superamento delle accertate criticità determinate dall’occasionale contatto con la criminalità organizzata”.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione la suddetta società la quale, con un unico motivo, deduceva la violazione degli artt. 34 e 34-bis D.Lgs. n. 159 del 2011 e l’omessa pronuncia sui rilievi critici devoluti con talune note presentate nel corso di un’udienza. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Il contrasto giurisprudenziale sul ruolo del giudice della prevenzione
Investita della risoluzione del conflitto, la Sezione sesta, ravvisato un contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, ne rimetteva la decisione alle Sezioni unite.
Difatti, in tale ordinanza di rimessione, si evidenziava che, secondo un primo indirizzo -inaugurato da Sez. 1, n. 15156 del 23/11/2022, -desume dalle affermazioni contenute nella sentenza n. 46898 del 26/09/2019 che il controllo demandato al giudice della prevenzione in sede di richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario costituisce un momento di “giurisdizionalità piena”, nell’ambito del quale il giudice deve necessariamente individuare i presupposti fattuali dell’istituto, ovvero: l’esistenza di una relazione tra l’impresa e i soggetti portatori di pericolosità qualificata; l’occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l’attività dei secondi; la prognosi favorevole in termini di efficacia del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, escludendosi, pertanto, che il Tribunale della prevenzione debba ritenere intangibili le valutazioni dell’organo di prevenzione amministrativa, “fermo restando che la decisione emessa in sede di prevenzione… non “tocca” l’esistenza dell’informazione interdittiva prefettizia”.
La richiesta di controllo volontario potrebbe, dunque, essere rigettata, alla luce di tale approdo ermenenutico, non solo nel caso in cui sia verificata l’esistenza di una condizione di agevolazione “perdurante” dell’impresa a vantaggio di realtà associative di stampo mafioso, ma anche nell’ipotesi in cui emerga l’assenza della relazione tra azienda e organizzazione criminale esterna.
Secondo tale indirizzo, del resto, la diversa opzione ermeneutica (che illustreremo da qui a poco) non sarebbe in linea con Sez. U, 46898 del 26/09/2019, finendo per “imporre” l’applicazione di una misura di prevenzione anche nelle ipotesi in cui l’autorità giurisdizionale, nel suo proprio momento cognitivo, non ravvisi la primaria condizione fattuale del pericolo di condizionamento delle attività di impresa, evidenziandosi al contempo che, sulla base di percorsi argomentativi analoghi, tale soluzione è condivisa da: Sez. 1, n. 5514 dell’11/12/2024; Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024; Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022; Sez. 2, n. 22083 del 20/5/2021).
In particolare, con Sez. 2, n. 22083 del 20/5/2021, gli Ermellini facevano presente come sia stato ribadito che il potere di controllo del giudice della prevenzione sarebbe autonomo rispetto a quello del giudice amministrativo ed avrebbe la medesima estensione, a prescindere dalla qualifica pubblica o privata dell’istante; si tratterebbe di un potere non volto a confermare o revisionare la misura interdittiva, quanto, piuttosto, a verificare la possibilità di sottoporre l’impresa a un controllo pubblico non invasivo, possibile solo in caso di infiltrazione mafiosa occasionale ed emendabile, tenuto conto altresì del fatto come tali argomenti siano stati ulteriormente sviluppati da Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, in cui si è affermato che la richiesta di controllo giudiziario volontario può essere rigettata qualora il giudice ritenga che dal libero esercizio dell’attività economica non possa conseguire, neppure in termini occasionali, l’agevolazione mafiosa di cui al comma 1 dell’art. 34-bis D.Lgs. n. 159 del 2011.
Secondo tale pronuncia, in effetti, la tesi dell’identità dei presupposti della misura, a prescindere da chi sia richiesta e disposta, sarebbe avallata da quella parte della sentenza 46898 del 26/09/2019, in cui si sarebbe affermato che anche l’accertamento dell’insussistenza del presupposto dell’occasionalità dell’agevolazione comporta il rigetto della richiesta, mentre l’accertamento di una situazione maggiormente compromessa può condurre all’applicazione di misura di prevenzione più gravosa, anche ablativa, considerato oltre tutto che, a sostegno della pienezza del sindacato demandato al giudice della prevenzione, indipendentemente dalla parte richiedente, si aggiungono ulteriori considerazioni, che attengono alla possibile contemporanea pendenza di separate richieste di controllo avanzate sia dal pubblico ministero che dall’impresa attinta ad interdittiva antimafia, essendo stato per giunta affermato che, in tal caso, a fronte dell’unicità della misura di prevenzione in esame, sarebbe irragionevole pretendere dal Tribunale l’adozione di un diverso modulo decisorio, più ampio per l’iniziativa pubblica e più ristretto in caso di istanza dell’impresa.
Infine, si segnalava per di più che Sez. 1, n. 5514 dell’11/12/2024, confrontandosi con l’opposto orientamento, affermava che l’apparente “cortocircuito” -correlato alla conferma da parte del giudice amministrativo dell’interdittiva antimafia e al contemporaneo diniego del controllo giudiziario volontario per insussistenza del requisito dell’agevolazione mafiosa -troverebbe composizione nella limitata validità temporale dell’interdittiva antimafia e nella confluenza, nonostante l’autonomia dei percorsi di cognizione, delle acquisizioni del giudizio di prevenzione nel procedimento amministrativo, denotandosi a tal proposito che la decisione del Tribunale della prevenzione dovrebbe essere considerata quale “fatto nuovo” -al pari di quella attestante il completamento, all’esito del controllo giudiziario, del programma di bonifica -che dovrebbe imporre, nel procedimento di revisione dell’interdittiva, una verifica dei presupposti per la revoca di questa ovvero la rivalutazione delle più fievoli misure amministrative di prevenzione di cui all’art. 94-bis D.Lgs. n. 159 del 2011.
Sempre secondo tale sentenza, tale rivalutazione potrebbe oltre tutto condurre, sia pure sulla base di specifica motivazione rafforzata, ad una conferma dell’interdittiva, ai sensi dell’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159 del 2011, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo e, al contempo, costituire la premessa per una istanza di controllo giudiziario.
Chiarito ciò, venendo a trattare l’altro orientamento nomofilattico, si notava come, secondo esso, la cognizione del giudice della prevenzione sarebbe invece diversamente conformata a seconda della parte che richieda il controllo giudiziario, sostenendosi che, in caso di richiesta di controllo giudiziario presentata dalla parte pubblica, il giudice dovrebbe valutare autonomamente la sussistenza del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose; in caso di istanza della parte privata, invece, tale valutazione dovrebbe tener conto dell’accertamento di quello stesso prerequisito già compiuto con l’informazione antimafia interdittiva, che rappresenterebbe, pertanto, il presupposto costitutivo della decisione del giudice ordinario per contemperare tutela dell’ordine pubblico e libertà di iniziativa economica (cfr.: Sez. 6, n. 42983 del 17/9/2024; Sez. 6, n. 41799 del 17/9/2024; Sez. 6, n. 32482 del 4/7/2024; Sez. 6, n. 22395 del 6/4/2023; Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021; Sez. 6, n. 27704 del 09/06/2021; Sez. 2, n. 9122 del 28/1/2021; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020), escludendosi, dunque, che l’istanza dell’impresa possa essere respinta per insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, trattandosi di presupposto già valutato in sede amministrativa; il giudice della prevenzione potrebbe rigettare la richiesta della parte privata solo ove ritenesse il pericolo di infiltrazione non occasionale e, di conseguenza, non emendabile con il controllo giudiziario.
Secondo l’orientamento in esame, sarebbe quindi irragionevole negare all’impresa l’accesso a tale misura quando il pericolo de qua sia considerato inesistente, poiché ciò determinerebbe una illogica disparità di trattamento a sfavore delle imprese più sane colpite dall’interdittiva antimafia, che non potrebbero avvalersi di tale istituto, rispetto a quelle che, presentando più evidenti sintomi di infiltrazione mafiosa, potrebbero, invece, beneficiare della sospensione dei divieti correlati alla misura interdittiva a fronte di elementi di collegamento con la criminalità organizzata ritenuti superabili mediante il controllo giudiziario, tenuto conto altresì del fatto che la diversa opzione ermeneutica -oltre a discostarsi da Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019- porterebbe a indebite sovrapposizioni tra l’ambito cognitivo del giudice amministrativo investito dell’impugnazione dell’interdittiva antimafia e quello del giudice della prevenzione.
Sotto il profilo teleologico, si spiega tra l’altro, la misura -fondata sui presupposti dell’emissione dell’interdittiva antimafia e della pendenza dell’impugnazione di tale provvedimento -sarebbe volta, da una parte, ad assicurare la bonifica aziendale, consentendo la prosecuzione dell’attività economica, e, dall’altra, a neutralizzare, in attesa della decisione del giudice amministrativo, gli effetti inibitori del provvedimento impugnato, segnalandosi, inoltre, sul piano letterale, come il legislatore, se avesse voluto adottare un modello unitario, avrebbe inserito nel comma 6 dell’art. 34-bis il riferimento al comma l, mentre, invece, si è limitato a prevedere che il Tribunale accoglie la richiesta “ove ne ricorrano i presupposti”.
Sotto il profilo sistematico, si evidenzia oltre tutto che il controllo giudiziario volontario “si pone alla confluenza di due istituti diversi per natura e caratteri: da un lato, il controllo giudiziario regolato dall’art. 34-bis, comma 1, cod. antimafia e, dall’altro, l’informativa antimafia interdittiva” (Sez. 5, n. 34526 del 2/7/2018 n. 34526), non potendo prescindere dal provvedimento prefettizio e dalla sua impugnazione.
Ordunque, tale confluenza implicherebbe, secondo l’indirizzo in esame, la contaminazione degli istituti in questione, da una parte, riducendo l’ambito di cognizione riservato al giudice della prevenzione (Sez. 2, n. 9122 del 28/1/2021), ma, dall’altra, valorizzando la dimensione dinamico-prognostica della bonificabilità dell’ente, sottolineata da Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019.
In pendenza del giudizio amministrativo, il grado di infiltrazione mafiosa rileverebbe pertanto solo se riscontrato nella sua massima espressione, quale profilo ostativo alla bonifica dell’impresa istante, costituendo, in caso contrario, la base del giudizio prognostico sulla emendabilità della situazione patologica accertata; esclusa la stabilità o la sussistenza dell’infiltrazione, l’impresa richiedente meriterebbe sempre di avvalersi della misura e dei suoi effetti neutralizzanti.
Ebbene, in tale articolato quadro di riferimento, la Sezione rimettente, con una analitica motivazione, dichiarava di condividere quest’ultimo indirizzo, sul rilievo che esso, “dinanzi ad un impianto normativo evidentemente inadeguato a coprire tutte le situazioni che possono prospettarsi nell’ipotesi in cui l’impresa viene attinta da informazione antimafia interdittiva, offre un’interpretazione coerente con la ratio della misura in esame e, soprattutto, idonea a evitare profili di frizione con principi costituzionali di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con la libertà di impresa”, ponendosi in evidenza come il controllo giudiziario sia stato introdotto come misura autonoma dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, per promuovere il disinquinamento mafioso delle attività economiche, salvaguardando, al contempo, la continuità produttiva e gestionale delle stesse e come tale finalità sarebbe vanificata dall’orientamento che legittima il diniego della misura ove il giudice della prevenzione non ravvisi alcuna forma di infiltrazione mafiosa, determinandosi in tal caso una disparità di trattamento tra imprese la cui attività presenti profili di inquinamento mafioso e imprese ritenute “sane” dallo stesso giudice, con conseguente permanenza, solo per queste ultime, degli effetti interdittivi del provvedimento impugnato.
Detta aporia, argomentava la Sesta sezione, se troverebbe però composizione, secondo l’indirizzo non condiviso, nel procedimento di aggiornamento dell’interdittiva di cui all’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159 del 2011, nell’ambito del quale il Prefetto potrebbe rivedere le proprie valutazioni sulla sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa, l’argomento in questione, tuttavia, non considererebbe come, durante il procedimento di aggiornamento, gli effetti dell’interdittiva permangono, in quanto la scadenza del termine di cui all’art. 86, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 non comporta l’automatica caducazione della interdittiva, ma farebbe sorgere solo l’obbligo per l’autorità prefettizia di riesaminare la vicenda (Sez. 1, n. 19154 del 17/11/2022), facendosene conseguire da ciò come la permanenza degli effetti interdittivi aggraverebbe dunque la condizione dell’impresa “sana”, che sarebbe esclusa dal circuito economico, soprattutto nel settore dei contratti pubblici.
Ad avviso dei giudici rimettenti, la soluzione propugnata dall’indirizzo a cui si aderiva, comunque, non sarebbe in realtà in contrasto nemmeno con il principio affermato dalla sentenza n. 46898 del 26/09/2019, che sarebbe circoscritto alla diversa questione devoluta nell’occasione alle Sezioni Unite -relativa, cioè, al regime di impugnazione del provvedimento di diniego del controllo giudiziario volontario -mentre, invece, il passaggio argomentativo valorizzato dall’opposto orientamento costituirebbe un obiter, privo, in quanto tale, di carattere vincolante, tenuto conto altresì del fatto che la tesi dell’unitarietà del sindacato spettante al giudice della prevenzione, anche in tema di controllo giudiziario, ometterebbe di considerare le specificità della misura “volontaria”, che costituirebbe un unicum nel sistema prevenzionistico, venendo adottata su istanza dell’impresa che, sia pure per il raggiungimento di finalità economiche correlate agli effetti sospensivi e alla piena prosecuzione dell’attività imprenditoriale, si “consegnerebbe” volontariamente al controllo del giudice della prevenzione e alla gestione “condivisa” con l’amministratore giudiziario.
Del resto, si notava che, a conferma della peculiare natura della misura del controllo giudiziario volontario, è stato esaminato anche il procedimento descritto dall’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159 del 2011, che, pur richiamando le forme dettate dall’art. 127 cod. proc. pen., contempla l’audizione -oltre che dei soggetti interessati e del procuratore distrettuale competente, secondo il modello procedurale tipico dei procedimenti camerali -anche del Prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva: proprio detta audizione conferirebbe al contraddittorio una connotazione collaborativa e dialogica tra le due autorità, visto che, escluso che l’audizione del Prefetto possa riguardare gli elementi valutati ai fini dell’interdittiva antimafia o la legittimità di questa -oggetto del parallelo giudizio amministrativo -, per la Sezione rimettente, ragioni logiche imporrebbero di conformare l’oggetto del contraddittorio alla natura del giudizio devoluto al giudice della prevenzione e, dunque, ai temi della occasionalità della agevolazione e della prognosi di recupero dell’impresa, nel senso che una sorta di “conferenza di servizi”, incentrata non sulla “fotografia” statica della situazione di condizionamento mafioso dell’attività dell’impresa richiedente, bensì sul futuro di questa e sulla sua capacità di riallineamento al circuito economico “sano”.
Sempre ad avviso del Collegio rimettente, l’opposto indirizzo ermeneutico non considererebbe inoltre adeguatamente nemmeno i rapporti tra giudizio di prevenzione e giudizio amministrativo, intendendoli come “monadi” non comunicanti tra loro e trascurando così la complementarità esistente tra i provvedimenti, desumibile da una lettura teleologica e sistematica della relativa disciplina, atteso che l’informazione antimafia interdittiva svolgerebbe una funzione preventiva, in quanto volta non a colpire pratiche e comportamenti di “imprenditorialità mafiosa” -compito spettante all’autorità giudiziaria penale -ma a prevenire tale evenienza, monitorando il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa e la sua capacità di adattarsi alle situazioni locali.
D’altronde, rispetto all’accertamento di carattere “statico”, caratterizzante l’interdittiva antimafia, il controllo giudiziario volontario mirerebbe invece a realizzare la finalità preventiva attraverso un intervento che, all’esito di un giudizio prognostico positivo sul futuro “riallineamento” dell’impresa, tende al risanamento di questa, consentendole, sotto il controllo dell’amministrazione giudiziario, la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, con la provvisoria sospensione degli effetti preclusivi dell’interdittiva nei rapporti con la pubblica amministrazione.
I due istituti -pur differenti sul piano ontologico e teleologico -convergerebbero quindi verso l’obiettivo finale, costituito non dal fallimento dell’impresa oggetto di infiltrazione mafiosa, ma dal suo recupero e reinserimento nell’economia “sana”, considerato tra l’altro che, a conferma della complementarità tra i due provvedimenti, vengono considerati anche i profili di connessione individuati dal Consiglio di Stato e, inoltre, il provvedimento con cui il T.A.R. Calabria, con ordinanza del 9/10/2024, aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 34-bis, comma 7, D.Lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24,41,97, 111, 113 e 117, comma l, in relazione agli artt. 6, 8 e 13 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’interdittiva conseguente all’ammissione al controllo giudiziario perduri dopo la sua cessazione per il tempo occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento ex art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159 del 2011.
Ciò posto, un’ultima considerazione veniva spesa dalla Sezione rimettente con riferimento all’istituto, di recente introduzione, delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previsto dall’art. 94-bis D.Lgs. n. 159 del 2011, osservandosi che, nell’ottica del contemperamento tra interesse pubblico alla sicurezza e libertà di iniziativa economica, la norma consente al Prefetto, che rilevi l’occasionalità dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di anticipare alla fase amministrativa le misure di self cleaning previste per il controllo giudiziario; all’esito del periodo di durata delle misure, il Prefetto rivaluterà la situazione e, ove riscontri il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascerà un’informazione antimafia liberatoria; in caso contrario, invece, potrà adottare l’informazione antimafia interdittiva.
Dunque, argomentava la Sesta Sezione, emergerebbe la simmetria della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis D.Lgs. n. 159 del 2011 con il controllo giudiziario sia da un punto di vista contenutistico che teleologico, trattandosi, in entrambi i casi, di misure di risanamento dell’impresa; la logica di progressività delle misure amministrative lascerebbe, tuttavia, scoperto il tema delle possibili interferenze tra istituti, dato che l’art. 94-bis, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011 contemplerebbe esclusivamente l’ipotesi in cui, pendendo le misure di prevenzione collaborativa, il giudice della prevenzione adotti il controllo giudiziario con la nomina dell’amministratore giudiziario; in tal caso, vi sarebbe l’immediata cessazione delle misure in esame, della cui esecuzione potrà, comunque, tenere conto il giudice della prevenzione ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario mentre nulla si dice, invece, con riferimento al caso in cui, scaduto il termine di durata delle misure collaborative, il Prefetto adotti l’interdittiva antimafia e l’impresa richieda, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159 del 2011, di accedere al controllo giudiziario.
Ebbene, per la Sezione rimettente, in tale ipotesi, ove si condividesse l’orientamento che ribadisce la pienezza del sindacato giurisdizionale anche sulle valutazioni concernenti l’an e il quantum di infiltrazione mafiosa, non potrebbe scongiurarsi il rischio del cortocircuito rappresentato dal diniego della misura all’imprenditore ritenuto “sano”; seguendo, invece, l’altro orientamento, il tema che si pone è se la valutazione prefettizia, di non occasionalità dell’agevolazione, possa incidere sulla discrezionalità del giudice della prevenzione, vincolandolo alla medesima valutazione e, quindi, al rigetto dell’istanza.
In argomento, in assenza di pronunce della giurisprudenza, di legittimità o amministrativa, secondo la Sezione rimettente, se si potrebbe ritenere, che, accedendo a una soluzione che estende il valore della valutazione prefettizia anche alla non occasionalità della agevolazione, si determinerebbe, di fatto, una interpretazione abrogatrice dell’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159 de 2011, la cui applicazione sarebbe inibita sia nel caso di immediata emissione dell’interdittiva, ove questa contenga una specifica esclusione della occasionalità dell’agevolazione, sia nell’ipotesi di una progressività delle misure preventive amministrative con il passaggio dalle misure collaborative all’interdittiva antimafia, sarebbe, tuttavia, prospettabile una diversa esegesi, che riconduca ad armonia il rapporto tra i due istituti, nel senso che, muovendo dalle considerazioni svolte sulla finalità risanatrice del controllo giudiziario volontario e delle misure collaborative e sul rapporto di complementarità tra interdittiva antimafia e controllo giudiziario volontario, potrebbe sostenersi che il giudice della prevenzione, pur dovendo partire dal rischio di infiltrazione mafiosa accertato dal Prefetto, non sia vincolato alla valutazione da questi svolta sull’intensità dell’agevolazione.
Il giudice della prevenzione dovrebbe pertanto tenere conto del provvedimento prefettizio, ma, alla luce anche del contraddittorio con il Prefetto previsto dall’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159 del 2011, ove ritenesse di pervenire ad una diversa conclusione, sarebbe tenuto a confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento amministrativo e a fornire una motivazione rafforzata sulla diversa conclusione in merito all’intensità dell’agevolazione.
3. La decisione delle Sezioni Unite: controllo pieno sul rischio mafioso
Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta di controllo giudiziario richiesto volontariamente dall’impresa”), ricostruita la vicenda giudiziaria di cui sopra, illustrati gli orientamenti nomofilattici formatisi in subiecta materia e compiuta una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento – ritenevano necessario prima di comporre il suddetto contrasto giurisprudenziale, una volta fatto presente che entrambi gli orientamenti richiamano e valorizzano Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, riportare testualmente le affermazioni contenute nella pronuncia in questione.
Premesso ciò, gli Ermellini, nell’ambito di siffatta operazione ermeneutica, osservavano innanzitutto che, nell’esaminare le caratteristiche del controllo giudiziario, la citata sentenza, ossia la sentenza n. 46898 del 26/09/2019, ha chiarito come “con la medesima legge 161, mediante l’art. 11 che ha inserito nel codice antimafia l’art. 34-bis, è stato compiutamente ridisegnato l’istituto che qui interessa, quello cioè del controllo giudiziario delle aziende, misura non più soltanto servente e funzionale a quella della amministrazione giudiziaria, ma da questa indipendente perché fondata, ab origine, sul rilievo che la possibile agevolazione di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per gravi reati -comune con la piattaforma operativa della misura ex art. 34 -sia soltanto occasionale” (cfr. paragrafo 2.3, pag. 7).
Ebbene, sulla base di tale presupposto, le Sezioni Unite, in quella occasione, hanno poi delineato il perimento cognitivo del giudice, distinguendo tra l’ipotesi in cui la misura sia richiesta dalla parte pubblica o disposta d’ufficio rispetto a quella in cui sia richiesta dall’impresa attinta dall’interdittiva antimafia: nel primo caso, il giudice deve accertare “le condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell’attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie”; nel secondo, tale verifica “non scolora del tutto, dovendo pur sempre il Tribunale adito accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa”, oltre che a rilevare, con riferimento all’amministrazione giudiziaria e al controllo giudiziario, che la peculiarità dell’accertamento del giudice della prevenzione risiede nel fatto che il fuoco dell’attenzione deve essere posto sulle concrete possibilità della realtà aziendale considerata di riallinearsi a un contesto economico sano, anche per il tramite dei controlli e delle sollecitazioni del giudice delegato, precisandosi, in particolare che “l’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione… non è funzionale soltanto a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa di relazioni esterne patologiche, ma anche a prevedere le potenzialità di quella specifica realtà di affrancarsene, seguendo l’iter che la misura comporta”, trattandosi di un passo della motivazione certamente inserito nell’ambito di una sentenza emessa in un procedimento in cui le Sezioni Unite erano state chiamate a pronunciarsi su una questione del tutto diversa da quella in esame.
Pur tuttavia, nella disamina di codesto provvedimento, le Sezioni unite, nella pronuncia qui in esame, ritenevano necessario evidenziare un dato rinvenibile in quel pronunciamento, vale a dire il giudice della prevenzione, al fine dell’ammissione al controllo giudiziario volontario, deve compiere un accertamento, che, seppur in una prospettiva dinamica finalizzata al riallineamento della impresa, nondimeno ha origine e si sviluppa sulla base della verifica della sussistenza di uno stato di condizionamento e di infiltrazione, che fotografa lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versa la realtà aziendale.
Un accertamento dinamico e prospettico in cui, tuttavia, la verifica della soglia di condizionamento non scolora del tutto, nemmeno nel caso di controllo giudiziario richiesto dalla parte privata, e deve prendere le mosse dalla esistenza da uno stato attuale di pericolosità.
Tal che se ne faceva conseguire come non si tratti, allora, di una verifica limitata all’accertamento del solo limite superiore del grado di condizionamento, cioè, della esistenza di un pericolo di ingerenza mafiosa maggiore e più grave rispetto a quello occasionale e, dunque, non rimediabile con il semplice controllo giudiziario, ma di un controllo autonomo e indipendente fondato sulla necessità di verificare che un’agevolazione occasionale ci sia, costituendo tale passaggio argomentativo la base per le ulteriori valutazioni, relative alla bonificabilità della impresa.
Orbene, per la Suprema Corte, diversamente da quanto ritenuto con l’ordinanza di rimessione, le Sezioni unite, nell’ambito di un articolato ragionamento che riguardava una questione diversa, non affermarono che il giudice della prevenzione non debba accertare, seppur nella diversa prospettiva del recupero e della bonificabilità della impresa, il presupposto della occasionalità della agevolazione di soggetti pericolosi, ovvero che debba accertarlo solo nei limiti in cui emerga un condizionamento non occasionale, il che costituiva un’affermazione di principio che, nel caso di specie, doveva, tuttavia, essere esplicitata ulteriormente, il che veniva effettuato nei seguenti termini: “Prescindendo da Sez. U, [n. 46898 del 26/09/2019], l’orientamento recepito dall’ordinanza di rimessione, nelle sue diverse declinazioni, ruota intorno ad un’affermazione costitutiva, ovverosia, quella per cui, in sede di valutazione della richiesta di accesso al controllo giudiziario volontario, il giudice ordinario non potrebbe rimettere in discussione la sussistenza, già accertata dal Prefetto, di un condizionamento criminale dell’ente, costituendo in tal senso il provvedimento amministrativo un “fatto intangibile” per la decisione del Tribunale. Il giudice della prevenzione dovrebbe solo compiere una prognosi di bonificabilità e dovrebbe negare l’accesso solo quando la relazione tra impresa e soggetti pericolosi sia stabile (o comunque di significativa gravità), tale cioè da non poter essere emendata; l’impresa dovrebbe essere ammessa all’istituto in tutti gli altri casi, anche in quelli non vi sia nessun pericolo di infiltrazione mafiosa nell’organizzazione. Una misura di prevenzione patrimoniale che, in quest’ultimo caso, dovrebbe essere disposta in assenza di pericolosità ma in nome della esigenza totalizzante di salvaguardare la continuità di impresa e, quindi, di sterilizzare gli effetti della interdittiva antimafia.Una impostazione che ridimensiona -fino quasi a svuotarlo-il potere di accertamento del giudice penale e che sostanzialmente disconosce che il Tribunale di prevenzione, in sede di valutazione dell’istanza privata di accesso al controllo, sia titolare di pieni poteri di cognizione e che, nell’esercizio di detti poteri, possa giungere a conclusioni anche radicalmente diverse rispetto a quelle dell’autorità prefettizia e, quindi, negare l’accesso all’istituto non solo nell’eventualità di un cronico o comunque grave pericolo di infiltrazione mafiosa, ma anche per l’insussistenza di qualsiasi condizionamento criminale. (…) Si tratta di una impostazione che non può essere condivisa. (…) Sotto un primo profilo, pur volendo ragionare nel senso indicato, l’impostazione in esame finisce in realtà per riconoscere come lo stesso giudizio relativo alla bonificabilità del soggetto sia pur sempre legato, come sostanzialmente affermato da Sez. [n. 46898 del 26/09/2019], alla necessità di un vaglio preventivo del tipo di relazione esistente tra impresa e criminalità organizzata. Una valutazione sullo stato attuale dell’ente che solo renderebbe possibile comprendere, in chiave prospettica, se e in che misura la bonifica aziendale possa avere successo. Una impostazione, quella che non può condividersi, che, al di là delle varie prospettazioni, finirebbe, tuttavia, implicitamente, per fare ricorso a quell’accertamento da parte del giudice della prevenzione anche sul “passato” e sullo “stato attuale” della impresa che in realtà si vuole disconoscere: infatti, il profilo della sussistenza del pericolo di agevolazione occasionale e quello della possibilità concreta di bonifica non possono che essere unitari e saldarsi fra loro, presentandosi la dimensione prospettica come un logico sviluppo, conseguente e non scindibile, del primo profilo, senza il quale la stessa non avrebbe senso. È stato del resto condivisibilmente osservato in dottrina come, in assenza della verifica del profilo di mera occasionalità di agevolazione mafiosa, sia obiettivamente arduo individuare in concreto quale debba essere il percorso da imporre in funzione del perseguimento dell’obiettivo del riallineamento dell’attività di impresa in un contesto economico sano. Una prognosi, dunque, inevitabilmente anche retrospettiva, rispetto alla quale sono configurabili due possibili scenari negativi: da un lato, quello per cui la bonifica è improduttiva in ragione del livello di condizionamento mafioso che, in quanto, esteso, stabile, consolidato, renderebbe inutile un mero controllo esterno sull’attività economica, dall’altro, quello in cui non vi è nessuna giustificazione dell’intervento terapeutico, in quanto la relazione tra impresa e soggetti portatori di pericolosità assume caratteristiche talmente inconsistenti (o sia radicalmente insussistente) da rendere inutile il ricorso alla misura di prevenzione, che, se applicata, sarebbe del tutto estranea al sistema, perché sganciata dai suoi presupposti costitutivi. Una misura, in altri termini, che, come è stato affermato, finirebbe per avere lo scopo di bonificare ciò che non avrebbe ragione di essere bonificato; una misura volta a curare un soggetto sano, che non avrebbe bisogno di nessuna cura. (…) È senz’altro vero che non è facile declinare il giudizio di pericolosità in relazione alla dimensione di una persona giuridica; la immaterialità che connota l’ente e, più in generale, la difficoltà di sintesi dei plurimi comportamenti individuali che riempiono di contenuti l’azione economica di una impresa rendono complessa la valutazione, in via predittiva, della sua capacità criminale. Il tema -è stato lucida mente fatto osservare in dottrina -è quello della definizione, rispetto alle “nuove misure” di prevenzione, della dimensione della pericolosità dell’ente, di comprendere cosa essa sia, di quale sia il suo contenuto, di come debba essere misurata e declinata; il legislatore, in continuità con il progressivo processo di dematerializzazione tra misure di prevenzione patrimoniale e misure personali, è rimasto obiettivamente silente sul punto e il profilo è sostanzialmente rimesso alla capacità di apprezzamento del singolo giudice. La divaricazione tra prevenzione personale e prevenzione patrimoniale, giustificata dal fine di colpire comunque i beni di origine illecita, assume una connotazione del tutto peculiare rispetto alle misure di bonifica aziendale, in cui la valutazione della effettiva pericolosità della realtà imprenditoriale interessata è caratterizzata dalla esistenza di un nesso di relazione tra il soggetto agevolante (quello nei cui confronti si procede) e un soggetto agevolato (che è quello su cui generalmente si appunta l’attenzione) e che colora la vicenda che interessa il soggetto agevolante. Se il riferimento è costituito dalla constatata funzione agevolatrice dell’attività economica di cui ci si interessa in favore di un altro soggetto, ciò da cui non si può prescindere è la verifica da parte del giudice ordinario della consistenza di detta agevolazione e, soprattutto, che sussista -secondo un giudizio prospettico -il pericolo che l’agevolazione persista nel futuro. È l’accertamento di detto rischio che spiega e giustifica il giudizio di pericolosità dell’ente e che giustifica l’intervento pubblico volto a recidere i persistenti legami tra l’impresa e le realtà criminali, nonché il tentativo di recupero della stessa impresa. Una esigenza che implica una valutazione da parte del giudice della prevenzione sulla esistenza e sulla eventuale permanenza dei legami tra l’ente agevolante e la realtà criminale agevolata, perché solo ciò costituisce, secondo i principi generali, il presupposto che giustifica l’adozione di quella che resta pur sempre una misura di prevenzione patrimoniale -il controllo giudiziario volontario -idonea ad incidere in modo rilevante e sicuramente limitativo sui diritti fondamentali dei destinatari. Ciò che deve essere scongiurato, dunque, è che l’ingerenza dello Stato sia slegata da un effettivo bisogno di risanamento aziendale. In tale contesto non è condivisibile, rispetto alle esigenze di accertamento della concreta pericolosità dell’ente, la tesi secondo cui la misura del controllo volontario sarebbe esclusivamente subordinata alle concrete chance di risanamento della impresa: il giudice, secondo detta impostazione, dovrebbe cioè limitarsi a verificare solo l’effettiva praticabilità di un intervento terapeutico. Una tesi, si è fatto condivisibilmente notare, inconferente rispetto alla esigenza di accertare la concreta pericolosità dell’ente da parte del giudice della prevenzione e che finisce per legittimare, sul piano giuridico, un intervento pubblico inutile. Una impostazione, quella che non si condivide, che, come si dirà in prosieguo, sembra in realtà funzionale soprattutto a mitigare gli effetti corrosivi della interdittiva antimafia attraverso l’offerta alla impresa destinataria di una prospettiva di temporanea continuità operativa, ma che prescinde, tuttavia, dai presupposti, dal senso e dalle potenzialità applicative dell’istituto del controllo volontario, e che finisce per condurre, si è fatto correttamente notare, ad un sovradosaggio di prevenzione nei confronti di enti non pericolosi sulla base solo del previo accertamento compiuto in sede amministrativa, caratterizzato, tuttavia, da una piattaforma probatoria verosimilmente più limitata e, quindi, da una più limitata affidabilità epistemica. (…) Proprio la necessità di neutralizzare i rischi indicati giustifica la piena estensione dei poteri del giudice della prevenzione, chiamato a valutare, anche retrospettivamente, la “storia” del soggetto nei cui confronti si procede e, quindi, il rischio attuale di infiltrazione criminale, il pericolo di reiterazione della condotta agevolatrice, l’effettivo bisogno di risanamento, la bonificabilità del soggetto. La dimensione di pericolosità dell’ente attiene, dunque, non solo e non tanto alla verifica del fatto che, in passato, l’impresa abbia avuto rapporti, più o meno solidi, con soggetti legati a contesti mafiosi, quanto, piuttosto, al rischio che tali rapporti si protraggano nel futuro, che l’impresa cioè li mantenga. Attraverso questo approccio, che si sviluppa in ragione della nuova strutturazione gradualistica “a prisma” dell’intero sistema della prevenzione, è possibile dimensionare le diverse misure di prevenzione e legittimare l’intervento terapeutico dello Stato. Ciò costituisce l’oggetto della valutazione del giudice della prevenzione davanti ad ogni richiesta di misura di prevenzione e, quindi, anche del controllo giudiziario volontario. Una valutazione autonoma e completa, che parte dal passato ma che investe il futuro del soggetto e che ruota intorno alla formulazione di un giudizio di pericolosità nel senso indicato; una valutazione che può pervenire a conclusioni difformi rispetto a quelle raggiunte dall’autorità prefettizia. Né appare condivisibile l’assunto, inevitabilmente recepito dall’orientamento qui non condiviso, secondo cui il vaglio prefettizio sarebbe vincolante solo quanto alla sussistenza dell’agevolazione mafiosa e non già rispetto alla sua intensità (cioè al suo carattere non occasionale); l’autonomia del vaglio del giudice di prevenzione non può infatti valere, per così dire, “a intermittenza”, ma costituisce, pur nella sua complessità, un requisito essenziale nell’attuale assetto di sistema. (…) È nondimeno vero che l’argomento, valorizzato da una parte della dottrina e dall’indirizzo recepito dalla Sezione rimettente, è quello secondo cui l’accesso al controllo volontario sarebbe doveroso proprio nel caso in cui sia accertata l’inesistenza del pericolo di condizionamento mafioso, atteso che in questi casi sarebbe egemone l’esigenza di assicurare la continuità dell’impresa attraverso la sua sottoposizione a controllo giudiziario. Ciò sarebbe ineludibile perché, si argomenta secondo varie declinazioni, ragionando diversamente, si realizzerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra le imprese non pericolose, che non potrebbero ottenere la sospensione dell’interdittiva antimafia, e quelle, invece, compromesse occasionalmente, che conseguirebbero questo indubbio beneficio. Si tratterebbe, in ogni caso, di un assetto che non consegue di per sé al rigetto della richiesta di ammissione al controllo volontario del soggetto ritenuto non pericoloso dal giudice della prevenzione e, tuttavia, sottoposto ad interdittiva antimafia prefettizia, quanto, piuttosto, come meglio si dirà, alla decisione del legislatore di costruire un doppio binario del paradigma della prevenzione.
D’altra parte, è stato notato in dottrina come il giudice ordinario, negando l’accesso alla terapia all’ente “sano” e consentendolo a quello occasionalmente compromesso, non tratti in modo diverso situazioni uguali, ma operi differenziando le scelte da compiere a fronte di due situazioni obiettivamente diverse, avviando le cure per un soggetto che ha effettivamente necessità di essere assistito e negandole, invece, a un potenziale destinatario che non manifesta analoghe esigenze, perché non pericoloso, nel senso indicato. Un argomento, quello per cui l’accesso al controllo giudiziario volontario dovrebbe ammettersi anche nel caso di impresa sana in ragione della esigenza di assicurare la continuità aziendale e di sterilizzare gli effetti della interdittiva antimafia, che in realtà, come già detto, finisce per sovrapporre profili diversi. L’esigenza di assicurare la continuità aziendale assume rilievo in un’ottica di bilanciamento solo laddove si sia in presenza di un soggetto pericoloso e del rischio di un condizionamento criminale, mentre, invece, in tutti i casi in cui detto condizionamento non vi sia, non vi è necessità di operare un bilanciamento e non vi è necessità di disporre nessuna misura di prevenzione patrimoniale che, se disposta, avrebbe solo la funzione anomala di superare un supposto difetto di coordinamento tra il giudizio di prevenzione e quello amministrativo, tra interdittiva antimafia e valutazione del giudice della prevenzione e, soprattutto, tra questo e autorità prefettizia. Non da ultimo, inoltre, l’interpretazione qui disattesa -oltre che contra legem, come meglio si vedrà più oltre sulla base dei dati testuali della norma -finisce per risolversi, a ben vedere, nel “piegare” il controllo giudiziario cd. volontario a una finalità ad esso all’evidenza estranea, ossia la neutralizzazione di significativi effetti dell’informazione interdittiva antimafia, istituto, quest’ultimo, introdotto, come si è visto, in epoca ben più risalente rispetto al controllo giudiziario, che il legislatore ha disciplinato con la previsione, all’evidenza non irragionevole in rapporto a un provvedimento amministrativo, dello scrutinio sulla sua legittimità affidato al giudice amministrativo. Attraverso un uso improprio della funzione interpretativa, dunque, il giudice comune finirebbe per realizzare un vero e proprio intervento “di carattere normativo” comportante, cioè, “scelte discrezionali che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore” (cfr., sia pure, con riguardo a diversa questione, Corte cost., ord. n. 83 del 2007). In tal modo si rinnegherebbe (…) la indispensabile funzione di garanzia propria del giudizio di prevenzione che non è subordinato a quanto già disposto dall’autorità amministrativa, atteso che, diversamente, ciò sarebbe in contrasto financo con il principio costituzionale della separazione dei poteri”.
Ordunque, terminata questa precisazione, volta ad una lettura dell’arresto giurisprudenziale succitato chiaramente distonica da quella intrapresa dalla Sezione rimettente, a questo punto della disamina, le Sezioni unite osservavano inoltre come, in tale contesto, assuma obiettivo rilievo, con riguardo ai molteplici profili esaminati e alla stessa questione rimessa alle Sezioni Unite, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2025.
In effetti, con codesta sentenza, il Supremo Consesso evidenziava come la Corte costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, D.Lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 3e 41 Cost. nella parte in cui -disponendo la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell’ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario -non prevede che tale sospensione si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del Prefetto.
In particolare, il Giudice delle leggi ha innanzitutto definito il controllo giudiziario, in generale, quale “misura di prevenzione giudiziaria patrimoniale”, applicabile dal giudice della prevenzione d’ufficio o a domanda dell’operatore economico ed espressivo della più recente tendenza legislativa a fornire una risposta preventiva ai fenomeni di infiltrazione criminale nell’economia secondo misure graduali e proporzionate, oltre che chiarire, senza operare nessuna distinzione tra controllo c.d. prescrittivo e controllo c.d. volontario, che il controllo giudiziario può essere disposto solo se l’agevolazione a persone pericolose, individuate dall’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2011, sia “occasionale” (art. 34-bis, comma l), “secondo un riscontro che la giurisprudenza intende non soltanto come riferito allo “stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto (teso) a comprendere e prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta”, rilevandosi al contempo che “con il controllo a domanda dell’imprenditore, il legislatore ha collegato la prevenzione giudiziaria con quella amministrativa per dare coordinata risposta al tentativo di infiltrazione della criminalità di tipo marginale, ma è evidente che non ragionevolmente ha mancato di “chiudere il cerchio” e determinato un incongruo sacrificio della libertà di impresa”.
Dunque, per le Sezioni unite, si tratta di una ricostruzione, quella della Corte costituzionale, che, in senso confermativo agli assunti contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite: a) non fa riferimento ad una distinzione tra controllo prescrittivo e controllo volontario; b) non fa riferimento ad un sindacato sincopato del giudice ordinario; c) non fa riferimento ad un rapporto di pregiudizialità -dipendenza del procedimento davanti al giudice ordinario rispetto a quello amministrativo.
Oltre a ciò, si riteneva oltre tutto opportuno utile richiamare la relazione finale della Commissione ministeriale che ha predisposto l’articolato della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il che veniva fatto nel susseguente modo: “Detta relazione chiarisce che viene proposto “un insieme di innovazioni volte all’obiettivo di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni, nel quadro di una ammodernata disciplina tendente a bilanciare in maniera più equilibrata le diverse aspettative ed esigenze oggi in gioco in questo campo”; “soprattutto, è prevista l’introduzione del nuovo istituto del “controllo giudiziario” destinato a trovare applicazione in luogo dell’amministrazione (e altresì del sequestro ai sensi dell’art. 20 e della confisca ai sensi dell’art. 24 cod. ant.) nei casi in cui l’agevolazione “risulti occasionale… e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività di impresa”. Si tratta di un testo che fa emergere un dato, anche questo, deponente in senso inverso rispetto all’indirizzo che non si condivide: anche nella relazione, non solo non è introdotta nessuna distinzione tra controllo prescrittivo e controllo volontario, ma è affermata la necessità che esistano, ai fini dell’accesso all’istituto, un’agevolazione occasionale e il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività”.
Compiuta questa breve disamina di siffatta relazione, i giudici di legittimità ordinaria, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, giungevano ad una prima conclusione, ossia che il controllo giudiziario è considerato come un istituto unitario, il cui presupposto è costituito dal pericolo di contaminazione della impresa; un istituto che ruota e che si sviluppa in ragione di un giudizio prognostico di riallineamento con l’economia sana ma che, invero, non avrebbe alcun aggancio con la realtà qualora il giudice della prevenzione non ritenesse sussistente un profilo di pericolosità attuale da rimuovere, fermo restando che, sotto altro profilo, tra gli aspetti chiariti dalla Corte costituzionale vi è la ribadita diversità della valutazione espressa dal Prefetto (e del suo sindacato da parte del giudice amministrativo) rispetto al “fuoco” della valutazione del giudice della prevenzione: la prima -preordinata alla adozione della interdittiva quale reazione ordinamentale alle minacce della criminalità -è esclusivamente di tipo “statico” (o retrospettivo), quale diagnosi di un fenomeno di rischio infiltrativo già perpetratosi; mentre la seconda -funzionale all’ammissione del richiedente a una misura di bonifica -è di natura eminentemente “dinamica”, perché prognosi delle concrete possibilità che la singola realtà aziendale abbia, o meno, di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano (Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 7 del 14/12/2022).
Insomma, per le Sezioni unite, i principi affermati dalla Consulta sono simmetrici con l’impostazione che, da una parte, colloca l’istituto del controllo giudiziario in un contesto sistemico unitario e, dall’altro, afferma che il presupposto della misura è sempre costituito dal pericolo di contaminazione, ancorché occasionale: ciò spiega perché la Corte costituzionale faccia riferimento ad un giudizio prognostico di riallineamento con l’economia sana che, invero, non avrebbe alcuna giustificazione qualora il giudice della prevenzione non ritenesse sussistente nessun profilo di pericolosità da rimuovere.
Del resto, se certamente il controllo giudiziario costituisce una misura peculiare, ma ciò è vero solo per quanto riguarda l’accesso all’istituto, che può essere chiesto direttamente anche dal soggetto privato; si tratta tuttavia di una misura che, per il resto, ha un contenuto identico a quella disposta d’ufficio.
Il legislatore delinea, in altri termini, un istituto unitario nella costruzione sistematica, unitario nel contenuto della valutazione da parte del giudice della prevenzione e unitario, infine, nel rimettere al giudice della prevenzione un sindacato pieno ed autonomo sui richiamati “presupposti”.
Ordunque, in ragione di quanto appena enunciato, per la Cassazione, anche l’argomento che fa riferimento al dato testuale dell’art. 34-bis comma 6, non solo non conforta l’assunto dell’orientamento che non si condivide, ma sembra orientare l’interprete nel senso inverso.
Difatti, a fronte del fatto che i presupposti di accesso all’istituto del controllo giudiziario volontario non possono essere letti in modo segmentato ed atomistico nel passaggio dall’art. 34, all’art. 34-bis comma 1 e, infine, all’art. 34-bis comma 6, si faceva presente che l’espressione contenuta nell’art. 34-bis, comma 6, in cui si fa esplicitamente riferimento ai “presupposti”, fu introdotta in sede parlamentare, al fine di evitare un indebolimento indiscriminato della prevenzione amministrativa ed accogliendo in tal senso le indicazioni pervenute dalla Direzione Nazionale Antimafia, con ciò indicandosi le ragioni sistematiche per le quali una lettura disgiunta del comma 6 rispetto al comma 1 non può essere condivisa, pur non essendovi tuttavia elementi, neanche sul piano testuale, che, per la Corte di Cassazione, consentano di ritenere che i presupposti di accesso al controllo giudiziario volontario siano diversi rispetto a quello c.d. prescrittivo e che consistano solo nella esistenza della interdittiva antimafia impugnata davanti al giudice amministrativo, posto che non è chiaro perché, volendo ragionare in tal modo, la norma avrebbe dovuto fare riferimento alla sussistenza di “presupposti”.
D’altronde, se un riferimento obiettivamente sovrabbondante che si limiterebbe a richiamare ciò che è già esplicitato dalla stessa disposizione, nell’ambito dello stesso comma, nel periodo immediatamente precedente, e quindi sarebbe un richiamo meramente inutile, invece, un richiamo, quello ai “presupposti”, che, invece, ha un senso perché lega, ribadendo l’unitarietà dell’istituto, il controllo volontario a quello c.d. prescrittivo; un richiamo che conferma come il controllo giudiziario volontario non sia “altro” rispetto a quello delineato nel comma 1 della norma e impone al giudice ordinario di verificare il fatto, cioè lo stato della impresa, l’esistenza di un pericolo di condizionamento mafioso, l’eventuale livello di questo, la possibilità di bonificare.
Tra l’altro, se i “presupposti” fossero unicamente quelli della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della proposizione di impugnazione del relativo provvedimento del Prefetto, non si riuscirebbe a comprendere perché, trattandosi in definitiva di accertare due elementi “fattuali” di semplicissima e quasi banale constatazione e scevri da ogni possibile valutazione, si sia ritenuto di affidare un tale compito non solo ad un giudice ma, addirittura, di inserirlo in un procedimento da tenersi con le modalità di una udienza camerale in contraddittorio atteso il richiamo della norma alle forme dell’art. 127 cod. proc. pen..
Tal che se ne faceva discendere che i presupposti non possono non essere anche quelli del comma l, atteso che il controllo volontario è, letteralmente, quello “di cui alla lettera b) del comma 2”, nel senso che ad esso consegue la nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario che riferisce bimestralmente gli esiti del controllo a detto giudice e al pubblico ministero; ma, se questo è l’oggetto, parrebbe necessario che il controllo abbia, come presupposto logico, non solo la situazione di agevolazione occasionale, diversamente non comprendendosi che cosa il giudice dovrebbe controllare, ma anche, ove emergente, la eventuale insussistenza stessa del pericolo di tale agevolazione, giacché non sarebbe dato comprendere la razionalità di una interpretazione del sistema normativo che, pur consentendo al giudice della prevenzione la valutazione del “grado” di infiltrazione mafiosa (se, cioè, sia stabile ovvero solo occasionale), lo priverebbe incongruamente, all’esito di un’analisi in cui, in realtà, intensità della infiltrazione e, prima ancora, sussistenza della stessa, appaiono tra loro non disgiungibili, del potere di recepire il ben più rilevante esito della mancanza in toto di un tale pericolo, così come non sarebbe obiettivamente chiara quale sia la disciplina applicabile nel caso in cui, rispetto ad una impresa attinta da informazione antimafia interdittiva, venga richiesto il controllo giudiziario sia dalla parte pubblica che dal privato; non è chiaro, in questi casi, quale sarebbe il modulo decisorio che il giudice dovrebbe adottare, né se il giudice dovrebbe applicare un modello decisorio diverso rispetto alle due domande, né, ancora, quali sarebbero i poteri del Tribunale rispetto a due richieste che hanno ad oggetto la medesima misura nei confronti della stessa impresa per gli stessi fatti, tenuto peraltro conto che anche il procedimento è sostanzialmente lo stesso, essendo l’unica differenza oggi contemplata, a seguito del D.L. n. 152 del 2021, quella della espressa indicazione, tra i soggetti che il Tribunale deve sentire prima di provvedere, del Prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva (art. 34-bis, comma 6, cit.).
Oltre a ciò, si stimava per di più neanche chiaro, nella ipotesi in esame, perché solo nel caso di controllo giudiziario a richiesta del privato, il provvedimento interdittivo dovrebbe avere una maggiore valenza nel procedimento di prevenzione, considerato che è possibile anche che l’impresa destinataria di una interdittiva antimafia abbia impugnato il provvedimento amministrativo ma non abbia chiesto il controllo volontario (cfr., Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024).
Dunque, per gli Ermellini, diversamente da quanto è stato affermato da una parte della dottrina, non solo non vi è convergenza di tutti i criteri ermeneutici nella direzione dell’indirizzo non condiviso, ma anzi, gli stessi, debitamente ricondotti all’interno dell’art. 12 preleggi, appaiono convergere in senso contrario, così come è senz’altro vero che dalla decisione del giudice della prevenzione di rigettare la richiesta di controllo giudiziario volontario da parte della impresa non contaminata non discende alcun automatismo sul piano amministrativo o in sede di giudizio amministrativo, ma quel rigetto costituisce, come meglio si dirà, un fatto nuovo con il quale il Prefetto è tenuto a confrontarsi, motivando, ai sensi dell’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159 del 2011; allo stesso modo, non viene ritenuto parimenti decisivo l’assunto secondo cui, poiché l’adozione di un’interdittiva antimafia si fonda sull’accertamento da parte del Prefetto di un’ingerenza mafiosa stabile e non occasionale -atteso che, diversamente, sarebbe disposta la prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis D.Lgs. n. 159 del 2011 -, se si richiedesse allora tra i presupposti del controllo volontario anche la verifica giudiziaria storico-retrospettiva dell’infiltrazione mafiosa e dell’agevolazione occasionale, si rischierebbe di andare incontro ad una interpretazione di fatto abrogativa dell’art. 34-bis, comma 6, nel senso che il Tribunale sarebbe chiamato a compiere la stessa valutazione -quella relativa alla sussistenza della infiltrazione occasionale -già compiuta dal Prefetto e conclusasi con esito negativo, trattandosi, per la Corte, di un assunto che prova troppo, nel senso che al giudice della prevenzione spetta un sindacato pieno, autonomo, che ha ad oggetto una valutazione più ampia, non statica, non relativa all’atto ma che riguarda il fatto nella sua complessità; una valutazione con una base dimostrativa anche diversa, un livello di contraddittorio che può essere più articolato ed in cui è possibile che si giunga a conclusioni differenti rispetto a quelle del Prefetto.
Quindi, se è vero che non esiste un nesso di pregiudizialità -dipendenza del procedimento amministrativo rispetto a quello del giudice della prevenzione, è altrettanto vero che tale nesso non sussiste nemmeno per il giudice della prevenzione, per il Supremo Consesso, il punto, che maggiormente rileva nella fattispecie in esame, è il coordinamento tra i due procedimenti e l’esigenza che il Prefetto si confronti, sempre, anche nei casi in cui non lo condivida, con il provvedimento del Tribunale della prevenzione.
Ebbene, chiarito tale aspetto da doversi maggiormente analizzare nel caso di specie, i giudici di legittimità ordinaria rilevavano a tal riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 del 2025, prevedendo per l’ammissione al controllo volontario che l’imprenditore richiedente sia destinatario di una informazione antimafia interdittiva impugnata dinanzi al giudice amministrativo, ha aggiunto che “con tale previsione il legislatore ha stabilito un inedito collegamento tra la prevenzione giudiziaria e la prevenzione amministrativa relative all’impresa attinta solo occasionalmente da fenomeni di infiltrazione mafiosa”; un collegamento disciplinato tuttavia solo in due aspetti: 1) a monte, quanto alla necessità procedurale che il Tribunale, nel determinarsi sulla misura, senta il Prefetto che ha adottato l’interdittiva; 2) a valle, quanto alla sospensione degli effetti dell’interdittiva come conseguenza dell’ammissione dell’imprenditore al controllo giudiziario.
Ordunque, si osservava che, proprio sul tema del coordinamento tra i due procedimenti, la sentenza della Corte (costituzionale) contiene considerazioni che assumono indubbio rilievo rispetto alla questione rimessa alle Sezioni Unite, essendo ivi spiegato che: – il giudicato amministrativo di rigetto dell’impugnazione dell’interdittiva non fa venire meno il controllo giudiziario, perché è ritenuta perdurante l’esigenza di risanare l’impresa, in quanto, proprio l’accertamento in via definitiva che l’impresa è permea bile al fenomeno mafioso, rende massima l’esigenza di risanamento (ancora, Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 7 del 14/12/2022); è ininfluente il sopraggiungere della definizione positiva del controllo giudiziario sul sindacato del giudice amministrativo sulla interdittiva: il buon esito della misura preventiva giudiziaria costituisce un post factum rispetto al provvedimento prefettizio impugnato, di cui va verificata la legittimità tenendo conto delle condizioni di fatto e di diritto sussistenti al momento in cui è stato emesso (da ultimo, tra le tante, Cons. Stato, n. 3635 del 29/04/2025); -quanto al collegamento tra i due procedimenti, il quale, pur nella delineata distinzione dei giudizi della prevenzione amministrativa e giudiziaria, con la conseguente esclusione dell’incidenza diretta dell’esito dell’uno sull’altro, sussistono delle ovvie interferenze che hanno origine ora nel disposto dell’art. 34-bis, comma 7, d. Igs., n. 159 del 2011, ora nella “temporaneità” dell’interdizione;-quanto al secondo aspetto, che l’esito positivo della misura preventiva giudiziaria può avere un riflesso nello “sviluppo” dell’efficacia dell’interdittiva.
Del resto, si è chiarito, quanto a quest’ultimo profilo, che la misura prefettizia ha carattere provvisorio; l’art. 86, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 prevede, infatti, che detta informativa abbia una validità limitata di dodici mesi, nel senso che “alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva (sentenza n. 57 del 2020)”.
In altri termini, secondo il Giudice delle leggi, la provvisorietà, tesa a “scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e, quindi, di un danno realmente irreversibile (ancora, sentenza n. 57 del 2020) per l’impresa interdetta, è garantita dall’art. 91, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 159 del 2011, a mente del quale “(i)1 Prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”.
Il venir meno di tali “circostanze rilevanti” non deriva però, sempre secondo la Corte costituzionale, dal mero trascorrere del tempo, ma dal sopraggiungere di elementi diversi, oppure contrari, idonei a escludere la portata sintomatica di quelli posti alla base del giudizio infiltrativo dell’emessa interdittiva o perché ne smentiscono tale valenza, oppure perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo, visto che l’esito positivo del controllo costituisce una “sopravvenienza” che genera l’obbligo dell’organo amministrativo di procedere all’aggiornamento dell’informazione interdittiva previsto dall’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159 del 2011 (ex multis, Cons. Stato, n. 1937 del 10/03/2025 e n. 10340 del 23/12/2024), obbligo che, se inadempiuto, rende operante l’azione avverso’ il silenzio, di cui agli artt. 31 e 117 dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Oltre a ciò, si evidenziava per di più come ancora una volta i giudici di legittimità costituzionale abbiano affermato come, sotto il profilo della determinazione prefettizia di riesame, il Prefetto “non può ignorare gli esiti del controllo, dovendo puntualmente valutare (con onere motivazionale rinforzato) se il compiuto percorso abbia dato luogo, o meno, alla recisione dei rapporti con le organizzazioni criminali e, dunque, se i risultati della misura costituiscano effettivamente una di quelle sopravvenienze rilevanti ai fini dell’aggiornamento. Per contro, è escluso che l’esito positivo del controllo giudiziario vincoli il successivo giudizio di riesame, posto che la valutazione del controllore e del Tribunale non costituisce un giudicato di accertamento, né una presunzione assoluta di avvenuta bonifica” (così, testualmente, Corte cost. n. 109 del 2025).
È, dunque, ad avviso delle Sezioni unite, l’aggiornamento -pur nella discrezionalità della sua definizione con l’emissione di una informazione liberatoria o, piuttosto, di una informazione interdittiva, è quello che costituisce il punto “di interazione” o “raccordo” tra gli istituti in esame e tra i procedimenti.
In realtà, a ben vedere, per la Suprema Corte, anche il provvedimento con cui il giudice della prevenzione neghi l’accesso al controllo volontario della impresa in ragione della inesistenza del pericolo di contaminazione criminale, costituisce un “fatto nuovo”, cioè, una sopravvenienza rispetto alla situazione esistente al momento dell’adozione della interdittiva antimafia; un fatto nuovo di cui il Prefetto, d’ufficio o sollecitato dalla impresa, non può non tenere conto, trattandosi anche in questo caso di una circostanza rilevante, di un elemento contrario e idoneo a inficiare la portata dimostrativa della base del giudizio sulla misura interdittiva; un fatto nuovo che, anche in ragione di un contraddittorio e di una piattaforma dimostrativa potenzialmente più ampia, può smentire la valenza della interdittiva antimafia, perché il pericolo di contaminazione è ritenuto dal giudice ordinario non più esistente.
Tra l’altro, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel configurare sempre, anche prima della chiusura del controllo giudiziario, un potere-dovere della Prefettura ex art. 91, comma 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 159 del 2011, “di aggiornamento”, in sede amministrativa, anche su richiesta dell’interessato, pure, se del caso, prendendo in considerazione i risultati provvisori (ovvero definitivi) del controllo giudiziario medesimo. (Cons. Stato, n. 2515 del 15/03/2024).
Detta rivalutazione da parte dell’autorità amministrativa, del resto, oltre ad apparire doverosa (specie ove stimolata con istanza dall’interessato), deve essere condotta tempestivamente e in contraddittorio, secondo il canone della collaborazione e buona fede, ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990, e dovrà concludersi con una determinazione, sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che prenda in considerazione il novum, rappresentato dall’esito della procedura di controllo giudiziario (cfr., tra le altre, Cons. Stato, n. 2515 del 15/03/2024; T.A.R. Calabria, n. 68 del 25/01/2024).
Dunque, per il Supremo Consesso, è compito della Prefettura, in ragione del quadro esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli, pronunciarsi in via espressa su di esso, ferma restando la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa.
Un coinvolgimento, quello dell’autorità prefettizia, per un verso, richiesto certamente prima che il giudice della prevenzione decida sull’istanza dell’impresa di accesso al controllo giudiziario e che non è affatto dimostrativo della volontà del legislatore di limitare la cognizione del giudice della prevenzione alla sola bonificabilità dell’impresa ma che esprime una necessità più ampia, quella cioè di coordinare i due procedimenti, di raccordare le informazioni, di creare un collegamento probatorio e valutativo tra procedimento amministrativo e procedimento di prevenzione, per altro verso, che non può che essere anche successivo, dovendo il Prefetto confrontarsi con la valutazione compiuta dal giudice della prevenzione nel procedimento in cui egli è chiamato ad intervenire, ciò garantendo la legittimità costituzionale dell’istituto del controllo giudiziario volontario, trattandosi di una necessità che trova il proprio fondamento nei principi costituzionali di uguaglianza, di adeguatezza tra mezzo e fine pubblico perseguito, di proporzionalità prospettica; si tratta di principi che esprimono l’esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni poste a fondamento della informazione interdittiva antimafia, gli sviluppi del “fatto”, le finalità perseguite.
Ebbene, per le Sezioni unite, tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado del procedimento; la misura di prevenzione deve essere sempre quella che appare più adeguata a soddisfare le esigenze di neutralizzazione della pericolosità del soggetto i cui diritti devono, tuttavia, essere sacrificati nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza sacrifici inutilmente vessatori.
Uguaglianza, adeguatezza e proporzionalità prospettica, per la Corte, devono, dunque, assistere la misura, “quella” specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l’intero arco della sua “vita”, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione dei diritti fondamentali qualitativamente o quantitativamente eccessiva rispetto alla funzione che quella misura deve soddisfare, con evidente compromissione del quadro costituzionale, tenuto conto altresì del fatto che,
peraltro, “il fatto sopravvenuto” funge da collegamento e da raccordo non solo tra giudice della prevenzione e il procedimento amministrativo, ma anche tra il primo e il procedimento giurisdizionale amministrativo, attesa la possibilità per l’azienda in bonis, che si veda respinta l’ammissione al controllo giudiziario volontario, di chiedere, anche ai sensi dell’art. 58 legge 2 luglio 2010, n. 104, al giudice amministrativo la sospensione della interdittiva antimafia all’interno del giudizio di impugnazione, trattandosi, dunque, non di un vuoto di tutela, ma di una tutela che si sviluppa su due autonomi versanti.
I giudici di legittimità ordinaria, di conseguenza, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, giungevano alle susseguenti conclusioni: il controllo giudiziario, anche quello volontario, è una misura di prevenzione patrimoniale unitaria che deve necessariamente intercettare -al fine di sterilizzarla -una condizione di pericolosità del soggetto, nel senso che deve essere accertato anche il pericolo attuale di agevolazione occasionale, di cui al comma 1 dell’art. 34-bis, D.Lgs. n. 159 del 2011; -i presupposti del controllo giudiziario sono gli stessi, sia nel caso di controllo c.d. prescrittivo che in quello c.d. volontario; la cognizione del giudice della prevenzione è piena e autonoma rispetto a quella del Prefetto e il Tribunale è chiamato a valutare, anche retrospettivamente, la “storia” del soggetto nei cui confronti si procede e, quindi, il rischio attuale di infiltrazione criminale, il pericolo di reiterazione della condotta agevolatrice, l’effettivo bisogno di risana mento, la bonificabilità del soggetto; non sussiste un rapporto di pregiudizialità -dipendenza del procedimento amministrativo rispetto a quello del giudice della prevenzione e nemmeno di questo rispetto all’accertamento compiuto dal Prefetto; la valutazione del Tribunale della prevenzione che accerta, anche su una base probatoria più ampia e di un contraddittorio più esteso, l’inesistenza del pericolo attuale di contaminazione della impresa, impedisce l’ammissione al controllo giudiziario volontario, ma costituisce, come chiarito dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato, un fatto “nuovo” di cui è previsto dall’art. 91, comma 5, D.Lgs. n. 159 del 2011, che contempla l’aggiornamento dell’esito della informazione, che il Prefetto tenga conto.
In conclusione, con riguardo alla questione rimessa, era enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l’applicazione del controllo previsto dall’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n 159, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell’ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa”.
4. Il principio di diritto: senza infiltrazione il controllo va rigettato
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta di controllo giudiziario richiesto volontariamente dall’impresa.
Le Sezioni unite, difatti, nell’arresto giurisprudenziale qui in esame, depongono per una soluzione affermativa a siffatto quesito, essendo stato per l’appunto postulato, nella pronuncia qui in esame, come appena visto, che l’accertata insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo all’impresa richiedente impone da parte il giudice della prevenzione il rigetto della domanda di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n. 159/2011[1], nonostante la pendenza del giudizio di impugnazione dell’informazione antimafia interdittiva.
Per effetto di questo arresto giurisprudenziale, dunque, ove siffatto accertamento abbia esito positivo, il giudice della prevenzione è tenuto a fare siffatto rigetto, anche in pendenza di un giudizio di impugnazione dell’informazione antimafia interdittiva.
Questa è in sostanza le novità che connota la sentenza qui in esame fermo restando che la valutazione in ordine a quanto statuito in codesta pronuncia, poiché fa chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positiva.
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Note
[1] Ai sensi del quale: “Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali”.
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