Tortura e trattamenti inumani: quando lo Stato viola l’art. 3 CEDU

Art. 3 CEDU e Corte EDU: tortura, arresti, carcere, indagini ineffettive e responsabilità dello Stato nei trattamenti inumani.

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L’Art. 3 CEDU viene a svolgere un ruolo decisamente basilare nel contesto della più recente Giurisprudenza della Corte EDU. Infatti, come affermato, in Dottrina, da Colella (2011)[1], “l’Art. 3 CEDU costituisce, all’interno del sistema convenzionale, la norma-cardine per la tutela psico-fisica dell’individuo e, come tale, viene ad avere un ambito di applicazione assai più ampio di quanto il riferimento alla sola proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, contenuto nella rubrica e nel testo, potrebbe prima facie suggerire”. P.e., in Corte EDU, 8 novembre 2011, V.C. vs. Repubblica Slovacca, la Corte EDU ha notevolmente ed imprevedibilmente esteso la precettività dell’Art. 3 CEDU, giungendo ad asserire che “un intervento di sterilizzazione forzata rappresenta un trattamento inumano contrario all’Art. 3 CEDU”. Come si può notare, Corte EDU, 8 novembre 2011, V.C. vs. Repubblica Slovacca impiega un’interpretazione “allargata” del lemma “tortura”. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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Tuttavia, sono sussunti entro l’ambito applicativo dell’Art. 3 CEDU solamente i maltrattamenti oltremodo “gravi” e lesivi. Detto in maniera più tecnica, come precisato da Colella (ibidem)[1], “non tutte le violazioni dell’integrità psicofisica dell’individuo si riverberano in altrettante violazioni dell’Art. 3 CEDU. La Corte richiede, infatti, a tal fine, il superamento di una soglia minima di gravità, individuata caso per caso, in relazione alle circostanze oggettive del fatto ed alle qualità soggettive della vittima”. P.e., in Corte EDU, 21 aprile 2011, Nechiporus & Yonkalo vs. Ucraina, il ricorso, limitatamente alla seconda ricorrente, è stato rigettato, in tanto in quanto si è ritenuto che la medesima “che era stata condotta in una caserma per essere interrogata, [abbia dovuto subire, ndr] stress e ansia, pur essendo incinta all’ottavo mese, non eccedenti quelli connaturati a qualsiasi forma di detenzione”. Come si nota, in Corte EDU, 21 aprile 2011, Nechiporu & Yonkalo vs. Ucraina, l’applicazione dell’Art. 3 CEDU non è né automatica né scontata; tutto dipende dalla singola e concreta fattispecie processuale. Del pari, in Corte EDU, 7 giugno 2011, Kusumova et al. vs. Russia, è stato rigettato il ricorso ex Art. 3 CEDU “in relazione ad uno dei ricorrenti, che [figlio di un uomo ucciso nella guerra di Cecenia, ndr] all’epoca dei fatti aveva appena 3 anni e, non essendo in grado di percepire la traumaticità degli eventi, non aveva potuto provare sofferenza per la scomparsa del proprio parente”. Similmente, l’Art. 3 CEDU non è apoditticamente ritenuto violato nemmeno in Corte EDU, 30 giugno 2011, Girard vs. Francia, poiché, nel caso in parola, “il dolore causato ai ricorrenti dall’esumazione del corpo della figlia e la negligenza nell’effettuazione delle indagini genetiche non hanno superato la soglia minima di gravità necessaria per affermare la violazione dell’Art. 3 CEDU”.
 
La ratio della “soglia minima di gravità”, per essere di fronte ad un’infrazione dell’Art. 3 CEDU, è stata fondamentale in molte altre Sentenze. P.e., la “gravità” è stata reputata “notevole” e non bagatellare nelle seguenti pronunzie:
Corte EDU, 20 gennaio 2011, Gisayev vs. Russia, in cui il ricorrente era stato incappucciato, ammanettato ad un calorifero, picchiato, sottoposto a scosse elettriche, insultato e costretto a patire lo spegnimento di sigarette sulle mani e sui piedi
Corte EDU, 15 marzo 2011, Serdar vs. Turchia, nella quale il ricorrente era stato fatto sdraiare sul ghiaccio e rivestito di una coperta bagnata
Corte EDU, 17 marzo 2011, Bocharov vs. Ucraina, nella quale il ricorrente era stato picchiato ripetutamente alla testa, al torace ed ai reni prima di essere condotto in una caserma in stato di fermo
Corte EDU, 17 marzo 2011, Nechiporus & Yonkalo vs. Ucraina, ove il primo ricorrente, durante un interrogatorio di polizia, era stato ammanettato, sospeso ad una spranga di metallo e sottoposto a scosse elettriche. Oltretutto, il primo ricorrente, durante la detenzione, aveva patito ragionevolmente la “grave angoscia” che la moglie, seconda ricorrente, potesse subire la medesima tortura, pur essendo incinta
Corte EDU, 31 maggio 2011, Derman vs. Turchia, in cui il ricorrente era stato bendato, denudato, insultato e picchiato ripetutamente sulla pianta dei piedi (la c.d. tortura della “falaka”)
Corte EDU, 7 luglio 2011, Shishkin vs. Russia, ove il ricorrente era stato sottoposto a scosse elettriche dopo essere stato costretto ad indossare una maschera antigas cui era stata tappata la presa dell’aria.
 
Con attinenza ai “trattamenti inumani e degradanti”, ex Art. 3 CEDU, la ratio della “soglia minima di gravità” è stata reputata come “non bagatellare” in:
Corte EDU, 3 febbraio 2011, Dushka vs. Ucraina, in cui il ricorrente, minorenne all’epoca dei fatti, era stato condannato ad una pena detentiva di breve durata senza l’assistenza di un Avvocato e senza che ne fossero avvertiti i genitori
Corte EDU, 5 aprile 2011, Nikolay Federov vs. Russia, nella quale il ricorrente, rifiutatosi di entrare nella propria cella, era stato picchiato con un manganello alla testa, al volto ed ai testicoli.
Corte EDU, 10 maggio 2011, Popandropulo vs. Grecia, ove il ricorrente lamentava di essere stato picchiato con un manganello dai poliziotti penitenziari e di aver trascorso troppo tempo in isolamento senza un materasso, senza aria corrente e senza sufficiente luce
Corte EDU, 5 luglio 2011, Sacilik et al. vs. Turchia, in cui i ricorrenti hanno lamentato “torture oltre la soglia minima di gravità”, in violazione dell’Art. 3 CEDU.
 
Come anzidetto, la Corte EDU non applica sempre e comunque l’Art. 3 CEDU con eccessiva generosità e lo Stato convenuto non è condannato in modo automatico, dal momento che il ricorrente è tenuto a provare quanto da lui detto “oltre ogni ragionevole dubbio”.
 
Tuttavia, dopo i Precedenti di Corte EDU, 27 agosto 1992, Tomasi vs. Francia e Corte EDU, 28 luglio 1999, Selmouni vs. Francia, come opportunamente rilevato da Colella (ibidem)[2], “la Corte EDU adotta una presunzione di responsabilità dello Stato convenuto per le violazioni dirette dell’Art. 3 CEDU quando:
a. il ricorrente si trovava in condizioni, latu senso, di detenzione e fosse, prima di essere privato della libertà personale, in buona condizioni di salute
b. le Autorità nazionali non siano state in grado di fornire una spiegazione alternativa ed una ragione giustificatrice delle lesioni personali. Anche in questo caso, comunque, è onere del ricorrente quello di fornire la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, delle lesioni asseritamente subite, essenzialmente attraverso referti medici”.
 
Questa presunzione di colpevolezza dello Stato convenuto, sebbene condizionata, è stata applicata in Corte EDU, 5 aprile 2011, Nikolay Federov vs. Russia, ove, secondo la Corte EDU, “le Autorità nazionali non hanno fornito argomenti specifici in merito alla necessità del ricorso alla forza da parte delle forze dell’ordine, che, al rifiuto del ricorrente di entrare in cella, lo avevano picchiato alla testa, al volto ed ai testicoli”.
 
Meno pacifica è l’interpretazione di Corte EDU, 5 luglio 2011. Sacilik et al. vs. Turchia. La fattispecie attiene ad una maxi-operazione dell’esercito e della polizia turchi, i quali miravano a sedare una rivolta in carcere, scoppiata, secondo la versione dei ricorrenti, a motivo di pregressi maltrattamenti corporali da parte degli agenti di custodia. Nel corso di detta operazione, gli UU.PP.GG. turchi avevano ammanettato, percosso, minacciato e persino stuprato molti detenuti. Addirittura, il primo ricorrente Sacilik lamentava l’amputazione di un braccio, poi mangiato da un cane randagio. In effetti, il Governo turco non ha saputo “spiegare altrimenti” le lesioni personali ai detenuti, certificate da numerosi referti medici. Dunque, è scattata la presunzione di violazione dell’Art. 3 CEDU, e ciò “oltre ogni ragionevole dubbio”. Sempre Corte EDU, 5 luglio 2011, Sacilik et al. vs. Turchia ha evidenziato che “non vi è alcuna prova della sussistenza di una rivolta carceraria al momento dell’irruzione, né dell’uso della forza o delle armi da parte dei detenuti nei confronti degli agenti, [ma] le Autorità turche non sono state in grado di fornire una plausibile ricostruzione alternativa dei fatti, suffragata da apprezzabili evidenze probatorie”. Dunque, Corte EDU, 5 luglio 2011, Sacilik et al. vs. Turchia ha utilizzato la “presunzione condizionata di colpevolezza dello Stato convenuto” statuita dalle precedenti Corte EDU, 27 agosto 1992, Tomasi vs. Francia e Corte EDU, 28 luglio 1999, Selmouni vs. Francia, le quali invertono l’onere della prova anziché ripartirlo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La Giurisprudenza EDU in tema di violazione dell’Art. 3 CEDU al momento dell’arresto


Corte EDU, 10 febbraio 2010, Kapanadze vs. Russia ha reputato violato l’Art. 3 CEDU durante un arresto “perché la forza fisica usata dalla polizia al momento dell’arresto del ricorrente [non è stata proporzionata, ndr] perché quest’ultima è stata impiegata solo dopo che l’arrestato si era arreso, gettandosi a terra e buttando via l’arma: al stessa non poteva, pertanto, ritenersi necessaria”. Analoga è la fattispecie giudicata in Corte EDU, 10 febbraio 2011, Dolgov vs. Russia.
 
Simile è pure Corte EDU, 12 luglio 2011, Ianos vs. Romania, nella quale il ricorrente lamentava, durante l’arresto da parte della polizia, lo spappolamento della milza a seguito di un pugno. La Romania è stata condannata per violazione diretta dell’Art. 3 CEDU.
 
Viceversa, l’Ordinamento convenuto è stato assolto in Corte EDU, 1 febbraio 2011, Sambor vs. Polonia. In tale Precedente, la polizia polacca aveva dovuto sparare ad una gamba, poi amputata, di un ragazzo che, affetto da schizofrenia, si era barricato in casa armato minacciando un congiunto. In Corte EDU, 1 febbraio 2011, Sambor vs. Polonia, la Corte ha rigettato il ricorso ed ha precisato che “gli agenti non avrebbero avuto altro modo di neutralizzare il ricorrente, che, pochi mesi prima, era stato, peraltro, protagonista di un episodio analogo”. Da notare che, in questo caso, a differenza di quanto stabilito in Corte EDU, 12 aprile 2012, Peker vs. Turchia n. 2, non è stata applicata la scriminante dell’”uso assolutamente necessario della forza ex lett. b) comma 2 Art. 2 CEDU.
 
Viceversa, la violazione diretta dell’Art. 3 CEDU è stata riconosciuta appieno in Corte EDU, 31 marzo 2011, Nowak vs. Ucraina, “perché alcuni agenti delle forze dell’ordine, al momento dell’arresto, avevano picchiato ripetutamente il ricorrente e gli avevano spento numerose sigarette su un braccio”.

3. La Giurisprudenza EDU in tema di violazione dell’Art. 3 CEDU durante l’interrogatorio o il periodo di sottoposizione a custodia cautelare in carcere


In Corte EDU, 5 aprile 2011, Sarigiannis vs. Italia, i due ricorrenti, presso un aeroporto, rifiutavano di essere identificati; per cui, vennero ammanettati, minacciati, malmenati, riportando traumi al cranio, al volto, alle braccia ed alle gambe. La Corte EDU, nel caso qui in esame, ha notato che, a loro volta, i ricorrenti avevano malmenato i poliziotti e, tra l’altro, “era una legittima pretesa degli agenti quella di procedere alla loro identificazione”. Tuttavia, il ricorso è stato accolto, in tanto in quanto la forza impiegata dagli UU.PP.GG. non era stata “proporzionata”, come dimostravano le ferite eccessive riportate dai due ricorrenti.
 
Da segnalare è pure Corte EDU, 21 giugno 2011, Mader vs. Croazia, in cui “il ricorrente – trattenuto in Questura per tre giorni – è stato picchiato, maltrattato, privato del cibo e del sonno […] [per cui] va riconosciuta la violazione sostanziale dell’Art. 3 CEDU, qualificando come inumano il trattamento subito dal ricorrente”.
 
Simile è pure Corte EDU, 21 giugno 2011, Ipate vs. Moldavia, nella quale l’arrestato ha subito un “pestaggio” in carcere inumano e non proporzionato ex Art. 3 CEDU. Del pari, in Corte EDU, 10 maggio 2011, Gladovic vs. Croazia, l’arrestato era stato malmenato in carcere senza validi motivi giustificatori. Pure in Corte EDU, 28 giugno 2011, Gubacsi vs. Ungheria, l’arrestato era stato malmenato sino a svenire per una bagatellare guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.
 
In Corte EDU, 21 settembre 2010, Gulizar Tuncer vs. Turchia, lo Stato convenuto ha subito una condanna ex Art. 3 CEDU, in tanto in quanto la polizia ha fatto un uso “non proporzionato” della forza per disperdere un corteo di protesta del tutto pacifico. Analogamente, la Turchia è stata condannata pure in Corte EDU, 21 giugno 2011, Ugur & Abi vs. Turchia, poiché le forza dell’ordine avevano malmenato dei manifestanti impegnati in proteste non violente e costituzionalmente legittime.

4. La Giurisprudenza EDU in tema di violazione dell’Art. 3 CEDU per “mancata diligenza nelle indagini”


In molti Precedenti degli Anni Duemila, la Corte EDU ha sanzionato, ex Art. 3 CEDU, le “indagini non diligenti” che sfociano in “giudizi manifestamente contraddittori o superficiali”, finalizzati, nella maggior parte dei casi, a difendere ultra vires le forze di polizia responsabili di torture o trattamenti inumani o degradanti.
 
P.e., in Corte EDU, 5 luglio 2011, Sacilik et al. vs. Turchia, i Magistrati di Strasburgo hanno reputato “proceduralmente” violato l’Art. 3 CEDU “perché le Autorità giurisdizionali interne non hanno preso in seria considerazione le doglianze dei ricorrenti, giungendo alla precipitosa conclusione che: a) l’uso della forza da parte degli agenti si fosse reso necessario per sedare una rivolta carceraria; b) non fossero stati ecceduti i limiti discendenti dall’Art. 2 comma 2 CEDU; c) che l’intenzione dei ricorrenti medesimi – significativamente definiti terroristi – fosse esclusivamente quella di danneggiare la reputazione delle forze armate […]. I giudici turchi non hanno tenuto conto della gravità delle lesioni riportate dai ricorrenti e si sono basati esclusivamente sulla versione dei fatti fornita dagli agenti”.
 
In Corte EDU, 8 marzo 2011, Beristain Ukar vs. Spagna, l’arrestato nonché ricorrente lamentava “trattamenti inumani e degradanti” subiti in carcere durante 5 giorni di custodia cautelare intra-muraria. Nell’ambito della summenzionata Sentenza, la Corte EDU ha negato la violazione “sostanziale” dell’Art. 3 CEDU “oltre ogni ragionevole dubbio”; tuttavia, i Magistrati di Strasburgo hanno ammesso la violazione “procedurale” del medesimo Art. 3 CEDU, “poiché i giudici spagnoli non hanno valutato, in maniera sufficientemente approfondita, tutte le perizie mediche (in particolare, ne hanno prese in considerazione, ai fini della decisione, solo 3 su 5)”.
 
Da notare che, pure in Corte EDU, 27 settembre 2011, Karbowniczek vs. Polonia. L’onere della prova è stato invertito ed è stato posto a carico non del ricorrente, bensì dello Stato convenuto. Ovverosia, la Sentenza qui in commento mette in evidenza che “nel caso di specie, i giudici polacchi si sono limitati a prendere atto delle dichiarazioni degli agenti di polizia coinvolti nella colluttazione con il ricorrente, avvenuta durante il tentativo di fuga di quest’ultimo, senza valutarne, invece, l’attendibilità alla luce del quadro probatorio complessivo. Permane, dunque, una reale incertezza in merito all’accaduto, incertezza che dev’essere posta a carico dello Stato resistente, in ragione del criterio dell’inversione dell’onere della prova”. Quindi, Corte EDU, 27 settembre 2011, Karbowniczek vs. Polonia ha condannato lo Stato convenuto “per mancata diligenza nelle indagini”.
 
Pure in Corte EDU, 27 settembre 2011, M. & C. vs. Romania, i Magistrati di Strasburgo hanno accolto il ricorso delle parti lese “per mancata diligenza nelle indagini”. Nel dettaglio, Corte EDU, 27 settembre 2011, M. & C. vs. Romania ha evidenziato che “[alla luce degli Artt. 3 e 8 CEDU, ndr] i giudici nazionali non hanno condotto indagini effettive sulla denuncia sporta da una donna che accusava l’ex marito di aver violentato il figlio minorenne […] ci sono stati ritardi nello svolgimento delle indagini e [soprattutto, ndr] queste non sono state condotte secondo l’ottica del best interest della vittima minorenne”.
 
Viceversa, in Corte EDU, 28 giugno 2011, Gubacsi vs. Ungheria, non è stata riconosciuta l’”omessa diligenza nelle indagini”, “dal momento che esse sono state avviate tempestivamente […] e che la contraddittorietà delle testimonianze raccolte non ha consentito di individuare i soggetti responsabili dei maltrattamenti”.

5. La Giurisprudenza EDU in tema di violazione dell’Art. 3 CEDU per “mancata tempestività delle indagini e irragionevole durata del processo”


Per la Corte EDU, la violazione “procedurale” dell’Art. 3 CEDU si verifica anche quando le indigini non sono tempestive e/o il procedimento penale manifesta una durata non ragionevole.
 
P.e., in Corte EDU, 1 febbraio 2011, Ebcin vs. Turchia, la violazione “procedurale” dell’Art. 3 CEDU consta nel fatto che le indagini preliminari per una lesioni personale gravissima sono durate 6 anni, seguiti da ben 7 anni di processo. In tal caso, secondo il Precedente qui in esame, “tali ritardi [procedurali, ndr] avevano reso ineffettivi i procedimenti penali condotto a livello interno, privandoli del loro effetto deterrente”. Come si nota, Corte EDU, 1 febbraio 2011, Ebcin vs. Turchia ha applicato la ratio della “non tempestività delle indagini” e della “non ragionevole durata del processo”. Peraltro, questi sono i medesimi principi sottesi alla nozione di “giusto processo” ex Art. 111 della Costituzione italiana.
 
Similmente, pure Corte EDU, 17 marzo 2011, Bocharov vs. Ucraina ha censurato che “la perizia nei confronti del ricorrente [torturato dagli agenti carcerari, ndr] non è stata disposta tempestivamente, quando questi si trovava ancora in ospedale […] e i poliziotti presunti responsabili dei maltrattamenti sono stati interrogati non nell’immediatezza del fatto, ma solo dopo 9 mesi”. Anche il tale Precedente, pertanto, ha pesato la ratio giurisprudenziale della “mancata tempestività nelle indagini preliminari”.

6. La Giurisprudenza EDU in tema di violazione dell’Art. 3 CEDU per “non proporzionalità” della pena detentiva o del risarcimento del danno derivante da illecito penale


La tematica della “non proporzionalità” della pena detentiva, rispetto alla gravità concreta del reato commesso, costituisce una delle tematiche più dibattute presso la Corte Costituzionale italiana.
 
A tal proposito, Corte EDU, 31 maggio 2011, Derman vs. Turchia ha affrontato siffatto problema con afferenza a dei maltrattamenti subiti, durante la custodia cautelare in Turchia, da parte di un indagato per furto. Gli agenti di custodia responsabili delle torture sono stati condannati, dai Magistrati turchi, a soli 10 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, il che, secondo la Corte EDU, “non può dirsi, in concreto, proporzionato rispetto alla gravità dei fatti per i quali [i poliziotti penitenziari, ndr] erano stati riconosciuti colpevoli e [questa condanna non proporzionata, ndr] non esplica alcun serio effetto deterrente”.

7. La Giurisprudenza EDU in tema di violazione dell’Art. 3 CEDU per utilizzo di dichiarazioni estorte con la tortura


Corte EDU, 1 febbraio 2011, Desde vs. Turchia (che richiama Corte EDU, 30 giugno 2008, Gafgen vs. Germania, confermata dalla Grande Camera addì 1 giugno 2010) statuisce a chiare lettere “l’inutilizzabilità delle dichiarazioni estorte attraverso il ricorso alla tortura”. Più nel dettaglio, in Corte EDU, 1 febbraio 2011, Desde vs. Turchia, il ricorrente eccepiva che le dichiarazioni estortegli con la tortura, naturalmente in assenza del proprio Avvocato, erano state utilizzate come prove contro di lui. Nelle Motivazioni, Corte EDU, 1 febbraio 2011, Desde vs. Turchia (in linea con Corte EDU, 17 gennaio 2012, Othman (Abu Qatada) vs. Regno Unito) ha osservato che “le Autorità giurisdizionali interne […] hanno utilizzato, nel procedimento a carico [del ricorrente] una dichiarazione resa in odor di tortura”, nonostante l’assenza di specifici referti medici in proposito. Dunque, tale Precedente ha manifestato la massima intransigenza in tema di dichiarazioni estorte con la tortura.

8. La Giurisprudenza EDU in tema di violazione dell’Art. 3 CEDU per “mancata protezione a fronte del pericolo individuato per l’integrità fisica di persone determinate”


In Corte EDU, 1 febbraio 2011, Ebcin vs. Turchia, la ricorrente, attinta da due filo-terroristi curdi con dell’acido sul volto, lamentava che il Governo turco non l’aveva adeguatamente protetta nonostante ella fosse un’insegnante collocata in una zona pericolosa della Turchia, dominata dal KKP curdo. Questo ricorso è stato rigettato, in tanto in quanto l’aggressione non è stata reputata come “preventivabile”
 
All’opposto, Corte EDU, 9 settembre 2011, Oshurko vs. Ucraina ha accolto il ricorso della parte lesa “perché le Autorità carcerarie non solo non hanno adottato tutte le misure necessarie a proteggere il ricorrente dalle possibili aggressioni ad opera di uno dei suoi compagni di cella, affetto da disturbi psichici, ma lo hanno addirittura collocato nella medesima cella dopo la denuncia dell’avvenuta aggressione”.

9. La Giurisprudenza EDU in tema di violazione dell’Art. 3 CEDU per condizioni inumane e degradanti della detenzione


Il trattamento inumano o degradante afferisce anche alla condizione degli stranieri in attesa di espulsione ed ai richiedenti asilo non a piede libero. P.e., Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. vs. Belgio & Grecia riguarda la condanna della Grecia per “trattamento inumano e degradante” di uno straniero in detenzione amministrativa e richiedente asilo. L’uomo era rimasto rinchiuso, unitamente ad altri 20 ristretti, in una piccola stanza priva di servizi igienici e senza la possibilità di fruire di alcune ore d’aria. Come prevedibile, l’Ordinamento greco è stato condannato ex Art. 3 CEDU.
 
Anche il sovraffollamento carcerario, nella Giurisprudenza della Corte EDU, è giusta causa di condanna ex Art. 3 CEDU. P.e., basti pensare a Corte EDU, 20 gennaio 2011, Petrenko vs. Russia, Corte EDU, 29 marzo 2011, Vladimir Sokolov vs. Russia, Corte EDU, 5 aprile 2011, Akbar vs. Romania, Corte EDU, 5 maggio 2011, Ilyadi vs. Russia, Corte EDU, 10 maggio 2011, Vadim Kovalev vs. Russia, Corte EDU, 7 giugno 2011, Szel vs. Ungheria, Corte EDU, 21 giugno 2011, Goh vs. Romania, Corte EDU, 21 giugno 2011, Chudun vs. Russia, nonché Corte EDU, 20 settembre 2011, Miroslaw Zielinski vs. Polonia.
 
Anzi, in Dottrina, Colella (ibidem)[1] ha acutamente osservato che”la più recente Giurisprudenza di Strasburgo è maggiormente incline a ravvisare una violazione dell’Art. 3 CEDU anche laddove l’esiguità dello spazio personale a disposizione di ciascun detenuto non sia accompagnata da altri elementi sintomatici, quali le precarie condizioni igieniche del luogo di detenzione od il rischio di diffusione di malattie contagiose”.
 
P.e., in Corte EDU, 19 luglio 2011, Kondratishko et al. vs. Russia, l’Art. 3 CEDU è reputato violato “in ragione del fatto che i detenuti potevano beneficiare [solo, ndr] di uno spazio personale compreso tra 1,3 e 2 mq a persona”. Analogamente, in Corte EDU, 8 febbraio 2011, Micu vs. Romania è stato reputato “inumano e degradante” uno “spazio personale” di 1,9 mq per recluso. Di solito, nella Giurisprudenza più recente della Corte EDU, è conforme all’Art. 3 CEDU uno “spazio minimo personale” di non meno di 3 mq per ristretto. Anche in Corte EDU, 7 giugno 2011, Szel vs. Ungheria, la Corte EDU ha definito “illegale”, rispetto all’Art. 3 CEDU, lo spazio personale medio concesso ai detenuti ungheresi nelle loro celle.
 
Corte EDU, 3 marzo 2011, Tsarenko vs. Russia e Corte EDU, 21 giugno 2011, Orlov vs. Russia hanno entrambe condannato lo Stato russo per violazione degli Artt. 3 e 13 CEDU. Ciò a motivo del carattere “inumano e degradante” delle condizioni carcerarie russe. Ad analoghe conclusioni è pervenuta pure Corte EDU, 10 febbraio 2011, Radkov vs. Bulgaria.
 
Oppure ancora, si pensi a Corte EDU, 10 febbraio 2011, Nisiotis vs. Grecia, ove il ricorrente si trovava in una cella di 50 mq, fatiscente, del tutto priva di areazione, affollata da ben 30 reclusi. Analogamente, Corte EDU, 3 marzo 2011, Kuptsov vs. Russia reputa “torturativa” una cella senza finestre, bagno e letto, con uno spazio personale inferiore ad 1 mq. Simili sono pure le conclusioni di Corte EDU, 10 febbraio 2011, Doroguykin vs. Russia, nove mancava un letto per dormire. Del pari, in Cor
te EDU, 15 settembre 2011, Izzetov vs. Ucraina, si contesta, ex Art. 3 CEDU, “il sovraffollamento della cella, l’insalubrità dell’ambiente e la mancata possibilità di fare esercizio all’aria aperta”. Specularmente, in Corte EDU, 11 gennaio 2011, Hacioglu vs. Romania, la condanna ex Art. 3 CEDU è giunta “per la mancanza di spazio vitale all’interno della cella e per le condizioni igienico-sanitarie non soddisfacenti all’interno di quest’ultima”.

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

Giurista italo-svizzero che lavora in Brescia
Si occupa prevalentemente di diritto penitenziario svizzero.
Si occupa di tutti gli ambiti della Giuspenalistica elvetica (Diritto Penitenziario svizzero, Criminologia, Statistiche criminologiche di lungo periodo, stupefac…Continua a leggere

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