Il Tribunale di Torre Annunziata esclude la responsabilità dell’ospedale per complicanze post cesareo non prevedibili né evitabili secondo le conoscenze scientifiche. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. I fatti: le complicanze non prevedibili
Gli eredi di una signora deceduta – per cause diverse rispetto ai fatti di causa – convenivano in giudizio la struttura sanitaria dove la predetta signora si era sottoposta ad un intervento di parto mediante taglio cesareo al fine di ottenere la condanna di detta struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti dalla paziente.
In particolare, gli attori sostenevano che la paziente era stata ricoverata presso la convenuta alla 37° settimana di gestazione e che il giorno stesso le veniva praticato un taglio cesareo per permettere la nascita del bambino. Due giorni dopo la paziente veniva dimessa, ma la suturazione della ferita provocava un ascesso alla parete addominale, che la costringeva a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico il giorno successivo sempre presso la medesima struttura sanitaria per la soluzione di una gangrena della parete addominale post cesareo.
Dopo le dimissioni, i sintomi dell’infezione alla parete addominale proseguivano e così la paziente era costretta, prima, a sottoporsi a numerose sedute di medicazione e poi ad un nuovo intervento presso altra struttura sanitaria per la ricostruzione della parete addominale a causa dell’infezione subita.
Secondo gli attori sussisteva la responsabilità della convenuta in quanto i suoi sanitari non avevano diagnosticato la presenza di pus nella parete addominale e in quanto non avevano eseguito correttamente il relativo intervento di parto cesareo prima e di soluzione della gangrena dopo, nonostante dagli esami ecografici eseguiti fosse evidente la presenza della sacca di pus nella zona addominale.
Inoltre, il marito della paziente deceduta introduceva un secondo giudizio nei confronti della struttura sanitaria convenuta per ottenere il risarcimento del danno subito dalla figlia nata dal predetto parto cesareo, in quanto riteneva che le problematiche di linguaggio e il deficit uditivo di cui soffriva la figlia erano dipesi dall’infezione avuta dalla madre durante il parto.
I due giudizi venivano, quindi, riuniti dal tribunale di Torre Annunziata e decisi con la sentenza oggetto di commento. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
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2. Le valutazioni del Tribunale
Il giudice ha preliminarmente evidenziato come le azioni introdotte dagli attori e la conseguente responsabilità della convenuta abbiano natura contrattuale. Da tale natura, applicata alla materia della responsabilità medica, discende che, al fine del riparto dell’onere probatorio, l’attore – paziente danneggiato – deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia nonché allegare l’inadempimento del danneggiante convenuto astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Mentre rimane a carico del convenuto l’onere di dimostrare che tale inadempimento non vi è stato oppure che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
In altri termini, l’attore deve fornire la prova del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso: cioè che la condotta è stata causa del danno. Pertanto, nel caso in cui la causa del danno rimane incerta, la domanda deve essere rigettata.
Secondo il giudice il nesso di causalità tra condotta ed evento è quello secondo cui ogni comportamento antecedente che abbia generato o anche solo contribuito a generare l’evento, deve considerarsi causa dell’evento stesso (c.d. causalità materiale).
La valutazione di questo nesso va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Tuttavia la c.d. causalità materiale non è sufficiente per poter avere un nesso di causalità giuridicamente rilevante. A tal fine, è invece necessario dare rilievo soltanto a quegli accadimenti che, al momento in cui si produce l’evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili secondo un giudizio ex ante e secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (c.d. causalità adeguata).
In particolare, il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento dannoso subito dal paziente sussiste nel caso in cui, attraverso un criterio probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.
In altri termini, per valutare la sussistenza di detto nesso causale, il giudice deve accertare che il comportamento diligente e perito del medico avrebbe avuto la probabilità logico-razionale (e non meramente statistica) di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi.
Tale giudizio va compiuto non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma soltanto sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto.
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3. La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che gli attori abbiano soltanto fornito la prova della sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, mediante il deposito delle cartelle cliniche relative al ricovero e all’intervento cesareo nonché al successivo ricovero e intervento. Mentre, gli attori non hanno fornito la prova ella sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei medici e gli eventi dannosi lamentati.
A tal proposito, il giudice – facendo proprie le valutazioni conclusive dei CTU – ha ritenuto che le condizioni della paziente (gravemente obesa e con già 3 precedenti tagli cesarei compiuti) non permetteva di garantire la guarigione della stessa e che gli interventi chirurgici da parte dei medici della convenuta erano stati eseguiti correttamente.
Inoltre, non era configurabile neanche un errore diagnostico da parte dei medici, in quanto la diagnosi della presenza della sacca di pus nella zona addominale della paziente era oltremodo improbabile, stante il cospicuo spessore dell’adipe addominale della paziente e l’assenza di sintomi o segni che potessero far pensare alla presenza di detta patologia nonché l’impossibilità di leggere detta presenza dall’ecografia eseguita (proprio in ragione dell’ostacolo visivo costituito dalla presenza di adipe così importante).
Secondo i CTU la presenza di una sacca spontanea di pus tra i muscoli dell’addome è un evento molto raro, non prevenibile, e nel caso di specie difficilmente diagnosticabile sia per la presenza dell’utero gravido sia per lo spessore della parete addominale della paziente.
Infine, il giudice – sempre accogliendo la tesi dei CTU – ha ritenuto che non vi fosse alcun rapporto causale tra le complicanze che la paziente aveva avuto durante il parto alla parete addominale (comunque non imputabili ai medici) e la sordità della figlia. Infatti, detta sordità è stata ritenuta su base genetica e non vi è stata alcuna trasmissione dell’infezione al feto o alla figlia.
In considerazione di quanto sopra, il giudice ha rigettato le domande tutte formulate dagli attori, condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite.
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