Un giorno non configura un lasso di tempo sufficiente per risarcire il danno biologico terminale. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La vicenda clinica e le domande risarcitorie dei familiari
I congiunti di un ragazzo diciassettenne deceduto a seguito di una meningite fulminante adivano il tribunale di Napoli per ottenere la condanna di una struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti in proprio per la perdita del rapporto parentale nonché dei danni terminali trasmessi dal proprio parente in via ereditaria.
In particolare, gli attori affermavano che il ragazzo si era recato presso il pronto soccorso della struttura sanitaria convenuta lamentando intenso dolore di testa, febbre e vomito e che i sanitari della convenuta si erano limitati a prescrivere una terapia per la nevralgia senza effettuare approfondimenti diagnostici adeguati. A causa del peggioramento delle condizioni cliniche, il giorno successivo il paziente veniva ricoverato presso un’altra struttura sanitaria campana e ivi decedeva due giorni dopo.
Secondo gli attori, sussisteva una responsabilità nella morte del congiunto imputabile alla struttura sanitaria convenuta, in quanto una diagnosi tempestiva di meningite da parte dei suoi sanitari e il conseguente avvio immediato di una terapia antibiotica avrebbero evitato, con elevata probabilità, la morte del ragazzo.
La struttura sanitaria, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, eccependo la intervenuta prescrizione della responsabilità extracontrattuale della convenuta, e per mancanza del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai sanitari e la morte del paziente nonché per mancanza della colpa dei sanitari.
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Manuale pratico operativo della responsabilità medica
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2. Responsabilità medica, nesso causale e danni terminali: il ragionamento del giudice
per quanto concerne l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, il giudice ha distinto le domande risarcitorie formulate dagli attori in due diverse categorie: la domanda formulata in via ereditaria si fonda sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e pertanto la prescrizione ha una durata decennale; la domanda formulata in proprio per la perdita del rapporto parentale si fonda invece su una responsabilità extracontrattuale della struttura (con termini prescrizionali di cinque anni), ma, in ragione della circostanza che il fatto oggetto di causa è previsto dalla legge come reato (cioè omicidio colposo), il termine di prescrizione dell’azione civile è equiparato al termine di prescrizione penale del reato (qualora questo sia più lungo) e quindi decennale anche in questo caso.
Per quanto concerne la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, il giudice ha evidenziato che da tale natura deriva che il paziente deve provare il contratto con la struttura e il nesso di causalità tra la condotta dei medici e l’evento dannoso in base al criterio del “più probabile che non”. Mentre, spetterà alla struttura sanitaria provare che l’evento era imprevedibile e inevitabile.
In particolare, il nesso di causalità deve ritenersi sussistente quando la condotta cui erano tenuti i sanitari e che è stata da loro omessa, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare l’evento dannoso (senza che sia necessaria la certezza assoluta della salvezza del paziente).
Per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale (connessa al danno per la perdita del rapporto parentale), il giudice ha evidenziato che il danneggiato deve provare anche la colpa della convenuta. A tal proposito, il giudice ha precisato che, in materia di responsabilità medica, per accertare la colpa è necessario che sia verificata la concreta violazione delle leges artis e dei protocolli scientifici di riferimento da parte dei sanitari (non essendo invece sufficiente allegare la mera possibilità astratta di un errore diagnostico).
Per quanto riguarda i danni non patrimoniali subiti dal paziente e trasmessi in via ereditaria ai congiunti, il giudice ha evidenziato come, in caso di morte causata da un illecito, si possono verificare due tipologie di danni a carico del danneggiato.
Il danno biologico terminale, che si sostanzia in un pregiudizio alla salute del danneggiato che è massimo nella sua entità ed intensità (anche se è temporaneo), sussiste soltanto per il tempo in permanenza in vita del danneggiato dopo il sinistro e viene risarcito a prescindere dal fatto che il danneggiato fosse cosciente e percepisse la lesione subita, ma è necessario che tra le lesioni subite e la morte del danneggiato intercorra un lasso di tempo apprezzabile.
Il danno morale terminale, che consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza che egli ha provato nell’acquisire consapevolezza dell’approssimarsi della morte e della sua inevitabilità, è risarcibile a prescindere del lasso di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, ma è necessario che il danneggiato sia lucido e abbia effettivamente saputo della propria imminente morte.
3. Niente danno terminale senza un tempo apprezzabile: la decisione
Nel caso di specie, il giudice – dopo aver rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura sanitaria in quanto il termine decennale non era trascorso al momento in cui gli attori avevano esercitato i diritti di risarcimento danni – ha ritenuto che gli attori abbiano dimostrato la sussistenza (oltre che del contratto tra il proprio congiunto e la struttura sanitaria, configuratosi al momento dell’accettazione del paziente, anche) del nesso di causalità tra condotta e decesso. Infatti, dalla relazione dei consulenti tecnici del giudice è emerso che se i sanitari della convenuta avessero effettuato una anamnesi accurata del ragazzo, gli avessero rilevato i parametri vitali ed avessero effettuato degli approfondimenti strumentali avrebbero con elevata probabilità individuato la meningite e poi avrebbero potuto somministrare tempestivamente una terapia antibiotica, con significative probabilità di far sopravvivere il paziente.
Secondo il giudice, inoltre, i suddetti accertamenti dei CTU permettono di ritenere rimostrata anche la colpa dei sanitari della convenuta, in quanto le suddette condotte omissive dai medesimi poste in essere erano in contrasto con le regole della buona prativa clinica e con le linee guida internazionali che erano già consolidate all’epoca dei fatti, le quali raccomandavano, nel caso di pazienti giovani con cefalea acuta associata a febbre e vomito, di effettuare immediatamente una approfondimento diagnostico e di avviare tempestivamente la terapia antibiotica empirica.
Per quanto concerne il danno terminale invocato in via ereditaria dai congiunti del paziente deceduto, il giudice ha escluso la sussistenza di detto danno.
In particolare, il paziente è giunto presso la struttura sanitaria dove gli è stata diagnosticata la meningite quando ormai era in stato di incoscienza ed è morto circa un giorno dopo il ricovero.
Pertanto, secondo il giudice non può essere configurabile un danno biologico terminale in quanto il periodo di sopravvivenza in condizioni di coscienza (di un giorno) non è da ritenersi apprezzabile; allo stesso modo non può essere riconosciuto sussistente un danno morale terminale proprio in quanto lo stato di incoscienza del paziente non gli ha permesso di percepire l’approssimarsi della morte.
Invece, il giudice ha riconosciuto agli attori il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale, ritenendolo provato per presunzioni (in ragione del fatto che si trattava dei componenti del nucleo familiare ristretto, cioè genitori e fratello del defunto) e liquidandolo in via equitativa facendo riferimento ai criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano.
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