Cassazione 8630/2026: la nuova TUN danni vale anche per il passato

La Cassazione chiarisce: la Tabella Unica Nazionale (TUN) si applica anche ai sinistri precedenti al 2025 come parametro equitativo.

Redazione 08/04/26
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Con la sentenza n. 8630/2026, la Corte di cassazione interviene su una questione di grande impatto pratico: quale criterio utilizzare per la liquidazione del danno biologico da macropermanenti nei sinistri avvenuti prima dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (TUN). La risposta della Corte segna un punto di svolta: pur escludendo una retroattività diretta, la TUN diventa il parametro equitativo privilegiato anche per il passato. La guida “Manuale pratico di infortunistica stradale – Con giurisprudenza e formulario”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito. Consigliamo anche il Formulario commentato del risarcimento del danno, aggiornato alla TUN, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione – sentenza n. 8630 del 07-04-2026

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Indice

1. Il caso: sinistro precedente e dubbio sui criteri


La questione nasce da un sinistro stradale del 2021, rispetto al quale il Tribunale di Milano si interroga su quale tabella applicare per il risarcimento del danno non patrimoniale: le tradizionali tabelle milanesi oppure la nuova Tabella Unica Nazionale, entrata in vigore il 5 marzo 2025.
Il dubbio non è teorico: l’applicazione dei due criteri porta a risultati economici diversi, anche significativi. Da qui il rinvio pregiudiziale alla Cassazione, chiamata a chiarire quale parametro sia corretto alla luce del principio di equità. La guida “Manuale pratico di infortunistica stradale – Con giurisprudenza e formulario”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito. Consigliamo anche il Formulario commentato del risarcimento del danno, aggiornato alla TUN, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Nessuna retroattività, ma cambia tutto


La Corte esclude in modo netto che la TUN possa applicarsi retroattivamente in senso tecnico. La normativa, infatti, limita espressamente la sua efficacia ai sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025.
Tuttavia, la Cassazione introduce una soluzione innovativa: la TUN può essere utilizzata “in via indiretta”. Ciò significa che non si applica come norma vincolante, ma come criterio di riferimento per la liquidazione equitativa del danno.
In altre parole, il giudice non è obbligato per legge a usarla nei casi anteriori, ma può (e secondo la Corte deve tendenzialmente) adottarla come parametro per determinare il risarcimento.

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3. Il ruolo centrale dell’equità


Il cuore della decisione sta nel richiamo agli artt. 1226 e 2056 c.c., che fondano la liquidazione del danno non patrimoniale sul principio di equità.
Secondo la Cassazione:

  • l’equità non è arbitrio, ma criterio giuridico;
  • deve garantire sia giustizia del caso concreto sia uniformità di trattamento;
  • necessita di parametri oggettivi per evitare disparità.

In questo contesto, le tabelle (milanesi o nazionali) sono strumenti che orientano l’equità, ma non la sostituiscono. E proprio perché l’equità deve basarsi su criteri aggiornati e uniformi, la TUN rappresenta oggi il riferimento più adeguato.

4. Perché la TUN diventa il parametro privilegiato


La Corte individua diverse ragioni per privilegiare la TUN:

  • Uniformità nazionale: evita differenze territoriali nei risarcimenti;
  • Fonte normativa: ha una base legale, a differenza delle tabelle giurisprudenziali;
  • Criteri aggiornati: riflette l’evoluzione più recente del sistema risarcitorio;
  • Struttura coerente: mantiene il sistema a punto variabile già consolidato.

Elemento decisivo è che la parità di trattamento non dipende dall’importo finale, ma dal metodo di calcolo utilizzato. E sotto questo profilo, la TUN offre maggiori garanzie.

5. Le tabelle di Milano restano, ma cambiano ruolo


Le tabelle milanesi non vengono abbandonate. Restano utilizzabili, ma non più come riferimento principale automatico.
Il giudice può ancora applicarle, ma solo se motiva in modo specifico perché, nel caso concreto, risultano più adeguate rispetto alla TUN Si tratta quindi di una scelta residuale e giustificata, non più standard.

6. La motivazione diventa decisiva


Un passaggio chiave della sentenza riguarda l’obbligo di motivazione. La Corte sottolinea che:

  • la liquidazione equitativa deve sempre essere motivata;
  • l’uso della TUN non esonera da tale obbligo;
  • lo scostamento dalla TUN richiede una motivazione ancora più rigorosa.

Il giudice deve quindi spiegare come le peculiarità del caso concreto incidono sulla quantificazione del danno.

7. Conclusioni: una svolta sistemica


La sentenza segna un cambiamento importante: la TUN diventa il nuovo baricentro del sistema risarcitorio, anche per il passato.
Non si tratta di una retroattività formale, ma di una trasformazione sostanziale dei criteri equitativi. In prospettiva, ciò porterà a una maggiore uniformità delle decisioni e a una progressiva marginalizzazione delle tabelle di origine pretoria.
Per operatori del diritto e assicurazioni, il messaggio è chiaro: il futuro (e ormai anche il presente) della liquidazione del danno passa dalla Tabella Unica Nazionale.

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