L’ordinanza n. 1999/2026 della Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una ex coniuge confermando l’insussistenza del diritto all’assegno divorzile. La Suprema Corte chiarisce che la disparità reddituale non costituisce automatismo per il riconoscimento dell’assegno; è onere del richiedente dimostrare che tale squilibrio derivi dal sacrificio di aspettative professionali concordate per favorire la famiglia. La ricorrente, pur percependo un reddito modesto e possedendo una casa di proprietà, non ha fornito prova del nesso causale tra le scelte matrimoniali e la propria situazione economica. Il provvedimento sancisce la piena ripetibilità delle somme riscosse a titolo di assegno dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, poiché l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti ab origine legittima la condictio indebiti. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Assegno divorzile, la Cassazione ribadisce l’onere di allegazione e prova del coniuge richiedente
- 2. Una decisione centrata sulla metodologia di valutazione della domanda
- 3. Assegno di separazione e assegno divorzile: due piani distinti
- 4. La ripetizione delle somme già corrisposte
- 5. Il significato pratico per gli avvocati: precisione o soccombenza
- 6. Una linea di continuità con l’evoluzione giurisprudenziale recente
- 7. Principio di diritto
- 8. Orientamento che modifica la prassi
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1. Assegno divorzile, la Cassazione ribadisce l’onere di allegazione e prova del coniuge richiedente
Con l’ordinanza n. 1999, depositata il 29 gennaio 2026, la I Sezione civile della Cassazione torna sulla tematica dell’assegno divorzile, riaffermando un principio fondamentale: il coniuge che chiede il contributo economico deve provare, con puntualità, che il proprio attuale squilibrio sia causalmente riconducibile al matrimonio. In mancanza di allegazione siffatta, l’assegno non spetta e le somme percepite nel tempo devono essere restituite, secondo la logica della condictio indebiti. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Una decisione centrata sulla metodologia di valutazione della domanda
La Corte conferma l’impostazione già utilizzata dopo il revirement del 2017: l’assegno divorzile svolge funzione assistenziale, compensativa e perequativa, e presuppone la dimostrazione che il coniuge economicamente più debole abbia subito un pregiudizio economico in conseguenza delle scelte familiari condivise. Nella fattispecie esaminata, la Corte d’appello aveva rilevato che la richiedente non aveva fornito alcuna allegazione specifica circa:
- le rinunce professionali compiute nell’interesse della famiglia;
- l’effettivo impatto economico derivante dalla scelta (asseritamente concordata) di passare al lavoro part‑time;
- eventuali vantaggi patrimoniali conseguiti dall’altro coniuge grazie alle scelte di lei.
La Cassazione conferma che l’impostazione è corretta: non basta dimostrare uno squilibrio attuale, occorre provare da dove origina.
3. Assegno di separazione e assegno divorzile: due piani distinti
L’ordinanza ribadisce un concetto sovente confuso nella prassi:
- l’assegno di separazione tutela il tenore di vita matrimoniale, ha titolo nella separazione, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e mira a garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
- l’assegno divorzile ha criteri differenti e non si fonda sul “tenore di vita”, bensì sulla combinazione delle sue tre funzioni, ha titolo nella sentenza di divorzio, risponde a finalità assistenziali, compensative e perequative.
Nessuna contraddizione, dunque, nel negare l’assegno divorzile pur a fronte di un precedente assegno di separazione: i due istituti rispondono a logiche differenti.
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4. La ripetizione delle somme già corrisposte
Una parte particolarmente significativa della pronuncia riguarda le somme percepite nel periodo successivo al passaggio in giudicato del divorzio. La Cassazione richiama il principio delle Sezioni Unite:
- se si accerta l’insussistenza originaria del diritto all’assegno, opera la piena ripetibilità delle somme (condictio indebiti);
- se invece si tratta solamente di modifica delle condizioni economiche, l’importo può essere irripetibile.
La vicenda esaminata rientra nella prima ipotesi: difettavano fin dall’inizio i presupposti per l’assegno divorzile, dunque la restituzione è dovuta.
5. Il significato pratico per gli avvocati: precisione o soccombenza
La decisione presenta effetti concreti sul lavoro forense:
1. Onere di allegazione: non bastano affermazioni generiche
Il difensore del richiedente deve costruire un impianto probatorio dettagliato:
- quali scelte familiari hanno inciso sulla carriera;
- quali rinunce lavorative sono state effettuate;
- come queste hanno determinato l’attuale divario economico.
2. Necessità di documentare ogni passaggio
La Corte mostra tolleranza zero verso ricorsi che non riportino:
- i motivi di appello contestati;
- le parti rilevanti degli atti di merito;
- gli elementi di fatto decisivi.
L’inosservanza del principio di autosufficienza comporta l’inammissibilità del ricorso.
3. Rilevanza delle scelte patrimoniali in separazione e divorzio
Il difensore deve valutare in modo attento cosa chiedere e quando: una domanda non supportata rischia non solo di essere respinta, ma anche di generare obblighi restitutori molto rilevanti.
6. Una linea di continuità con l’evoluzione giurisprudenziale recente
L’ordinanza n. 1999/2026 si inserisce nel solco già tracciato dalle Sezioni Unite:
- maggiore rigore probatorio;
- centralità della dimensione compensativa dell’assegno;
- attenzione al nesso causale tra vita matrimoniale e attuale condizione economica.
La pronuncia segnala chiaramente che il tempo delle allegazioni generiche è finito: l’assegno divorzile è un istituto sempre più tecnico e sempre meno “automatico”.
7. Principio di diritto
Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, il coniuge richiedente ha l’onere di allegare e provare in modo specifico che l’attuale squilibrio economico rispetto all’altro coniuge è conseguenza delle scelte condivise compiute durante il matrimonio, tali da aver inciso negativamente sul proprio percorso professionale o patrimoniale e da aver generato un vantaggio per la famiglia o per l’altro coniuge. In difetto di tale dimostrazione, l’assegno non spetta; e, qualora si accerti l’insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione, le somme percepite dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio sono integralmente ripetibili secondo la regola della condictio indebiti.
8. Orientamento che modifica la prassi
Per lo studio legale, la decisione costituisce un monito:
- l’assegno divorzile va costruito su basi analitiche;
- occorrono elementi specifici, documenti, cronologie, prove circostanziate;
- l’errore strategico può trasformarsi in un obbligo di restituzione delle somme già ricevute
La Cassazione prosegue dunque nel suo percorso di razionalizzazione della materia, richiamando gli avvocati a una maggiore responsabilità tecnica nella governance dei giudizi di famiglia.
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