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Indice
- 1. Il caso: infermità irreversibile e richiesta di stop alla pena
- 2. Le censure del Tribunale: il rischio degli “eterni esecutabili”
- 3. La decisione della Consulta: rinvio senza termine è già possibile
- 4. Effetti pratici: conferma del sistema e limiti alla rinuncia alla pena
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- Note
1. Il caso: infermità irreversibile e richiesta di stop alla pena
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna doveva decidere su una richiesta di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena.
In particolare, il procedimento, da cui era scaturita la condanna in via definitiva, riguardava un condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per numerosi delitti condensati in ventotto capi di imputazione.
Più nel dettaglio, il condannato, all’epoca dell’emissione dell’ordine di carcerazione, aveva avanzato domanda di detenzione domiciliare presso il domicilio di famiglia; erano tuttavia sopravvenuti nel corso del giudizio, a peggiorare il quadro della situazione, il decesso della moglie, che lo assisteva giacché affetto da malattie invalidanti, nonché un progressivo deterioramento delle condizioni di salute dell’istante, conseguentemente inserito in una struttura privata per anziani, ove riceveva saltuarie visite da parte della figlia.
Orbene, a fronte di ciò, i suoi difensori avevano così prospettato la sussistenza di una situazione di radicale incompatibilità delle condizioni del loro assistito con qualsiasi forma di esecuzione della pena, anche con modalità extramurarie atteso che il loro assistito era affetto da deficit cognitivi e di deambulazione e, quindi, costui, a loro avviso, non esprimeva alcuna pericolosità sociale residua, essendo tra l’altro collocato presso una struttura per anziani, incapace di svolgere percorsi di tipo risocializzante, riconducibili all’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), tanto più se si considera che la stessa applicazione della detenzione domiciliare sarebbe incompatibile con l’attuale ricovero nella medesima struttura che le fornisce la necessaria assistenza sanitaria continuativa e specialistica.
D’altronde, a conforto dei propri apprezzamenti circa l’impossibilità di perseguire le finalità dell’esecuzione, militavano anche le risultanze dell’indagine socio familiare svolta dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, sulla base del colloquio avuto con la figlia del condannato, che hanno indotto lo stesso Ufficio a richiedere la sospensione o il differimento della pena. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Le censure del Tribunale: il rischio degli “eterni esecutabili”
Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il suddetto Tribunale sollevava questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 147 c.p., in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui non prevede che «[s]e, a seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all’esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a procedere o ordinanza di [non] doversi procedere».
Nel dettaglio, il giudice a quo notava prima di tutto che, nel caso sottoposto al suo esame, non risultava applicabile l’istituto del differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena di cui all’art. 146, numero 3), cod. pen., versando il condannato in una situazione di grave infermità psicofisica, e non di malattia così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Ad avviso del giudice rimettente, difatti, il condannato si trovava, piuttosto, nella condizione che giustifica il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., ovvero in una condizione di grave infermità fisica, non sussistendo il concreto pericolo della commissione di delitti da parte dello stesso. Ciò rende anche inoperante la misura alternativa, meno favorevole rispetto al differimento, della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1, ordin. penit.
Disponendo dunque il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, il Tribunale di sorveglianza di Bologna evidenziava che avrebbe dovuto fissare un termine, alla cui scadenza occorrerebbe procedere a una rivalutazione delle condizioni che sorreggono l’ulteriore differimento, sebbene la fattispecie contemplata dal numero 2) dell’art. 147, primo comma, cod. pen., a differenza delle altre ipotesi enumerate nella stessa disposizione, non individui tale termine, ma codesto Tribunale reputava come la necessità della fissazione di un termine al differimento si sarebbe rilevata irragionevole allorché, come nel caso in esame, la causa del differimento derivi da una condizione di grave infermità non transitoria, né suscettibile di miglioramento, bensì irreversibile dal momento che siffatto Tribunale sarebbe stato così costretto a ripetere ciclicamente le verifiche sulla permanenza delle ragioni di salute che legittimano il rinvio dell’esecuzione fino alla morte del condannato.
Orbene, a fronte di ciò, l’ordinanza di rimessione lamentava come il sistema non prevedesse «una ipotesi di rinuncia all’esecuzione della pena», allorché ci si trovi in presenza di una stabile impossibilità di procedere all’esecuzione «per incapacità irreversibile della persona» a essere sottoposta alla pena stessa, denotandosi al contempo come il quadro delle questioni prospettate sia assimilabile a quello relativo alla capacità dell’imputato di partecipare al processo, delineato negli artt. da 70 a 72-bis del codice di procedura penale, con riferimento al cosiddetto “problema degli eterni giudicabili”, oggetto dapprima delle sentenze della Consulta n. 23 del 2013 e n. 45 del 2015 e, da ultimo, della sentenza n. 65 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui riferiva la definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato mediante sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere all’irreversibile stato «mentale», anziché a quello «psicofisico» (e, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale degli artt. 70, comma 1, 71, comma 1, e 72, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferivano allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»).
Ad avviso del giudice a quo, di conseguenza, la disciplina vigente, non prevedendo che, a fronte dell’accertamento nei confronti del condannato di uno stato di irreversibile incapacità psicofisica, il giudice possa non già differire l’esecuzione della pena, con continue, periodiche rivalutazioni, ma dichiarare non luogo a provvedere per impossibilità dell’esecuzione stessa, si presterebbe ai medesimi rilievi in punto di irragionevolezza intrinseca, di violazione del diritto di difesa e di violazione della ragionevole durata del processo, già accertati con riferimento alla incapacità processuale dell’imputato, ai sensi dei richiamati artt. 70-72-bis cod. proc. pen..
Ciò posto, l’ordinanza di rimessione si soffermava, quindi, sulla assimilabilità delle situazioni dell’incapacità dell’imputato di essere sottoposto a processo e dell’incapacità del condannato di essere sottoposto a esecuzione penale, nel senso che, giustificare un diverso trattamento di tali situazioni in base all’esigenza della indefettibilità della pena a fronte dell’accertata responsabilità del condannato, che invece manca per l’imputato, non terrebbe conto che comunque, di fatto, l’esecuzione nei confronti del condannato non pericoloso affetto da irreversibile incapacità psicofisica viene differita fino alla morte dello stesso.
Viceversa, in presenza di una siffatta irreversibile incapacità psicofisica, tanto dell’imputato che del condannato, si verifica un’analoga partecipazione dell’interessato al processo che lo riguarda, benché lo stesso sia privo delle facoltà di «coscienza, pensiero, percezione, espressione» valorizzate dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e da preservare anche per il procedimento esecutivo-trattamentale.
Lo strumento del differimento dell’esecuzione risulterebbe, piuttosto, adeguato per fattispecie connotate dalla presenza di termini naturali o rispetto a condizioni reversibili, tenuto conto altresì del fatto che, al differimento dell’esecuzione della pena si correla, inoltre, il rinvio della decorrenza del tempo necessario per la sua estinzione (art. 172, quinto comma, cod. pen.), effetto che per il giudice a quo tramuterebbe i condannati irreversibilmente colpiti da incapacità psicofisica in «eterni esecutabili».
Chiarito ciò, il rimettente enunciava, inoltre, le ragioni di contrasto della disposizione censurata con il diritto di difesa del condannato nel procedimento di sorveglianza, delineato quale «ulteriore tassello della giurisdizione penale», ove lo stesso sia privo della capacità di stare in giudizio, prospettandosi anche il vulnus provocato dalla disposizione in esame al principio di ragionevole durata del processo di sorveglianza (principio operante anche in sede di esecuzione di un giudicato, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo), inevitabilmente comportante, ove sussistano condizioni di incapacità irreversibile del condannato e fino alla morte dello stesso, un susseguirsi di provvedimenti di differimento dell’esecuzione della pena senza mai arrivare a definire il thema decidendum sostanziale.
L’ordinanza di rimessione individuava, pertanto, quale soluzione costituzionalmente adeguata per porre rimedio ai profili di illegittimità costituzionale esposti quella di stabilire in materia, con una pronuncia additiva, una normativa modellata sul disposto dell’art. 72-bis cod. proc. pen., che, cioè, in caso di accertata e irreversibile incapacità di sottoposizione a esecuzione penale del condannato, consenta di dichiarare non luogo a provvedere all’esecuzione della pena.
Precisato ciò, quanto viceversa alla rilevanza delle questioni, il rimettente osservava che, se il condannato versa in condizioni di grave infermità psichica e fisica, che giustificano il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena di cui all’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., e che non sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti da parte dello stesso; sarebbe arbitrario stabilire un termine per il differimento, giacché dette condizioni di infermità sono irreversibili, l’auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale, con l’indicata portata additiva, consentirebbe di statuire in via definitiva l’impossibilità di esecuzione della pena e di evitare l’inutile futura reiterazione di analoghi giudizi, non sarebbe stata tra l’altro neanche perseguibile un’interpretazione costituzionalmente orientata, se non disponendo un rinvio dell’esecuzione della pena «sino alla morte del condannato, ovvero sino al perdurare delle condizioni di incapacità», il che, tuttavia, realizzerebbe un sostanziale aggiramento della legge.
Oltre a ciò, il Tribunale di sorveglianza bolognese si soffermava anche sulla adeguatezza della soluzione prospettata non soltanto con riferimento alle esigenze di tutela del singolo rispetto alla pretesa punitiva dello Stato, ma anche rispetto alle esigenze di difesa della collettività, visto che il rinvio dell’esecuzione della pena nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità non può essere adottato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti, sicché l’accoglimento delle questioni sollevate non attenterebbe ai profili di sicurezza pubblica.
Se gli accertamenti da svolgere sullo stato psicofisico irreversibile del condannato, tale da impedire la cosciente sottoposizione all’esecuzione della pena, invero, dovrebbero avere la stessa pregnanza di quelli esperiti per verificare se l’imputato è in grado di partecipare coscientemente al processo, il provvedimento terminativo di non luogo a procedere avrebbe comunque forma di ordinanza e sarebbe eventualmente revocabile in caso di eventuali e imprevedibili mutamenti nella condizione del condannato, tali da fargli riacquistare la capacità di essere sottoposto ad esecuzione penale.
D’altronde, ove, infine, il condannato affetto da irreversibili condizioni di infermità denoti tuttora profili di pericolosità sociale, e non ricorrano, pertanto, i presupposti legittimanti il differimento della pena, per il giudice a quo, la soluzione sarebbe data dalla detenzione domiciliare “umanitaria” ex art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit., concedibile, appunto, in via surrogatoria, non essendo, peraltro, qui in discussione l’idoneità di tale rimedio sotto il profilo dell’art. 27, terzo comma, Cost. con riferimento a persona che versi in tali condizioni.
3. La decisione della Consulta: rinvio senza termine è già possibile
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata e reputate infondate le eccezioni prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato – stimava le questioni suesposte infondate.
Nel dettaglio, i giudici di legittimità costituzionale osservavano prima di tutto come il rimettente muovesse dal presupposto interpretativo che, in presenza della fattispecie contemplata dal numero 2) dell’art. 147, primo comma, cod. pen., anche allorquando, come nel caso del giudizio a quo, sussista una condizione di grave infermità irreversibile, il tribunale di sorveglianza, nel disporre il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, debba necessariamente fissare un termine, la cui scadenza provocherebbe l’inutile, quanto ciclica, rivalutazione della situazione del condannato dato che, per il Tribunale rimettente, l’apposizione di un termine al differimento della esecuzione della pena ai sensi della disposizione censurata sarebbe a tal punto necessaria da escludere la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce della quale ritenere consentita la individuazione del momento finale del differimento nella morte del condannato o nel venir meno delle condizioni di incapacità accertate, risolvendosi una tale interpretazione nell’«aggiramento del dato di legge».
Ebbene, per la Consulta, il presupposto ora richiamato non poteva essere condiviso alla luce delle seguenti argomentazioni: “Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva di cui all’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., occorre che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porne in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione. Il giudice deve quindi operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato a essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. Non si attribuisce invece rilievo al carattere cronico ovvero inguaribile della malattia, atteso che il requisito della reversibilità dell’infermità non è previsto dalla citata disposizione, né, d’altro canto, il rinvio dell’esecuzione sottende una rinuncia all’attuazione della potestà punitiva (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenze 14-25 marzo 2025, n. 11725, 13 novembre 2020-20 gennaio 2021, n. 2337, 18 dicembre 2013-10 gennaio 2014, n. 789, e 14 ottobre 2011-13 gennaio 2012, n. 972). L’affermazione che sarebbe indispensabile la fissazione di un termine, con conseguente necessaria verifica della permanenza delle condizioni giustificative del differimento della esecuzione della pena alla sua scadenza, non tiene conto, però, dell’orientamento, espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l’apposizione di un termine finale al differimento dell’esecuzione della pena, concesso ai sensi dell’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., è legittima solo qualora la durata del rinvio sia motivata (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 30 aprile-26 giugno 2001, n. 25928). L’apposizione di un termine finale del differimento – ha osservato la Corte di cassazione – può desumersi per omogeneità di sistema rispetto alle ipotesi contemplate dai numeri 1) e 3) del medesimo art. 147, primo comma, cod. pen.; risulta, infatti, conforme al principio di ragionevolezza vincolare l’efficacia nel tempo di un provvedimento (che, per sua natura, non può essere indefinita) alla verificata persistenza della situazione di fatto che ne costituisce il presupposto.
Tuttavia – ha precisato la medesima Corte – deve considerarsi illegittima l’ordinanza in cui la predeterminazione della data di caducazione del rinvio non risulti connessa alla durata della situazione ostativa all’esecuzione della pena e si riveli, piuttosto, in contrasto con il riconoscimento della gravità e irreversibilità delle condizioni cliniche del richiedente, essendo necessaria, in questo ultimo caso, una specifica motivazione. Nel rinviare l’esecuzione della pena il giudice può quindi dare conto della propria scelta di non fissare alcun termine per il differimento stabilito a norma dell’art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., alla scadenza del quale la situazione debba essere riconsiderata, proprio allorquando il condannato si trovi, in base alla documentazione clinica acquisita, in condizioni di grave infermità irreversibili e perciò di durata indeterminabile, quali quelle rappresentate dal giudice a quo, ove in tal senso orienti il bilanciamento fra tutela della salute della persona, finalità rieducativa della detenzione ed esigenze di sicurezza della collettività. Riguardo a queste ultime, deve osservarsi che l’assenza di pericolosità del condannato è uno dei presupposti per la concessione del differimento dell’esecuzione della pena ai sensi del citato art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen. (art. 147, quarto comma, cod. pen.). D’altronde, ove permanesse una condizione di pericolosità per la salute del condannato, potrà provvedersi attraverso il diverso istituto della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit. Mette conto sottolineare la necessità che all’affermazione della irreversibilità della patologia, che di per sé potrebbe giustificare l’adozione di un provvedimento di differimento dell’esecuzione della pena senza indicazione di un termine finale, si giunga all’esito di rigorosi accertamenti clinici, tali da offrire, alla luce delle conoscenze scientifiche, una ragionevole base prognostica alle determinazioni del giudice competente. Il rinvio dell’esecuzione della pena che, in considerazione dell’irreversibilità delle condizioni di grave infermità del condannato, non indichi la durata predeterminata del periodo di differimento, resta, peraltro, revocabile allorché si accerti successivamente che quelle condizioni sono non di meno cessate, per miglioramento o per guarigione (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 16 febbraio-29 marzo 1995, n. 982)”.
Tal che, alla stregua delle considerazioni appena esposte, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 147 cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, erano dichiarate non fondate.
4. Effetti pratici: conferma del sistema e limiti alla rinuncia alla pena
Fermo restando quanto previsto dall’art. 147 cod. pen.[1], la Consulta, con la decisione qui in esame, ha dichiarato non costituzionalmente illegittimo siffatta disposizione codicistica nella parte in cui non prevede che, se, a seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all’esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a procedere o ordinanza di non doversi procedere.
Di conseguenza, per effetto di tale decisione, continuerà a essere applicabile codesto precetto normativo anche nella parte in cui non prevede che il giudice, in tale caso, non possa emettere una di codeste decisioni.
Questa è dunque in sostanza la novità (o meglio la conferma) che connota il provvedimento qui in commento.
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Note
[1] Ai sensi del quale: “L’esecuzione di una pena può essere differita: 1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell’articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni. Nel caso indicato nel n. 1, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti”.
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